Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27927 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. I, 31/10/2018, (ud. 30/03/2018, dep. 31/10/2018), n.27927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25621/2014 proposto da:

Scuola Internazionale Società Cooperativa a r.l., in persona del

legale rappresentante pro tempore, B.G.B., in

proprio, M.C., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Giuseppe Ferrari n. 11, presso lo studio dell’avvocato Guida

Antonino, rappresentati e difesi dall’avvocato Catania Emanuele,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Island Refinancing S.r.l., e per essa la Unicredit S.p.a., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Fontanella Borghese n.72, presso lo studio degli avvocati

Voltaggio Paolo e Voltaggio Antonio, rappresentata e difesa dagli

avvocati Monterosso Tito e Morabito Fabrizio, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenre –

B.A.R., Comune di Palermo;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1186/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2018 dal cons. VELLA PAOLA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha chiesto

l’accoglimento, per quanto di ragione, del secondo motivo di

ricorso; rigetto del primo motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 12/11/1994 la Scuola Internazionale Società Cooperativa a r.l. (quale debitore principale) ed i signori B.G.B., B.A.R. e M.C. (quali fideiussori) proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo in favore del Banco di Sicilia S.p.a. (dante causa della controricorrenre Island Refinancing S.r.l.) per la somma di Lire 258.264.969 oltre interessi, quale saldo debitore del conto corrente n. (OMISSIS).

2. Espletata apposita c.t.u. contabile – dopo la chiamata in causa del Comune di Palermo (verso cui gli opponenti vantavano crediti poi ceduti al Banco di Sicilia) e l’intervento di D.F.F. (terzo creditore della Scuola Internazionale) – il Tribunale rigettava tutte le domande delle parti ed in particolare revocava il decreto ingiuntivo, per non avere il Banco di Sicilia prodotto gli estratti conto, ritenuti idonei a provare il credito azionato in sede monitoria, ove non contestati dal correntista.

3. La Corte di appello di Palermo rigettava l’appello proposto dalla Scuola Internazionale s.c.r.l. ed accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla Island Refinancing S.r.l., (quale successore a titolo particolare del Banco di Sicilia) – e per essa dalla Unicredit S.p.a. in forza di procura speciale – ritenendo che non sussistessero valide ragioni per negare attendibilità ai tabulati informatici prodotti dalla banca ai fini della quantificazione degli interessi; di conseguenza, sulla scorta della medesima c.t.u. condannava in solido la Scuola Internazionale Società Cooperativa a r.l. ed i fideiussori B.G.B., B.A.R. e M.C. al pagamento in favore di Island Refinancing S.r.l. della somma di Euro 85.594,05 (saldo debitore) ed Euro 50.285,81 (per interessi passivi, calcolati senza la capitalizzazione trimestrale).

4. Avverso la sentenza di secondo grado la Scuola Internazionale Società Cooperativa a r.l. ed i fideiussori B.G.B. e M.C. hanno proposto ricorso affidato a due motivi, cui l’intimata Island Refinancing S.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di “inammisibilità del ricorso in quanto proposto tardivamente, oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c.”, sollevata a pag. 7 del controricorso.

1.1. Invero, la sentenza è stata pubblicata il 17/07/2013, il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 10/10/2014 e la notifica è andata a buon fine, nello stesso giorno, nei confronti degli intimati – litisconsorti processuali – Comune di Palermo e B.A.R., mentre non è stata eseguita nei confronti della banca a causa del trasferimento dal precedente indirizzo del domiciliatario, che l’ha poi ricevuta il 20/10/2014.

1.2. Trattandosi di ipotesi di litisconsorzio cd. Processuale, può dunque farsi applicazione del principio per cui “La notifica dell’impugnazione relativa a cause inscindibili – sia nell’ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale – eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorchè l’atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l’atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l’iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell’ordine del giudice, assolve alla medesima funzione” (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 3071 del 08/02/2011; conf. Sez. 3, Sentenza n. 11552 del 14/05/2013; Sez. L, Sentenza n. 18364 del 31/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 20501 del 13/10/2015).

2. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”, i ricorrenti censurano la “palese contraddizione… sul punto nodale delle preclusioni nella formazione del tema decidendo e del thema probandum”, per avere la corte d’appello dapprima (a pag. 8) rilevato che il procedimento di primo grado era soggetto al c.d. vecchio rito – al fine di respingere l’eccezione di tardività della contestazione sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi – e poi affermato (a pag. 11) che la contestazione della sussistenza del credito asseritamente vantato dal Banco di Sicilia non era contenuto nell’atto di opposizione ma era stata sollevata solo nel corso del giudizio.

2.1. La censura è infondata, poichè dalla lettura delle affermazioni contenute a pagina 11 della sentenza impugnata non emerge la ravvisata contraddizione rispetto all’affermazione contenuta alla precedente pagina 8; il giudice a quo si è infatti ivi limitato a sottolineare che con l’originaria opposizione si era contestato l’ammontare degli interessi, e non anche il credito principale, ma al solo fine di confortare la ritenuta idoneità dei tabulati informatici prodotti dalla banca (v. pag. 10), parendo dunque che i ricorrenti non abbiano colto la ratio del passaggio motivazionale in considerazione.

3. Con il secondo mezzo – rubricato testualmente “Nullità della sentenza o del procedimento per l’utilizzo e la positiva valutazione di documenti tardiva mente e/o irritualmente prodotti dall’istituto di credito (art. 360 c.p.c., n. 4) – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 5)” – i ricorrenti lamentano: che la decisione era stata assunta sulla base di tabulati informatici inutilizzabili perchè tardivamente prodotti dalla banca, “oltre il termine perentorio concesso dal giudice all’udienza del 31 maggio 2016”, e peraltro dopo che per lunghi anni la banca aveva omesso di fornire al c.t.u. i documenti necessari; che nel corso del giudizio era stato espressamente chiesta l’espunzione di tutti i documenti (contratto di conto corrente bancario, fideiussioni, missive) “non ritualmente depositati dalla banca ed elencati in indice munito di timbro di deposito”; che la banca non aveva assolto l’onere di produrre tutti gli estratti conto, dei quali peraltro gli opponenti non disponevano, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice d’appello (v. pag. 12 della sentenza); che comunque i tabulati meccanografici sui quali si era basata la decisione non erano idonei a provare il credito.

3.1. La censura è fondata nella parte in cui si lamenta la mancata produzione, da parte della banca opposta, degli estratti conto integrali – necessari proprio ai fini della “esatta quantificazione degli interessi” applicati sul conto corrente bancario in questione, con esclusione della capitalizzazione trimestrale – (cfr. ex multis Cass. n. 13258 del 2017, n. 7972 del 2016, n. 19696 del 2014, n. 1842 del 2911) e l’assunzione della decisione sulla base di “tabulati meccanografici” mai comunicati alla debitrice ed inattendibili, perchè – come rilevato dallo stesso c.t.u. (v. pag. 10 della sentenza) “raffiguranti la ricostruzione di parte delle movimentazioni bancarie”, mancanti nel periodo luglio-settembre 1990 (come si deduce a pag. 19 del ricorso), privi dei riferimenti negoziali (anche quanto al tasso di interesse convenzionale, ricavato indirettamente dai tabulati medesimi) e privi di correlazione con altro conto/anticipazioni cui il conto corrente in questione era collegato; tanto che, anche eliminando la capitalizzazione, il risultato della espletata c.t.u. si è rivelato addirittura maggiore dell’importo di cui al decreto ingiuntivo.

4. La sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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