Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27928 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/12/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 07/12/2020), n.27928

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21514/2017 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del

Ministro pro tempore, e ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO SEDE

TERRITORIALE ANCONA, (già DTL – ANCONA), in persona del legale

rappresentante pro tempore, entrambirappresentati e difesi

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domiciliano

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE (già EQUITALIA MARCHE);

– intimate –

avverso la sentenza n. 80/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 26/05/2017 R.G.N. 603/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA

Mario, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 26 maggio 2017, la Corte d’Appello di Ancona confermava la decisione resa dal Tribunale di Ancona e accoglieva la domanda proposta dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l. nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonchè della Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona e di Equitalia Marche) avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità delle cartelle di pagamento e della relativa iscrizione a ruolo cui il concessionario della riscossione aveva proceduto in relazione alle sanzioni amministrative recate dalle ordinanze-ingiunzione della Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona che erano già state oggetto di autonoma e separata impugnazione davanti al Tribunale di Ancona che riuniva i ricorsi in un unico procedimento e contestualmente sospendeva l’esecutività di tali ordinanze-ingiunzione ed il giudizio stesso in attesa della definizione di altro giudizio pendente innanzi allo stesso Tribunale in funzione di giudice del lavoro avente ad oggetto l’accertamento di illegittimità del verbale dell’INPS dal quale le suddette ordinanze-ingiunzione traevano origine, giudizio che vedeva coinvolta la stessa Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona almeno fino al marzo 2010 allorchè il giudice disponeva la separazione del procedimento a carico della DTL, poi conclusosi con sentenza n. 686/2010 con la declaratoria di inammissibilità della domanda da quello a carico dell’INPS definito nel merito con sentenza n. 481/2013, oggetto di impugnazione in appello;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la prospettazione delle Amministrazioni ricorrenti per cui, una volta definito con la richiamata sentenza n. 686/2010, il giudizio a carico della DTL originariamente convenuta còn l’INPS al cui esito era stata condizionata la sospensione del giudizio di impugnazione delle ordinanze ingiunzioni emesse dalla DTL, il Fallimento avrebbe dovuto riassumere il giudizio sospeso, incombente la cui omissione implicava l’estinzione del giudizio e la piena operatività dei titoli oggetto dell’impugnazione, a loro volta idonei a conferire legittimità alle cartelle di pagamento e alla loro iscrizione a ruolo da parte del concessionario, determinando il rigetto della domanda avanzata dal Fallimento nel presente giudizio e, di contro, configurabile una situazione processuale per cui in difetto di un provvedimento da parte del solo giudice competente, ovvero il giudice dell’opposizione alle ordinanze-ingiunzione, di un provvedimento di ripristino dell’esecutività delle medesime (difetto cui non poteva sopperirsi con accertamento incidenter tantum nell’ambito del presente giudizio) le cartelle di pagamento e la loro iscrizione a ruolo erano da qualificarsi illegittime in quanto non sorrette da un valido titolo esecutivo;

che per la cassazione di tale decisione ricorrono il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e l’Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale sia il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. sia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata a Equitalia Marche pur intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva; che, nelle more, il Pubblico Ministero ha fatto pervenire la sua requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, le Amministrazioni ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 295,297 e 305 c.p.c., lamentano la non conformità a diritto della ricostruzione della vicenda processuale accolta dalla Corte territoriale per effetto della quale risulterebbe ancora sospesa l’esecutività delle ordinanze-ingiunzione cui fanno riferimento le cartelle di pagamento poi iscritte a ruolo della cui legittimità si controverte nel presente giudizio;

– che il motivo si rivela infondato, dovendo ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dalle Amministrazioni ricorrenti, che la sospensione del giudizio di impugnazione delle ordinanze-ingiunzione costituenti titolo esecutivo fondante le cartelle di pagamento della cui legittimità è causa, aveva a presupposto non il coinvolgimento della DTL nel giudizio di impugnazione del verbale ispettivo dell’INPS, ma l’esito stesso di quel giudizio, rinvenendo le stesse ordinanze-ingiunzione separatamente impugnate con giudizio di opposizione la loro legittimità dalla validità e fondatezza di quel verbale, esito ancora sub iudice e tale da non consentire al giudice dell’opposizione, in effetti il solo competente, il ripristino dell’esecutività delle predette ordinanze-ingiunzione e la conseguente emanazione di un provvedimento di accertamento dell’inoppugnabilità e definitiva esecutività delle stesse, derivandone l’illegittimità” per difetto del titolo esecutivo fondante, dell’emissione delle cartelle di pagamento e della loro iscrizione a ruolo da parte del concessionario;

– che il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione delle spese, per non aver gli intimati svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA