Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27927 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. II, 30/10/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 30/10/2019), n.27927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19536/2016 proposto da:

V.V., rappresentata e difesa dall’avvocato ADRIANO

SALDARELLI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI FIRENZE, in persona del Prefetto, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 20/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2019 dal Consigliere ELISA PICARONI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Oggetto di ricorso per cassazione è la sentenza del Tribunale di Firenze n. 194 del 2016, pubblicata il 20 gennaio 2016, che ha rigettato l’appello proposto da V.V. avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 2775 del 2013, e nei confronti della Prefettura di Firenze.

2. Il Tribunale ha confermato la legittimità della sanzione irrogata alla V. per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, rilevata a mezzo di apparecchio autovelox sul (OMISSIS), in data 27 agosto 2012, rilevando che il tratto di strada ove era collocato l’apparecchio misuratore presentasse – le caratteristiche della strada urbana di scorrimento, previste dall’art. 2 C.d.S., comma 2, lett. D e che quindi fosse legittimamente inserito nel decreto prefettizio del 1 giugno 2010.

3. V.V. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi ai quali resiste con controricorso la Prefettura di Firenze.

4. La decisione del ricorso involge questioni sulle quali si registra contrasto nella Sezione.

4.1. In particolare: l’ordinanza n. 16622 del 2019 (massimata) ha affermato che le caratteristiche “minime” per la configurazione di una strada urbana di scorrimento secondo la descrizione contenuta nell’art. 2 C.d.S., comma 2, lett. D), richiamata dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. dalla L. n. 168 del 2002 – debbano interessare l’intera strada, e non anche singoli tratti; diversamente, nelle sentenze nn. 4090 e 4451 del 2019 (non massimate), che avevano definito la questione riguardante l’individuazione delle caratteristiche minime, si ammette che anche singoli tratti di strada possano essere inseriti nel decreto prefettizio che autorizza l’installazione di apparati di rilevamento automatico della1

velocità, secondo la disciplina dettata dal D.L. n. 121 del 2002, citato art. 4.

4.2. Si reputa necessaria una nuova pronuncia che chiarisca, pertanto, la suddetta questione nonchè quella concernente le caratteristiche della banchina, in quanto indispensabile elemento della strada urbana di scorrimento.

In proposito la già citata ordinanza n. 16622 del 2019 ha affermato che per banchina in senso proprio deve intendersi lo “spazio interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni”. La sentenza n. 8934 del 2019 (massimata), di poco precedente, ha affermato che non è prevista una misura minima della banchina.

Le due affermazioni, pur non essendo in contrasto frontale, necessitano di essere raccordate, tenendo conto anche della giurisprudenza della Sezione Terza di questa Corte, che si è occupata della banchina e della sua funzione nel diverso ambito della responsabilità civile collegata alla manutenzione della sede stradale (si segnalano, tra le molte, Cass. 19/07/2002, n. 10577; Cass. 16/04/1993, n. 4533).

P.Q.M.

La Corte dispone che il ricorso sia trattato alla pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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