Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27929 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/12/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 07/12/2020), n.27929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21811/2017 proposto da:

V.C., quale titolare dell’omonima ditta edile,

elettivamente domiciliato in ROMA, V. OSLAVIA 30, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO GIORDANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SERGIO CALABRESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE di PALERMO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 146/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/03/2017 r.g.n. 338/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 9 marzo 2017, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Termini Imerese e rigettava l’opposizione proposta da V.C., titolare dell’omonima ditta operante nel settore edile, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Palermo, avverso la cartelle esattoriale emessa dalla predetta Amministrazione, cartella pur dichiarata insuscettibile di esecuzione forzata per nullità della notificazione dell’atto di irrogazione della sanzione, presupposto della cartella medesima, pronunziandosi, stante la ritenuta devoluzione della cognizione del merito della controversia, per la sussistenza dell’illecito di cui al verbale ispettivo, relativo all’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e disponendo la condanna dell’opponente al pagamento della somma recata dalla cartella in questione;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto fondata la pretesa sanzionatoria dell’Agenzia delle Entrate in quanto sorretta dal verbale redatto il 4.6.2003 dall’Ispettorato del Lavoro che, contrariamente a quanto sostenuto dal V., risultava, a prescindere dalla mancata notifica dell’atto di irrogazione della sanzione, recare una precisa contestazione dell’illecito amministrativo e consentire, rispetto a questo, il puntuale esercizio del diritto di difesa;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il V., affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale l’Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Palermo pur intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 11 e 18 e dell’art. 24 Cost., lamenta, in conseguenza della ritenuta inidoneità del verbale ispettivo a costituire provvedimento conclusivo dell’accertamento dell’illecito amministrativo, destinato a sfociare nella notifica del medesimo, rispetto al quale il verbale rappresenta solo la base motivazionale di per sè insufficiente a produrre effetti di tipo accertativo, la lesione del proprio diritto di difesa non essendo stato, in ragione della nullità della notifica dell’atto di irrogazione della sanzione, messo in condizioni di avere contezza delle norme giuridiche violate e dell’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione all’irrogazione della sanzione;

– che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità del convincimento da questa espresso circa l’estensione al merito della pretesa sanzionatoria dell’Agenzia delle Entrate dell’opposizione proposta avverso la cartella di pagamento, dovendosi, a suo dire, escludere tale dato in ragione sia delle carenti indicazioni del verbale ispettivo sia del contenuto dell’opposizione proposta;

– che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati, dovendo convenirsi con il rilievo della Corte territoriale circa la ravvisabilità nell’atto di opposizione di un chiaro riferimento al merito della controversia nel senso dell’insussistenza dell’illecito relativo all’impiego di lavoratori in nero, espressamente indicato oltre che dal verbale ispettivo, anche dalla stessa cartella di pagamento opposta, riferimento correttamente ritenuto dalla Corte medesima idoneo a devolvere al giudice la cognizione in ordine alla fondatezza o meno della pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione, il cui esito va ritenuto congruo sul piano logico giuridico, dal momento che, mentre non si riscontra alcuna lesione del diritto di difesa, posto che la negazione dell’illecito costituisce replica esaustiva, questa trova ampia smentita nel dato risultante dal verbale ispettivo, che di quanto accertato dagli agenti procedenti, deve dirsi effettivamente fare fede fino a querela di falso, nella specie non proposta, per cui all’impiego dei due lavoratori rinvenuti presso il cantiere di (OMISSIS) non corrisponde alcuna registrazione;

che il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione delle spese, per non aver gli intimati svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

 

 

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