Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2793 del 02/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 02/02/2017, (ud. 29/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2793

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27499-2013 proposto da:

T.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SILVIO BENCO 81, presso GIUSEPPE DI DONATO, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLA BERARDI;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 388,

presso lo studio dell’avvocato CATERINA BORELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FERDINANDO MASSARELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 145/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 19/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA;

udito l’Avvocato SANTORO Claudio, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MASSARELLA Ferdinando difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso e deposita l’avviso ricevimento

notifica;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nel 2004 la sig.ra M.G. convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Campobasso il sig. T.P., esponendo che, con atto pubblico del 30.09.1997, trascritto in data 28.10.1997, T.P. aveva acquistato da G.F., S.A. e Si.An. un fondo sito in agro di (OMISSIS), in catasto terreni al foglio n. (OMISSIS), particelle nn. (OMISSIS), che confinava con altro fondo di proprietà M., indicato in catasto terreni al foglio n. (OMISSIS), particelle nn. (OMISSIS). Nell’agosto 2004 la sig.ra M. aveva informato il sig. T. che, con sentenza n. 169 del 1992 del Pretore di Campobasso, era stata accertata in via giudiziale la linea di confine tra le due proprietà e che in data 20 agosto 2004 si sarebbe proceduto a delimitare materialmente il confine tra le particelle nn. (OMISSIS) di proprietà M. e le particelle nn. (OMISSIS) di proprietà T.. In occasione dell’incontro finalizzato all’apposizione dei confini, era stato evidenziato che la linea di confine sarebbe stata spostata di ml. 5 all’interno della proprietà T. e il predetto aveva rifiutato tale spostamento. La sentenza del Pretore di Campobasso, resa nei confronti di S.G., dante causa dei sigg. G. – S. alienanti del fondo in favore del T., era quindi rimasta ineseguita.

Su tale premessa, la sig.ra M. propose domanda di apposizione dei termini lapidei sulla linea di demarcazione dei fondi in questione, anche mediante la collocazione di idonea recinzione metallica, con condanna al rilascio della porzione di fondo abusivamente occupata.

Il sig. T. propose domanda riconvenzionale di usucapione ai sepsi dell’art. 1159 bis c.c., relativamente alla fascia di terreno in contestazione.

1.1. – Il Giudice di Pace, con sentenza n. 87 del 2005, dichiarò l’inammissibilità della domanda principale e la propria incompetenza per materia in ordine alla domanda riconvenzionale.

Avverso tale sentenza M.G. interpose appello e T.P. sollevò eccezione di usucapione. Il giudizio fu sospeso dal Tribunale, con l’invito rivolto al convenuto T. di spiegare l’azione di usucapione. Il predetto promosse quindi autonomo giudizio di usucapione davanti al Tribunale di Campobasso, deducendo di aver posseduto per oltre un quinquennio dalla trascrizione del titolo la fascia di terreno in contestazione, che faceva parte di fondo sito in Comune montano, e per l’effetto chiese di essere dichiarato proprietario dell’intero fondo in questione, secondo i limiti e l’estensione di cui all’atto di compravendita e secondo il possesso esercitato sin dal settembre 1997.

1.2. – Con sentenza n. 548 del 2009, il Tribunale di Campobasso rigettò la domanda di usucapione.

2. – La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza depositata in data 19 giugno 2013, ha rigettato il gravame proposto da T.P., osservando che la compravendita in suo favore aveva avuto ad oggetto le particelle nn. (OMISSIS), secondo l’estensione accertata dal Pretore con la sentenza n. 169 del 1992, coincidente con l’estensione indicata nel rogito di ha 4.60.30, e secondo i confini catastali accertati in detta sentenza, passata in giudicato, con l’esclusione della fascia di terreno in contestazione.

Secondo la Corte territoriale non esisteva un titolo astrattamente valido per l’acquisto della striscia di terreno in oggetto, nè era possibile integrare le risultanze del titolo di acquisto con quelle del possesso, sicchè neppure era ammissibile la prova testimoniale dedotta dall’appellante.

3. – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso T.P., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso M.G..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è edotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1159 bis, 1362 e ss. c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo, e si lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che l’alienazione abbia avuto ad oggetto le particelle individuate secondo i relativi confini catastali, senza considerare il riferimento del rogito alla situazione di possesso del venditore.

2. – Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2722 c.c., e si contesta che la stessa Corte abbia ritenuto che l’acquisto a non domino idoneo a configurare la fattispecie acquisitiva dell’usucapione abbreviata presuppone l’assoluta identità tra l’immobile posseduto e quello acquistato, il cui accertamento impone una distinta valutazione del titolo e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell’uno con quelle dell’altro.

2.1. – Le doglianze, che risultano connesse e quindi possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

2.2. – Nell’atto di acquisto a favore di T.P., le parti hanno fatto riferimento alle risultanze catastali, a cui sarebbe dovuta corrispondere la situazione di fatto, senza individuare ulteriori e diversi confini. Da ciò discende che il trasferimento della proprietà ha avuto ad oggetto le particelle nn. (OMISSIS), secondo i rilevati confini catastali, come esplicitato nell’atto di compravendita (Cass., sez. 2, sent. n. 9896 del 2010). Il richiamo al possesso dell’alienante, in assenza di indicazione di confini alternativi a quelli catastali, non può significare che le parti intesero trasferire la proprietà secondo confini diversi da quelli catastali, come pretenderebbe il ricorrente. Il richiamo al possesso semplicemente sta ad indicare che le parti ritenevano, peraltro erroneamente, che la situazione di fatto coincidesse con le indicazioni dei confini catastali.

2.3. – Il riferimento testuale ai soli confini catastali, contenuto nell’atto di compravendita, esclude che si sia potuto perfezionare un acquisto parzialmente a non domino, e di conseguenza non è configurabile la fattispecie acquisitiva dell’usucapione abbreviata, la quale postula l’identità tra immobile posseduto e immobile acquistato in buona fede a non domino, da accertarsi in base ad una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso (ex plurimis, Cass., sez. 2, sent. n. 874 del 2014), essendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze, dell’uno con quelle dell’altro, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale dedotta a tal fine.

2.4. – Così ricostruita la fattispecie, si deve ritenere che la sentenza intervenuta tra i danti causa del sig. T. e il proprietario confinante, avente ad oggetto la delimitazione dei confini, produca effetti nella sfera giuridica del medesimo T., come correttamente ritenuto dai giudici di merito.

3. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. T.C..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA