Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2793 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2793 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 26307-2015 proposto da:
BONANNO GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
TRISCHITTA;
– ricorrente –

Contro
IN

isTrn iTO N AL ION A ,1-7, DELLA l’IEVIrPiN ZA

SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA
CAPANNOLO, MAURO RICCI;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 06/02/2018

avverso la sentenza n. 566/2015 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA, depositata il 16/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

che, con sentenza del 16 aprile 2015, la Corte di appello di Messina
confermava la decisione di primo grado che aveva ritenuto
inammissibile la domanda formulata da Giuseppa Bonanno (nel corso
del giudizio avente ad oggetto l’indennità di accompagnamento) di
riconoscimento della pensione di invalidità;

che, ad avviso della Corte territoriale, per tale diversa prestazione era
necessaria la domanda amministrativa, nella specie non presentata;

che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Bonanno
affidato ad un unico motivo cui resiste l’INPS con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

CONSIDERATO
che con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509 e successive modifiche ed
integrazioni nonchè dell’art. 12 della 1. 30 marzo 1971 n. 118 (in
relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ.) per avere
la Corte di appello erroneamente ritenuto inammissibile la domanda di
riconoscimento della pensione di invalidità civile per mancanza della
domanda in via amministrativa non avendo considerato che quest’ultima
non poteva essere presentata prima della richiesta fatta a verbale alla
udienza del 7/2/2012 e, comunque, la domanda amministrativa
Ric. 2015 26307 sez. ML – ud. 06-12-2017
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RILEVATO

avanzata in data 24/9/2008 era stata formulata anche per il
riconoscimento della pensione di invalidità civile;

che il motivo è infondato alla luce del principio più volte affermato da
questa Corte secondo cui deve escludersi che la domanda giudiziale di
pensione di inabilità possa essere compresa in quella volta a conseguire

il disposto di cui all’art. 149 disp.att. cod. proc. civ., atteso che la citata
norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga
conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria
ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale
richiesto con la domanda giudiziale (Cass. n. 6941 del 04/04/2005;
Cass. n. 3679 del 24/02/2004; Cass. n. 1271 del 20/01/2011) non
rilevando che, in sede amministrativa, la parte non abbia l’obbligo di
indicare specificamente la prestazione assistenziale, trattandosi di
principio incompatibile con la fase giudiziale, soggetta alle regole e alle
formalità previste dal codice di rito e nella quale non può non
sussistere un obbligo di indicazione specifica della prestazione richiesta
(Cass. n. 3939 del 26/02/2015);

che, nel caso in esame , non vi è dubbio che la Bonanno con il
ricorso introduttivo avesse chiesto solo il riconoscimento del diritto
alla indennità di accompagnamento – a nulla rilevando l’esistenza di
una pregressa domanda amministrativa intesa ad ottenere il
riconoscimento dell’invalidità ai fini di (tutte) le prestazioni di invalidità
civile – e che solo alla udienza del 7 febbraio 2012 introdusse la nuova
domanda intesa ad ottenere la pensione di inabilità;

che, pertanto, l’impugnata sentenza, anche se con motivazione corretta
nei sensi sopra indicati, va confermata (sul potere di correggere la
motivazione della sentenza il cui dispositivo sia conforme a diritto cfr.
Cass. n. 13086 del 24/06/2015 per tutte);
Ric. 2015 n. 26307 sez. ML – ud. 06-12-2017
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l’indennità di accompagnamento senza che in contrario possa invocarsi

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio
sussistendo le condizioni per l’esonero della ricorrente dal rimborso a
norma dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo risultante a seguito
delle modifiche apportate dall’art. 42 u.c. del D.L. n. 269/2003, conv.
in legge n. 326/2003;

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l’impugnazione essendo stata ammessa, ancorchè in via provvisoria
(giusta provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Messina del 30 settembre 2015), al gratuito patrocinio (Cass. 2
settembre 2014, n. 18523);

P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017
residente

che la ricorrente non è tenuta, allo stato, al pagamento di un ulteriore

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