Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2793 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. un., 09/02/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 09/02/2010), n.2793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

spa Equitalia ETR, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco

Borgatti 11, presso lo studio dell’avv. Antonella Fiorini,

rappresentata e difesa per procura in atti dall’avv. CARSO Ivana;

– ricorrente –

contro

srl Pennetta Petroli;

– intimata –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

2/2/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dr. APICE Umberto, il quale ha

concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice

amministrativo.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che la fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non è stata comunicata nei termini e che nessuna delle parti è comparsa per trattare il ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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