Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27930 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27930 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 8437-2011 proposto da:
ROTILIO GIOVANNI C.F. RTLGNN37A10D746W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio
dell’avvocato PANUCCIO ALBERTO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PANUCCIO ROBERTA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3218

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante

..ro tempore,

Data pubblicazione: 13/12/2013

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati CATALANO
GIANDOMENICO, FRASCONA’ LORELLA, giusta delega in
atti;
– controricorrente

di REGGIO CALABRIA, depositata il 17/11/2010 R.G.N.
1444/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito gli Avvocati PANUCCIO ALBERTO e PANUCCIO
ROBERTA;
udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO,che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 1511/2010 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo
Con sentenza del 17/4/2003 il giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Calabria
accolse le opposizioni proposte da Rotilio Giovanni avverso due ordinanze —
ingiunzioni ed una cartella esattoriale, notificate, rispettivamente, il 13/5/97, il

lo svolgimento di attività artigianale, ritenendo che l’opponente era imprenditore e
non era, perciò, obbligato al suddetto versamento.
A seguito di impugnazione di tale decisione da parte dell’Inail la Corte d’appello di
Reggio Calabria, con sentenza del 5-17/11/2010, ha accolto l’appello ed ha
rigettato le domande proposte dal Rotilio, condannandolo alle spese del doppio
grado di giudizio.
Ha spiegato la Corte che dagli atti del procedimento era emerso che
reiteratamente ed in vari modi il Rotilio aveva comunicato in sede amministrativa
al predetto istituto assicuratore di svolgere attività di artigiano, per cui lo stesso
ente non poteva ritenersi gravato dell’onere di provare lo svolgimento di tale tipo di
attività, tanto più che l’opponente non aveva mai rettificato le dichiarazioni a lui
sfavorevoli.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Rotilio Giovanni con quattro
motivi.
Resiste con controricorso l’Inail.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo, dedotto per violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art.
360 n. 4 c.p.c., il ricorrente si duole del fatto che riguardo al capo della sentenza di
primo grado concernente l’annullamento delle ordinanze-ingiunzioni non erano
state svolte dall’Inail specifici motivi di impugnazione, essendosi tale ente limitato
ad una generica richiesta di annullamento di quegli atti, per cui i giudici d’appello
avevano finito per emettere una pronunzia non consentita su un capo di sentenza
divenuto definitivo per mancanza di specifici motivi di gravame.

1

31/12/97 e l’1115/99, emesse in relazione al suo mancato pagamento di premi per

Osserva la Corte che tale doglianza presenta un primo aspetto di inammissibilità
dovuto al fatto che il ricorrente non spiega se nel giudizio d’appello fu
tempestivamente proposto in maniera specifica il suddetto motivo di censura in
maniera tale da consentire alla Corte d’appello di pronunziarsi in ordine

deriva dal fatto che dalla lettura della sentenza e degli atti delle parti del presente
giudizio si ricava agevolmente che il tema decisionale posto all’esame della Corte
territoriale fu quello della riconducibilità o meno dell’attività svolta dal Rotilio a
quella artigianale, a sua volta posta a base della ragione di credito contributivo
azionato per il tramite dei decreti ingiuntivi opposti, per cui è da escludere che la
Corte d’appello potesse essersi pronunziata su una questione definitiva in quanto
non investita da specifici motivi di censura.
2. Col secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione degli artt.
2697, 2730, 2734 e 2735 cod. civ., il ricorrente si duole del fatto che la Corte
aveva accolto l’impugnazione dell’istituto nonostante che lo stesso non avesse
assolto l’onere della prova, su di esso incombente, dello svolgimento dell’attività
artigianale posta a base della pretesa contributiva fatta oggetto delle opposte
ingiunzioni. Aggiunge il Rotilio che a tal riguardo non potevano aver valore le
risultanze della relazione ispettiva, tanto più che la classificazione dell’attività in
esame, così come operata dall’istituto assicuratore, era stata da lui contestata. Il
ricorrente obietta, altresì, che non potevano aver valore confessorio le sue
dichiarazioni rese in sede ispettiva, in quanto le stesse non avevano riguardato
fatti storici ma solo valutazioni giuridiche dell’attività intrapresa.
3. Attraverso il terzo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione degli artt.
1362, 1363, 2730, 2734 e 2735 cod. civ., ci si duole della interpretazione delle
dichiarazioni rese in sede ispettiva operata dalla Corte d’appello in modo tale da
assimilarle ad una confessione sull’esercizio di attività artigianale, basandosi

all’ammissibilità del mezzo di impugnazione. Un secondo profilo di inammissibilità

esclusivamente sul dato letterale di alcune espressioni adoperate in quella
circostanza, senza tener conto del loro intero contenuto.
Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente per
ragioni di connessione.

Invero, con motivazione adeguatamente illustrata ed esente da vizi di carattere
logico-giuridico, la Corte d’appello ha evidenziato che dagli atti del procedimento
era emerso che reiteratamente ed in vari modi il Rotilio aveva comunicato all’Inail
in sede amministrativa di svolgere attività di artigiano, tanto che già nel 1985, dopo
la cancellazione della posizione assicurativa inerente all’attività di imprenditore
edile, il medesimo assicurato aveva contestato di aver percepito redditi da
impresa, assumendo di aver eseguito lavori in forma artigianale, per ribadire, nel
febbraio del 1995, di non aver occupato personale dipendente e di aver svolto
piccoli lavori come artigiano. Al riguardo la stessa Corte ha posto bene in rilievo
che le dichiarazioni rese in sede ispettiva dall’assicurato, a lui sfavorevoli,
concernevano fatti storici e non valutazioni giuridiche dell’attività svolta e che la
documentazione trasmessa all’Inali nel corso del procedimento di secondo grado
faceva riferimento proprio ad attività di artigiano.
Ne consegue che ai giudici d’appello non è imputabile alcuna violazione in merito
al governo degli oneri probatori riflettenti la dimostrazione del credito contributivo
oggetto di causa, atteso che il loro convincimento sulla sua sussistenza deriva sia
da dichiarazioni extragiudiziali rese dal debitore in sede amministrativa in ordine a
precisi fatti storici, dai quali era inequivocabilmente desumibile la natura
artigianale dell’attività dal medesimo svolta con riferimento al periodo oggetto di
contesa, sia dai documenti regolarmente acquisiti agli atti del procedimento, sia
dal libero e motivato apprezzamento delle risultanze testimoniali. Tali fonti di
convincimento rappresentano il risultato di valutazioni di merito adeguatamente

3
i 4415

Orbene gli stessi sono infondati.

motivate dai giudici d’appello e non suscettibili di rilievo di ordine logico-giuridico,
per cui si sottraggono alle censure di legittimità.
4. Oggetto del quarto motivo di censura è l’omessa ed insufficiente motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riguardo all’omesso esame

imprenditoriale edile.
Anche quest’ultimo motivo è infondato.
Invero, non va dimenticato che “in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di
un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di
legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale
sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte
dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le
fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti
ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di
prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).
Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito
punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la
circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla
controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata
considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il
mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento
della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le
risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di
certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle
quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di

di prove documentali che avrebbero comprovato lo svolgimento dell’attività

base.” (Cass. Sez. 3 n. 9368 del 21/4/2006; in senso conf. v. anche Cass. sez. lav.
n. 15355 del 9/8/04)
Tra l’altro, i giudici d’appello hanno adeguatamente motivato il proprio
convincimento al riguardo della predetta documentazione spiegando che erano

1985, data a partire dalla quale il Rotilio aveva comunicato di aver cessato ogni
attività imprenditoriale, che la documentazione trasmessa nel corso del secondo
grado faceva riferimento ad attività di artigiano e che era ininfluente quella
concernente sporadiche posizioni assicurative di breve durata per lavori edili
stradali aperte in epoca successiva a quella concernente il periodo oggetto di
causa relativo ai contributi richiesti per l’attività artigianale.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio
nella misura di € 3500,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2013
Il Consigliere estensore

irrilevanti i versamenti inerenti alle partite assicurative aperte sino al 22 giugno del

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