Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27928 del 23/11/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 27928 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: LEO GIUSEPPINA

SENTENZA

sul ricorso 17677-2014 proposto da:
BALSAMO FRANCESCO C.F. BLSFNC68R09C342Q, domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’Avvocato MICHELE MARRA, giusta delega in atti;
– ricorrente 2016
3932

contro

CHIMICAL EXPRESS S.R.L. ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 7884/2013 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/12/2013 R.G.N.

Data pubblicazione: 23/11/2017

3135/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/11/2016 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per l’inammissibilità e in subordine rigetto del
ricorso.

\

Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso

R.G. n. 17677/14
Udienza del 17 novembre 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

il gravame interposto da Balsamo Francesco, nei confronti della S.r.l. Chimical
Express, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale era stato
parzialmente accolto il ricorso proposto dal Balsamo, il quale — premesso di avere
prestato la propria opera alle dipendenze della predetta società, dal 19/4/2001 al
18/12/2002, con mansioni di autista, con inquadramento nel 3° livello del CCNL —
aveva chiesto il pagamento della somma di Euro 41.783,48 per differenze
retributive, compenso per lavoro straordinario e TFR, oltre accessori. Più
precisamente, il Tribunale aveva condannato la società a corrispondere al
lavoratore la somma complessiva di Euro 5.483,04, di cui Euro 2.245,53 a titolo
di TFR.
Per la cassazione della sentenza ricorre il Balsamo sulla base di un motivo.
La Chimical Express S.r.l. è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo articolato il Balsamo denuncia, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 202,
210 c.p.c., nonché degli artt. 2967, 2729, 2733, 2735 ss. c.c, lamentando, in
particolare, la violazione e falsa applicazione dei poteri officiosi del giudice del
lavoro, l’errata valutazione delle risultanze probatorie e la mancata acquisizione
dei dischi cronotachigrafi, senza tenere conto che dagli stessi vengono elevati i
verbali di violazione per il mancato rispetto degli orari di guida e di riposo e che.

1

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 30/12/2013. respingeva

quindi, costituiscono elementi di prova che non possono non essere valutati dal
giudice del lavoro.
1.1. 11 motivo non può essere accolto.
Invero, come sottolineato dalla Corte distrettuale, la censura relativa al mancato

aveva effettuato lavoro straordinario è stata sollevata per la prima volta in sede di
gravame e, pertanto, è inammissibile ai sensi dell’art. 435 del codice di rito. Per
la qual cosa, all’evidenza, non si configura, nella fattispecie, alcuna violazione
dei poteri officiosi del giudice del lavoro che, correttamente, non ha disposto
l’acquisizione dei dischi cronotachigrafi originali, necessari, appunto, per potere
controllare se siano stati rispettati gli orari di guida e di riposo, al fine di
individuare eventuali illeciti amministrativi. Peraltro, la Corte distrettuale, con un
iter motivazionale del tutto condivisibile, suffragato dalla valutazione delle prove
e scevro da vizi logico-giuridici, ha pure sottolineato che la prova dello
svolgimento del lavoro straordinario non può desumersi dai dati evincibili dai
quattro dischi cronotachigrafi in atti, relativi solo a quattro giornate di lavoro,
dato che lo stesso Balsamo ha affermato che non riportavano l’orario di lavoro e
che, comunque, non costituiscono allegazioni precise e puntuali a fronte
dell’eccezione della società di avere sempre corrisposto quanto dovuto a titolo di
lavoro straordinario; dichiarazioni, queste ultime, suffragate dalle deposizioni
testimoniali.
Correttamente, infatti, la Corte d’Appello, conformandosi ai consolidati arresti
giurisprudenziali della Corte di legittimità in tema di riconoscimento di lavoro
straordinario, ha affermato che la prova relativa deve essere rigorosa e specifica,
essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa soltanto al fine di

2

esame dei verbali di illecito amministrativo dai quali desumere che il Balsamo

determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia
stata acclarata l’esecuzione (cfr., tra le molte, Cass. nn. 12434/2006, 5496/2006).
Infine, per quanto attiene alla valutazione degli elementi probatori, posto che la
stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in

apprezzamento, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa
Suprema Corte, qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l’omessa o
errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo
integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti
decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente
dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una
diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si
denunzia il vizio (Cass. n. 6023 del 2009).
Nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulle
dichiarazioni rese da alcuni testimoni, senza che le stesse siano state trascritte, si
risolve in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto di deposizioni
testimoniali e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi (cfr. Cass. n. 4056 del
2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea
alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U.,
n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).
Pertanto, le doglianze articolate dal ricorrente appaiono inidonee, per i motivi
anzidetti, a scalfire la coerenza della sentenza sotto il profilo dell’iter logicogiuridico.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Nulla va disposto in ordine alle spese, poiché la Chimical Express S.r.l. non ha
svolto attività difensiva.

3

Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso
sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002.
P.Q.M.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Rqma, 17 novembre 2016

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

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