Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27928 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27928 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 26388-2009 proposto da:
POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. C.F. 00290560374, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,
presso lo studio dell’avvocato ROMEI ROBERTO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente-

2013
2817

contro

ROSALIA SALVATORE RSLSVT60E06C351A, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

Data pubblicazione: 13/12/2013

avvocati CHIUSOLO STEFANO, FEZZI MARIO, giusta delega
in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1315/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 10/12/2008 R.G.N. 840/2007;

udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato COSENTINO VALERIO per delega ROMEI
ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 dicembre 2008 la Corte d’appello di Milano ha
confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 18 maggio 2006 con la
quale è stato accolto il ricorso proposto da Salvatore Rosalia nei confronti
della Poligrafici Editoriali s.p.a. intesa ad ottenere il riconoscimento del

per il Fondo Nazionale di Previdenza Integrativa per i Poligrafici Fiorenzo
Casella. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia sulla base dell’art.
2120 cod. civ. che prevede, salvo diversa previsione dei contratti collettivi,
che la base per calcolare il TFR comprende tutte le somme, compreso
l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del
rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è
corrisposto a titolo di rimborso spese.
La Poligrafici Editoriale s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso tale
sentenza affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso la Salvatore.
La ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.
2120 cod. civ. ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. In particolare si
deduce che l’art. 2120 cod. civ. in base al quale è stata motivata la
pronuncia impugnata, non indica le somme aventi natura retributiva, ma
precisa quali somme, all’interno della categoria delle somme aventi natura
retributiva, entrano nel calcolo del TFR, per cui la corte milanese avrebbe
,

erroneamente applicato il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione,
criterio ormai abbandonato dalla giurisprudenza.

,(

diritto all’inclusione nella base di calcolo del TFR degli accantonamenti

Con il secondo motivo si deduce insufficienza della motivazione ai sensi
dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. dando per scontato che gli accantonamenti
hanno natura retributiva.
Con il terzo motivo si lamenta vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art.
360, n. 4 cod. proc. civ. con riferimento al mancato esame della questione

ritualmente sollevata nei giudizi di merito, e che sarebbe confermata sia dal
d.lgs. n. 124 del 1993, sia da diverse pronunce della Corte Costituzionale.
Con il quarto motivo si assume violazione o falsa applicazione degli artt.
21, 4 e 14 CCNL Poligrafici — Lavoratori dipendenti da aziende editrici e
stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa del 22 luglio 1999,
che non include gli accantonamenti in questione fra i componenti della
retribuzione, operando quindi comunque un’eccezione prevista dall’art.
2120 cod. civ.
Il ricorso è inammissibile per mancanza o inidoneità dei quesiti di cui
all’art. 366 bis cod. proc. civ.
In particolare il secondo motivo, pur riferendosi al difetto di motivazione
ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ., è inammissibile non essendo stato
formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di
apposito momento di sintesi, necessario anche quando l’indicazione del
fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata
censura, attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata alle
esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta
in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia
l’errore commesso dal giudice di merito (Cass. 18 novembre 2011 n. 24255).
Il primo ed il quarto motivo contengono, rispettivamente, i seguenti quesiti:
“Dica codesta Ecc.ma Corte se la questione in ordine alla natura retributiva

relativa alla natura previdenziale degli accantonamenti in questione,

o previdenziale degli accantonamenti al Fondo Nazionale di Previdenza
Integrativa per i Poligrafici Fiorenzo Casella possa essere decisa sulla sola
base dei criteri che l’art. 2120 c.c. prevede per la determinazione della
nozione di retribuzione utile ai fini del computo delle quote di TFR “, e
-Dica codesta Ecc.ma Corte se il combinato disposto degli artt. 4 e 21

di giornali quotidiani ed agenzie di stampa vada interpretato nel senso di
escludere dal computo del TFR la contribuzione versat dal datore di
lavoro a finanziamento del Fondo Nazionale di Previdenza Integrativa per i
Poligrafici Fiorenzo Casella”. Orbene, se si tiene conto del principio
secondo cui il quesito di diritto deve essere formulato in maniera specifica
e deve essere pertinente rispetto alla fattispecie cui si riferisce la censura
(cfr., ad es., Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 5 febbraio 2008 n. 2658) è
evidente che i quesiti come sopra formulati dalla società appaiono in buona
parte estranei alle argomentazioni sviluppate nei motivi e comunque del
tutto astratti, senza alcun riferimento agli errori di diritto pretesamente
commessi dai giudici nel caso concreto esaminato, per cui devono ritenersi
inesistenti con conseguente inammissibilità dei motivi ai sensi dell’art.
366-bis c.p.c. (in tal senso v. fra le altre Cass. 10 gennaio 2011 n. 325).
Il terzo motivo, con cui si lamenta un’omessa pronuncia, manca del tutto
del quesito. Come ha affermato più volte questa Corte (per tutte, Cass. 21
febbraio 2011 n. 4146) il motivo di ricorso per cassazione con cui si
denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice di
merito, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., deve
essere concluso in ogni caso con la formulazione di un quesito di diritto, ai
sensi dell’art. 366-bis del codice di rito civile, che non può essere generica
(esaurendosi nella enunciazione della regola della corrispondenza tra il
chiesto e il pronunciato), né può omettere di precisare su quale questione il
giudice aveva omesso di pronunciare.

CCNL Poligrafici – Lavoratori dipendenti da aziende editrici e stampatrici

Pertanto, in ragione della mancanza o inidoneità dei quesiti il ricorso va
dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

dall’INAIL liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi
professionali oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 8 ottobre 2013.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute

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