Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27930 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9977/2009 proposto da:

A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’, 13, presso lo studio dell’avvocato

D’URSO MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato MURRO Savino

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, P.ZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

ALESSI GAETANO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIMADOMO Maria

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/2009 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 30/01/2009; R.G.N. 515/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato SAVINI MURRO;

udito l’Avvocato GAETANO ALESSI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza la Sara Assicurazioni s.p.a. esponendo che a seguito di un incendio sviluppatosi in un capannone di sua proprietà aveva subito un danno per complessive L. 350.000.000 e che la medesima Sara, presso la quale aveva stipulato una polizza assicurativa per incendio, non aveva inteso pagare il relativo indennizzo.

Parte convenuta, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione o perchè infondata nel merito.

Il Tribunale rigettò la domanda con compensazione delle spese.

Ha proposto appello l’ A. chiedendo la condanna della compagnia assicuratrice a pagare la somma di Euro 82.633,10.

L’appellata ha chiesto il rigetto dell’appello e proposto appello incidentale per la condanna dell’ A. al pagamento delle spese processuali di primo grado.

La Corte d’Appello di Potenza ha rigettato l’appello principale; ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia sulle spese; ha integralmente compensato le spese del doppio grado.

Propone ricorso per cassazione A.A. con tre motivi.

Resiste con controricorso la Sara Assicurazioni s.p.a. che presenta memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Con il primo motivo del ricorso A.A. denuncia: 1) “Violazione e falsa applicazione della legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in rapporto all’art. 2934 c.c., comma 1, art. – 2952 c.c., comma 2, art. 1370 c.c.”.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Le clausole di polizza assicurativa, nel dubbio, vadano interpretate in senso sfavorevole all’assicuratore in applicazione del criterio dettato dall’art. 1370 c.c., e se, nella specie, l’espressione atecnica “procedura giudiziaria” di cui alla clausola 6.10 delle condizioni di polizza debba ritenersi comprensiva della fase delle indagini preliminari ai fini della individuazione della causa ostativa al pagamento dell’indennizzo e non limitata a fattispecie in cui l’azione penale sia stata effettivamente esercitata”.

Il motivo è inammissibile in quanto il quesito non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza la cui motivazione verte sulla maturata prescrizione e comunque l’interpretazione del contratto non è sindacabile in sede di legittimità.

Con il secondo motivo si denuncia “Insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in rapporto all’art. 2934 c.c., comma 1, art. 2952 c.c., comma 2 e art. 1370 c.c.”.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Le indagini penali esperite a carico dell’assicurato-danneggiato per simulazione di reato e truffa in danno dell’assicuratore ai fini dell’acquisizione del premio assicurativo costituiscono ipotesi eccezionali piuttosto che naturale conseguenza del verificarsi di un incendio”.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi ed è comunque inappropriato in quanto si risolve in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente.

Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione della legge e insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in rapporto all’art. 2934 c.c., comma 1, art. 2952 c.c., comma 2, artt. 2944 -2945 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Secondo parte ricorrente vi è in atti la prova inequivoca del fatto che le trattative e le operazioni peritali fossero in corso almeno sino al 20 gennaio 1993, data di comunicazione della sospensione delle stesse da parte del liquidatore.

La corte d’Appello, prosegue parte ricorrente è pervenuta ad una motivazione del tutto carente, insufficiente e/o illogica nella statuizione con cui ha ritenuto insussistente il riconoscimento del diritto da parte dell’assicurazione. Quelle della Corte di merito sono perciò ritenute considerazioni apodittiche perchè risultano completamente ignorati gli elementi di prova ritualmente entrati nel processo e perchè non viene affatto spiegata la ragione dell’irrilevanza della fase peritale in funzione del riconoscimento del diritto dell’assicurato.

La valutazione del danno attraverso i periti costituiva un momento successivo a quello di verifica dell’operatività della garanzia e di riconoscimento del diritto dell’assicurato.

Perciò è solo all’esito dell’esecuzione della perizia, secondo A. che la prescrizione comincia a decorrere, cessando la causa interruttiva.

Il motivo è infondato.

Le trattative per la bonaria composizione di una vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, nè possono importare rinuncia tacita a far valere la stessa, perchè non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta – senza cioè possibilità alcuna di diversa interpretazione – con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937, comma terzo, cod. civ., a meno che dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto (Cass., 19 dicembre 2006, n. 27169).

Nel caso in esame la Corte, con valutazione di merito, ha discrezionalmente valutato che quello della compagnia assicuratrice era un atteggiamento “meramente cautelativo”. E comunque ha rilevato che se anche vi fosse stato un atto ricognitivo nel mese di novembre 1992 con effetto interruttivo della prescrizione, la stessa, ricominciando a decorrere, avrebbe estinto il diritto nel successivo mese di novembre 1993, prima della messa in mora posta in essere il 20 dicembre dello stesso anno.

Nè la mera consegna di documenti presso la società incaricata della gestione del sinistro, avvenuta nel mese di gennaio 1993, ha potuto interrompere la prescrizione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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