Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27927 del 23/11/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 27927 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: LEO GIUSEPPINA

SENTENZA

sul ricorso 14773-2014 proposto da:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GYM AND FITNESS
P.I. 02584320986, in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di
Cassazione, rappresentato
2016

e

difeso dall’Avvocato

mAssImo noRGHT, giusta diAcTa in atti;
– ricorrente –

3931

contro

PIAZZA MARIA;
– intimata –

Data pubblicazione: 23/11/2017

avverso la sentenza n. 547/2013 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 03/12/2013 R.G.N. 467/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/11/2016 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LEO;

Avvocato BORGHI MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato ALECCE PATRIZIO per delega verbale

R.G. n. 14773/14
Udienza del 17 novembre 2016

SVOLGIMENTO D EL PROCESSO

riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede – con la quale era stato
respinto il ricorso proposto da Piazza Maria, diretto al riconoscimento della natura
subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la stessa e l’Associazione
Sportiva Dilettantistica Gym and Fitness dal 15/2/2005 al 29/8/2009, con
condanna della lavoratrice alla rifusione delle spese del giudizio —, accogliendo il
gravame interposto dalla Piazza sul punto delle spese, dichiarava compensate le
stesse anche per il primo grado.
Per la cassazione della sentenza ricorre l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Gym and Fitness con un motivo, relativo alla disposta compensazione delle spese.
La Piazza è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo articolato si denuncia, in riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma
2, c.p.c. e si deduce che la Corte territoriale, pur rigettando nuovamente nel merito
le domande formulate dalla lavoratrice. aveva ingiustamente ritenuto che “a fronte

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza depositata il 28/11/2013, in parziale

di elementi di ambiguità fattuale, però. appare eccessivamente afflittiva la
condanna della Piazza alla rifusione delle spese processuali di primo grado, che
dovevano essere certamente compensate per giusti motivi”. Al riguardo, in
particolare, la parte ricorrente lamenta che i Giudici di seconda istanza non
avevano tenuto conto del fatto che essa era risultata totalmente vittoriosa in primo
grado e che l’art. 92 c.p.c., nella nuova formulazione introddtta dal a legge n.

1

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. consente la compensazione delle spese
solo ed esclusivamente “se vi è soccombenza reciproca o concorrano altre gravi
ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”, mentre, nel
caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, a parere della ricorrente,

provvedimento di compensazione.
1.1. Il motivo non è fondato.
Al riguardo, giova richiamare l’indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema
Corte, alla stregua del quale in materia di “spese giudiziali, ai sensi dell’art. 92
c.p.c., nella formulazione vigente ralione iempods, le gravi ed eccezionali ragioni,
da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la
compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o
aspetti della controversia e non possono essere espresse con una formula generica,
inidonea a consentire il necessario controllo” (Cass., Sez. VI civ., ordinanza n.
14411/2016; Cass., Sez. VI civ.. sentenza n. 319/2014). Inoltre, già le Sezioni
Unite, con la sentenza n. 20598/2008 avevano sottolineato che il provvedimento
di compensazione totale o parziale delle spese deve “trovare un adeguato supporto
motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni
specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni
giustificatrici siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso
della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito)”.
Orbene, la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è rispettosa dei canoni
evidenziati dalle Sezioni Unite di questa Corte. posto che, dopo avere sottolineato
che l’istruttoria espletata in primo grado presenta degli evidenti elementi di
ambiguità fattuale, osserva che la condanna della lavoratrice alla rifusione delle

non prende in considerazione le ragioni che avrebbero legittimato il

spese processuali appare eccessivamente afflittiva e che, proprio per questi motivi,
le spese dovevano essere compensate.
Nella fattispecie. quindi, le ragioni che hanno condotto alla disposta
compensazione delle spese sono esplicitate ed appaiono chiaramente ed

stessa Corte di merito.
Per tutto quanto esposto, il ricorso va respinto.
Nulla va disposto in ordine alle spese. non avendo la Piazza svolto attività
difensiva.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso
sussistono i presupposti di cui all’art. 13. comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in • orna, 17 novembre 2016

inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata dalla

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