Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27930 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17098/2018 proposto da:

C.M., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Livio Neri, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale

Brescia;

– intimato –

e contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1500/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

C.M., nato in Gambia, con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 impugnava dinanzi il Tribunale di Brescia, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il richiedente proponeva gravame, insistendo per il riconoscimento della protezione in tutte le sue forme, dinanzi alla Corte di appello di Brescia che lo respingeva.

Egli aveva riferito di vivere nella città di (OMISSIS), che il padre, impegnato in politica con un partito di opposizione era morto nel (OMISSIS) dopo essere stato detenuto per due anni; di avere lavorato in un esercizio commerciale e di avere partecipato ad una manifestazione nel 2008 per contrastare la corruzione nelle forze dell’ordine, che in occasione di questa manifestazione vi furono violenti scontri e furono avviate ricerche nei confronti dei partecipanti: a seguito di ciò, su suggerimento della madre, aveva deciso di abbandonare il proprio Paese.

La Corte, nel respingere l’appello, pur dando atto delle perduranti perplessità in ordine alla credibilità del richiedente, ha ritenuto dirimenti, in relazione alle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, le informazioni acquisite in merito al Gambia, dalle quali si desumeva che la situazione politico sociale dal 2017 era radicalmente cambiata, essendo cessata la dittatura che era durata ventidue anni ed avendo preso il potere il presidente eletto A.B., con significativa riapertura di spazi di democrazia e progressiva stabilizzazione della situazione.

Ha escluso anche la ricorrenza di condizioni di particolare vulnerabilità idonee a giustificare il riconoscimento del permesso umanitario, anche considerando che la madre del richiedente continuava a vivere in Gambia.

Il ricorso è articolato con tre mezzi; il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso; la Commissione territoriale è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, lamentando che la Corte territoriale si sia pronunciata sugli intervenuti mutamenti della situazione politico/sociale in Gambia senza acquisire e citare le fonti autorevoli indicate dalla norma.

1. 2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) per avere valutato le condizioni sociali e politiche del Gambia in prospettiva futura, invece di considerare la situazione all’attualità.

1.3. I motivi possono essere trattati congiuntamente e vanno respinti perchè infondati. Invero, la Corte territoriale non solo ha indicato le fonti consultate (Ministero degli Esteri, Amnesty International, Nazioni Unite, Peace reporter, Human Right Watch), ma ha anche precisato – rimarcando la fine di un lungo periodo di dittatura e l’assunzione del potere da parte di un presidente eletto quali erano le vicende politiche a cui ha ascritto carattere dirimente, argomentando anche, ma non solo, in merito a possibili sviluppi favorevoli per la cittadinanza. A fronte di ciò, le doglianze risultano astratte perchè non si confrontano nemmeno con la ratio decidendi espressa.

2.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e il D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 e di altre disposizioni in merito al rigetto della domanda di protezione umanitaria, oltre che dell’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella documentazione prodotta a sostegno della domanda.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Come già affermato da questa Corte, “Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza(atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 d l 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito).” (Cass. n. 17072 del 6/2 1; invero, anche ove il cittadino straniero abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, il riconoscimento della protezione umanitaria deve fondarsi “su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.” (Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso in esame, non sono state allegate ragioni personali di vulnerabilità diverse da quelle esaminate per le altre forme di protezione delle quali è stata esclusa la rilevanza, tanto più che la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari non può esser surrogata dalla situazione generale del Paese di origine, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese in termini del tutto generali ed astratti.

Ne consegue la non decisività, ai fini della valutazione di vulnerabilità, del livello di integrazione sociale e lavorativa di cui, peraltro, il ricorrente non illustra nemmeno il reale e circostanziato contenuto.

3. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza a favore della parte costituita, come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, stante l’ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00=, oltre spese prenotate a debito;

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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