Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27928 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18099-2018 proposto da:

M.S., rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Verde, del

foro di Campobasso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 402/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 02/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.S., cittadino originario del Ghana, propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso, che, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte dal richiedente, ritenendo che non sussistessero i presupposti per nessuna delle forme di protezione richiesta.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso si censura il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, lamentando che la Corte territoriale abbia omesso di verificare se le circostanze addotte dal ricorrente avrebbero giustificato la richiesta subordinata di protezione umanitaria essendosi limitata a registrare la mancata deduzione di specifici profili di vulnerabilità.

Il ricorrente deduce inoltre che il quadro delle informazioni ufficiali acquisite, la gravità dei fatti esposti e ritenuti attendibili dalla Corte d’Appello, avrebbe giustificato un approfondimento della valutazione ai fini dell’accertamento della temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del paese e specificamente alla zona di origine del richiedente, seppure non riconducibile alle previsioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c).

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

La Corte territoriale ha infatti accertato che non sussistono i presupposti nè per il riconoscimento dello status di rifugiato, nè delle altre forme di protezione, evidenziando in particolare, con riferimento alla protezione umanitaria, che il richiedente non aveva dedotto alcuna specifica situazione di vulnerabilità.

A fronte di tale accertamento, il ricorrente si è limitato a rilevare che la gravità di fatti avrebbe giustificato un approfondimento istruttorio, senza peraltro assolvere all’onere di deduzione di specifiche situazioni di vulnerabilità, con conseguente inammissibilità della censura.

Anche in relazione alla protezione umanitaria, infatti, l’attivazione da parte del giudice del dovere di cooperazione istruttoria presuppone l’allegazione in capo al ricorrente di una ben determinata situazione di “vulnerabilità” che va specificamente delineata nei suoi elementi costitutivi, onde consentire di effettuare una effettiva valutazione comparativa della situazione del richiedente con riferimento al paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. 4455/2018).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi 2.100,00 Euro per compensi oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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