Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27928 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7862/2007 proposto da:

I.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell’avvocato

NACCARATO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAZZONE

Nicodemo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.E., C.L., ASSIMOCO ASSICURAZIONI

S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 40/2006 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata

il 10/01/2006 R.G.N. 1138/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLE0;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata I.V. proponeva appello avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Cirò aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento dei danni subiti da esso I. a seguito ad un incidente stradale, diritto azionato nel giudizio introdotto nei confronti di C.L., S.E. ed Assimoco Spa, rispettivamente conducente, proprietaria ed assicuratrice per la R.C.A. del veicolo in cui esso I. era trasportato. In esito al giudizio, il Tribunale di Crotone rigettava l’impugnazione con sentenza depositata in data 10 giugno 2006. Avverso la detta sentenza I. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha proposto le seguenti doglianze:

1) violazione dell’art. 2944 c.c., ed errata applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 2, per avere il Tribunale erroneamente considerato irrilevante, ai fini dell’interruzione della prescrizione, l’invito rivolto dalla compagnia assicuratrice al danneggiato a sottoporsi a visita effettuata da un medico di sua fiducia.

2) omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia – carenza della motivazione- violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per aver il Tribunale limitato la sua attività alla valutazione del solo tenore letterale della lettera, ritenendo immotivamente irrilevante la prova testimoniale richiesta.

La prima doglianza è infondata nella misura in cui omette di considerare che, a norma dell’art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, soltanto quando tale riconoscimento sia univoco ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso là dove, per converso, l’invito a sottoporsi a visita medica presso un sanitario di sua fiducia, rivolto da una compagnia assicuratrice al soggetto che si dichiari danneggiato, non presenta assolutamente detti caratteri e non esclude la possibile volontà di negare successivamente il risarcimento danni richiesto, come si desume con tutta evidenza dalla considerazione che la visita medica non è preordinata solo a ad accertare la natura e l’entità delle lesioni lamentate ma può essere altresì finalizzata, strumentalmente, a verificare la compatibilita eziologica delle medesime con le modalità del sinistro denunciato. E ciò, senza considerare che la valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici (Cass. n. 23821/2010, conf. Cass. n. 9016/2002).

E’ infondata la successiva censura nella misura in cui trascura che la declaratoria di estinzione del diritto azionato ha carattere assorbente e pregiudiziale sia sul piano logico che giuridico rispetto ad ogni statuizione richiesta, inerente al merito della lite.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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