Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27930 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/12/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 07/12/2020), n.27930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28988/2015 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 16/B, presso

lo studio dell’avvocato SABRINA PIZZICARIA, rappresentato e difeso

dagli avvocati FILIPPO LERARIO, GIUSEPPE ADEO OSTILLIO;

– ricorrente principale –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE PONTONE, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

G.G.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza definitiva n. 7611/2013 del TRIBUNALE di TARANTO,

depositata il 26/11/2013 R.G.N. 5964/2011;

avverso l’ordinanza definitiva della CORTE DI APPELLO di TARANTO,

depositata il 06/10/2015 R.G.N. 131/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

la Corte d’Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da G.G. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva respinto le domande proposte dal medesimo al fine di far accertare l’illegittimità del contratto di formazione e lavoro stipulato con l’INAIL e delle successive sue proroghe, oltre allo svolgimento di mansioni superiori, con ogni riconnessa condanna retributiva e risarcitoria;

la Corte territoriale, pronunciando con ordinanza, riteneva che le modalità di formulazione del gravame, per l’assenza di chiarezza impugnatoria e per la formazione dell’atto mediante trascrizione integrale del ricorso di primo grado e l’inclusione di altri aspetti (normativa e precedenti giurisprudenziali) non immediatamente rilevanti ai fini del gravame, violasse i criteri di cui all’art. 434 c.p.c.; G.G. ha proposto ricorso per cassazione nelle forme di cui all’art. 348-ter c.p.c., avverso la sentenza di primo grado, con dodici motivi, concernenti, nell’ordine: la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75,82,83,100,125 e 182 c.p.c., nonchè dell’art. 2699 c.c., anche in relazione all’art. 416 c.p.c. (primo motivo), la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 416 e 155 c.p.c., nonchè degli artt. 24 e 111 Cost. (secondo motivo), la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 88 e 92 c.p.c., ed ancora degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 della C.E.D.U., con omesso esame di fatti decisivi rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 5 (terzo motivo), la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 232,416,115 e 116 c.p.c. (quarto motivo), la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 299 del 1994, art. 16, comma 2 e comma 4, lett. b, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3-bis e art. 36, comma 2 e di vari commi dell’art. 36 c.c.n.l. degli enti pubblici non economici del 14.2.2001 ed infine degli artt. 1339, 1374, 1419 e 2077 c.c. (quinto motivo); la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, commi 1 e 9, D.L. n. 299 del 1994, art. 16, comma 4 e dell’art. 36, comma 11, del c.c.n.l. degli enti pubblici non economici del 14.2.2001, oltre all’art. 3 Cost., agli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali U.E. e dell’art. 14 C.E.D.U. e dell’art. 1 protocollo C.E.D.U. (sesto motivo), la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3,10,11, 35 e 117 Cost., nonchè del principio di Primato del diritto comunitario ed omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, degli art. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 216 del 2003, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, D.Lgs. n. 165 del 2001, art.36, L. n. 863 del 1984, art. 3, comma 1, L. n. 451 del 1994, art. 16, art. 36 del CCNL degli EPNE del 2001 e4d ancora della L. n. 350 del 2003, art. 3, L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 96 e 121, L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 243 e 247, L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 528 e 536 e della L. n. 244 del 2007, art. 3, comma 79, ed infine degli art. 2697, 1175, 1176, 1375 c.c., artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 C.E.D.U. (settimo motivo), la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e/o del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, sotto altro profilo e dell’art. 2697 c.c. (ottavo motivo), al violazione e falsa applicazione degli artt.75,77,82,83, 100, 115, 116, 125, 182, 232,246 416, 155 e 421 c.p.c., dell’art. 2699 c.c. e del CCNL 1998/2001 EPNE (nono motivo), la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 e dell’art. 36, comma 17 del CCNL degli EPNE del 2001, nonchè dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CE (clausola 2 e 4), del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 51, ed ancora degli artt. 115 e 116 c.p.c. (decimo motivo), la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,10, 97 e 117 Cost., D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 7, 45, 52 e 57, artt. 15 e 16 dello Statuto dei Lavoratori, di varie clausole dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CE, degli artt. 1175, 1218, 1375 e 2697 c.c., dell’art.232 c.p.c., degli artt. 15 e 16 del CCNL degli EPNE del 1998/2001, di vari articoli del CCNI di ente e ancora degli artt. 115 e 116 c.p.c. (undicesimo motivo) ed infine la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1218 e 2059 c.c., del Trattato sul Funzionamento della U.E. degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 11 del CCNL degli EPNE del 2001, nonchè di vari articoli della Costituzione e degli artt. 416, 115 e 232 c.p.c. (dodicesimo motivo);

l’INAIL ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale ed entrambe le parti hanno depositato memorie difensive finali.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

i dodici motivi di ricorso formulati da G.G., sopra riepilogati, si rivolgono esclusivamente avverso la pronuncia del Tribunale con cui sono state rigettate in primo grado le sue domande, mentre nulla dicono sull’ordinanza della Corte d’Appello;

il ricorso, inoltre, precisa espressamente (pag. 22) che esso viene proposto “avverso la sentenza di primo grado”;

analogamente i due motivi di ricorso incidentale, sulla giurisdizione e l’interesse ad agire, prospettati dall’INAIL sono formulati facendo riferimento alle considerazioni in proposito svolte, e ritenute errate dall’ente, dalla sentenza di primo grado;

si deve tuttavia osservare che la pronuncia della Corte territoriale, pur formulata con ordinanza, non può essere riportata alla fattispecie di cui agli artt. 348-bis e ter c.p.c.;

l’ipotesi di inammissibilità di cui alle norme citate riguarda infatti il caso in cui l’impugnazione in appello “non ha una ragionevole probabilità di essere accolta” per ragioni di merito, in quanto l’art. 348-bis, fa salvi i casi in cui “deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello”, per essere il gravame difforme dalle regole processuali che ne disciplinano appunto l’introduzione o la conduzione;

l’ordinanza ha pronunciato proprio su uno dei casi fatti salvi dalla norma, ovverosia sull’inammissibilità dell’appello per ragioni relative alle modalità contenutistiche della formulazione dei motivi, ritenute in contrasto (l’appello è stato valutato come “prolisso” e tale da indicare “in maniera incompleta le parti della sentenza oggetto di impugnazione” e da non offrire “modifiche alternative che non siano quelle delle conclusioni già rassegnate”) con il disposto dell’art. 434 c.p.c.;

l’atto, in cui la Corte territoriale ha preso posizione anche sulle spese di giudizio, ha dunque natura di sentenza sull’ammissibilità processuale dell’appello;

vale quindi il principio per cui “la decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorchè adottata con ordinanza richiamante l’art. 348 ter c.p.c., ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso” (Cass., S.U., 2 febbraio 2016, n. 1914);

l’impugnazione rivolta avverso la sentenza di prime cure non è dunque corretta, perchè era l’ordinanza di appello a dover essere fatta oggetto di ricorso per cassazione, deducendosi critiche rispetto a quanto in essa deciso;

conclusioni evidentemente analoghe vanno altresì tratte rispetto ai motivi di ricorso incidentale (non condizionato) proposto dall’INAIL e specularmente pregiudicati nella loro ammissibilità dall’essere rivolti nei riguardi della sentenza di primo grado;

l’inammissibilità dei contrapposti motivi proposti da ambo le parti giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensando le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

 

 

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