Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2793 del 09/02/2010
Cassazione civile sez. un., 09/02/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 09/02/2010), n.2793
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:
spa Equitalia ETR, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco
Borgatti 11, presso lo studio dell’avv. Antonella Fiorini,
rappresentata e difesa per procura in atti dall’avv. CARSO Ivana;
– ricorrente –
contro
srl Pennetta Petroli;
– intimata –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
2/2/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dr. APICE Umberto, il quale ha
concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice
amministrativo.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che la fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non è stata comunicata nei termini e che nessuna delle parti è comparsa per trattare il ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010