Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27927 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7177/2007 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA

D’ARBOREA 30, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato COGGIOLA Alberto giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti pro tempore Dott. D.T.D. e Ing. B.

L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7,

presso lo studio dell’avvocato TARTAGLIA Paolo, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1177/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/07/2006 R.G.N. 727/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato MASSIMO GRUARIN per delega;

udito l’Avvocato CLAUDIO MAGNANTI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con l’inammissibilità, o comunque il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata Le Assicurazioni Generali Spa proponeva appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torino condannava il Ministero della P.I. a pagare a S.A. la somma di Euro 17.469,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito ad un infortunio nella palestra di una scuola statale nel corso di una lezione di educazione fisica In esito al giudizio la Corte di Appello di Torino accoglieva l’impugnazione principale nonchè quella incidentale del Ministero rigettando la domanda proposta dalla S. con sentenza depositata in data 16 giugno 2006. Avverso la detta sentenza la S. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resiste la Spa Le Assicurazioni Generali con controricorso illustrato da memoria. Il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unica doglianza, svolta dalla ricorrente, articolata per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, si fonda sulla considerazione che il giudice di secondo grado avrebbe fornito una ricostruzione della vicenda del tutto erronea e travisata omettendo di portare la sua attenzione sulla responsabilità dell’insegnante (e quindi del Ministero) nella causazione dell’infortunio dell’alunna..

La censura è inammissibile. A riguardo, occorre premettere che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, ove sia denunciato un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, così come è avvenuto nel caso di specie, la censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). Ciò considerato, deve evidenziarsi che, nel ricorso in esame, il ricorrente non ha accompagnato il suo motivo di impugnazione con alcun momento di sintesi benchè la sentenza impugnata sia stata depositata il 6 luglio 2006. Ora, posto che la norma di cui all’art. 366 bis citato non può essere interpretata nel senso che il momento di sintesi possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione, il ricorso in esame, privo dei requisiti richiesti, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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