Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27929 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7869/2007 proposto da:

T.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

roma, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’Avv. PALERMO Achille in 95047 PATERNO’ (CT), Piazza dei

Pini 13, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

C.S., V.M.G.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7/2006 del GIUDICE DI PACE di PATERNO1,

depositata il 16/01/2006 R.G.N. 295/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 28.7.2005, T.C. e G.G., in proprio e nella qualità di genitori del figlio minore T.V., convenivano in giudizio C. S. e V.M.G., esercenti la potestà sul figlio minore C.D., per conseguire il risarcimento dei danni alla persona patiti dal proprio figlio minore nonchè, il solo T.C., per conseguire il risarcimento dei danni al suo motociclo, danni verificatisi a seguito di un incidente stradale provocato dal minore C.D.. In esito al giudizio, in cui si costituiva altresì T.V. divenuto maggiorenne, il giudice di pace di Paterno condannava C.S. in solido con V.M.G., al pagamento in favore di T. V., della somma di Euro 367,43 oltre interessi legali dal 31.7.04 al saldo, a titolo di risarcimento dei danni alla persona patiti dallo stesso T.V.. Avverso tale sentenza depositata il 16 gennaio 2006 T.C. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, deducendo che il giudice di pace aveva omesso di pronunciare altresì in ordine alla domanda risarcitoria avanzata da T.C. relativamente ai danni al motociclo, di sua proprietà. Il collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha proposto le seguenti doglianze:

1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda formulata dall’attore T.C., relativamente al risarcimento dei danni riportati dal motociclo Honda 125 tg. (OMISSIS), di sua proprietà, quantificati complessivamente in Euro 713,57.

2) insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia non avendo il giudice nè ammesso la prova per testi richiesta dall’attore nè disposto CTU. 3) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione per avere il giudice di pace dapprima ritenuto la causa matura per la decisione respingendo la prova per testi richiesta e l’istanza di consulenza tecnica di ufficio e successivamente ritenuto che la domanda attrice fosse priva di riscontri probatori.

La prima doglianza è infondata. Ed invero, torna utile premettere che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice di pace, nella motivazione, anche se non ha poi riportato in dispositivo la relativa decisione, si era comunque pronunciato sulla domanda, riguardante i danni patrimoniali richiesti da T. C., in ordine al risarcimento dei danni afferenti al motociclo di sua proprietà, disponendone espressamente il rigetto perchè dagli scarni elementi probatori offerti a sostegno della domanda, non erano emersi elementi di certezza della compatibilità degli stessi con la dinamica del sinistro, (cfr. pag. 6 della sentenza).

Giova aggiungere che, come questa Corte ha già avuto modo di statuire, ai fini della verifica del vizio di omessa pronuncia, la portata precettiva di un provvedimento giurisdizionale va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quando il primo contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda, come nel caso in cui il dispositivo contenga la formula “ogni diversa e contraria istanza disattesa” e nella parte motiva una determinata domanda sia esaminata e rigettata (Cass. 5337/07). Ed è quanto avvenuto nel caso di specie.

Del resto, il principio giurisprudenziale, secondo cui qualora nel dispositivo manchi la statuizione in ordine ad un determinato capo della domanda, la relativa decisione, con il conseguente giudicato, non può desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione, non trova applicazione anche per le pronunce di rigetto della domanda, in quanto è escluso che affermazioni contenute nella motivazione di queste ultime possano acquistare autorità di cosa giudicata. (Cass. n. 242/2003, n. 4026/99, n. 4026/99, n. 3373/2001, Sez. Un. 6706/93). Ed invero, l’omessa indicazione, nel dispositivo, del rigetto della domanda, però risultante dalla motivazione, configura una imprecisione formale, ininfluente sulla validità della pronuncia qualora non sia configurabile un contrasto sulla portata precettiva della decisione (Cass. n. 12546/2004), come nella specie.

Le due ulteriori ragioni di doglianza, che vanno trattate congiuntamente per l’intima connessione che le lega, sono invece inammissibili per un duplice ordine di considerazione. In primo luogo, perchè le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità sono soggette a ricorso per cassazione per difetto di motivazione solo qualora un siffatto vizio sia riconducibile alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 4: cioè quando esso determini la nullità della sentenza per essere la motivazione assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, sicchè non sia possibile evidenziarne la ratio decidendi (vedi, ex multis, Cass. 17 novembre 2004, n. 21752). Non sono invece deducibili, nei confronti delle sentenze pronunciate secondo equità, censure relative alla mera sufficienza ed alla correttezza della motivazione (cfr. Cass. 4 febbraio 2003, n. 1610, ed altre conformi).

Ed è appena il caso di osservare che nel caso di specie che la ragione di rigetto della domanda risarcitoria, relativa ai danni alla moto, è stata comunque motivata dal Gdp, in termini chiari, sulla base della mancanza di certezza della compatibilita dei danni con la dinamica del sinistro che precludeva la possibilità di una loro quantificazione.

In secondo luogo, per difetto di autosufficienza in quanto il ricorrente si è ben guardato dall’assolvere l’onere di trascrivere il brano in cui avrebbe richiesto la c.t.u. non disposta e di indicare in modo adeguato e specifico i capitolo della prova per testi non ammessa. E ciò, malgrado che, per il citato principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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