Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27927 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27927 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: FORTE FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25871 del Ruolo Generale degli
affari civili dell’anno 2009, proposto:
DA
VITO CORONATI e DORA PERRETTA,

elettivamente domiciliati in

Roma, presso lo studio Titomanlio, alla Via Terenzio n. 7,
con gli avv.ti Raffaele De Bonis Cristalli e Orazio
Abbamonte, che li rappresentano e difendono, anche
disgiuntamente, per procura a margine del ricorso notificato
il 26 novembre 2009.

Data pubblicazione: 13/12/2013

RICORRENTI PRINCIPALI
CONTRO
COMUNE DI POTENZA,

in persona del

sindaco p.t.,

Brigida Pignatari, dell’Ufficio legale dell’ente, presso il
quale elettivamente domiciliato in Potenza, alla Contrada S.
Antonio La Macchia, come da procura a margine del
controricorso.
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n.
46/09, del 10 – 24 febbraio 2009, notificata presso il
difensore in data 8 ottobre 2009. Udita, all’udienza del 5
novembre 2013, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte e
sentiti l’avv. Orazio Abbamonte per i ricorrenti e il P.M.,
in persona del sostituto procuratore generale dr. Immacolata
Zeno, che conclude per l’inammissibilità del primo motivo,
l’accoglimento del secondo, l’assorbimento degli altri
motivi del ricorso principale e il rigetto del primo motivo
di quello incidentale, con assorbimento degli altri motivi.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 13 febbraio 1987, i coniugi Vito
Coronati e Dora Perretta, premesso di avere ceduto a titolo
gratuito. con due contrati del 30 luglio 1982, al Comune di
2

rappresentato e difeso dagli avv.ti Concetta Matera e

Potenza un suolo edificabile di mq. 1178 in Potenza, e che
tale contratto era nullo perché privo dei requisiti di
legge, convenivano in giudizio detto ente locale dinanzi al
Tribunale della stessa città perché, dichiarata la nullità
degli atti di cui sopra, condannasse il comune convenuto a
risarcire agli attori il danno subito per tale condotta.
Il risarcimento richiesto ammontava al valore venale
dell’area occupata senza titolo dall’ente locale e alla
perdita di valore del reliquato, avendo il Comune di Potenza
utilizzato e trasformato solo in parte detto suolo con la
costruzione su di esso di alloggi per i terremotati del
sisma del 1980 in Basilicata.
Il Comune di Potenza si costituiva, deducendo di avere
corrisposto agli attori, per la cessione, la facoltà di
edificare sul residuo suolo e il locale Tribunale, con
sentenza non definitiva del 30 novembre 1991, dichiarava
nulla la cessione di cui alla citazione, perché priva di
causa, affermando che il comune era tenuto a restituire agli
attori le aree di cui sopra ovvero a pagare il valore venale
dell’area occupata a titolo di risarcimento del danno,
liquidato in £ 47.120.000 (mq. 1178 occupati X E 40.000 a
mq.).
Con pronuncia definitiva del 31 dicembre 1997, lo stesso
tribunale stabiliva che detta somma dovuta a titolo di
ripetizione del valore del suolo trasformato, doveva essere
3

rivalutata con il coefficiente 2,44 e pagata con gli
interessi di legge dalla domanda al saldo e condannava il
Comune alle spese del grado.
Gli attori proponevano appello contro la sentenza di cui
sopra, deducendo che il prezzo fissato in primo grado era

effettivo e che il terreno aveva valore maggiore di quello
deciso dal tribunale, mentre il comune era tenuto a pagare
anche il suolo non occupato dagli alloggi di cui sopra.
Anche il Comune di Potenza impugnava la sentenza del
Tribunale e, chiesta la riunione dei due giudizi, eccepiva
l’inammissibilità

per

tardività

dell’avverso

gravame

principale ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. e,
contestata l’esistenza di un indebito oggettivo a base della
domanda delle controparti, che avrebbero dovuto chiedere il
risarcimento del danno per occupazione illecita dei loro
terreni, affermava che alle controparti spettava meno di
quanto proposto dal c.t.u., essendo errate le conclusioni di
questo sul valore venale delle aree occupate e non dovendosi
gli interessi riconosciuti in primo grado, dato lo stato di
dissesto del comune nelle more dichiarato.
La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 46 del 24
febbraio 2009 notificata ai privati appellanti presso il
difensore avv. De Bonis 1’8 ottobre successivo, accoglieva
parzialmente l’appello del Comune e rigettava quello
4

ragguagliato a un indice di edificabilità inferiore a quello

incidentale del Coronati e della Perretta, condannando
l’ente locale a pagare alle controparti E 21.292,45, con
rivalutazione monetaria dal 30 giugno 1984 al saldo e gli
interessi legali sulle somme via via rivalutate da tale
ultima data, compensando in parte le spese di causa tra le

Nulla era riconosciuto a favore dei coniugi Coronato per
l’area rimasta in loro proprietà perché non utilizzata
dall’ente locale, e la sentenza, rilevato che il Comune di
Potenza aveva precisato che la sua domanda di rimborso delle
somme versate in eccesso alle controparti per l’occupazione,
era divenuta, con l’appello delle controparti, azione di
queste di risarcimento del danno per occupazione del loro
o
i:L
terreno, ‘l9le-cit -77ur essere illegittimo il procedimento
ablatorio, in assenza dei termini di durata del procedimento
e dei lavori (art. 13 della L. n. 2359 del 1865), affermava
che l’azione aveva causa petendi in una occupazione
usurpativa o senza titolo.
Affermato che in tal modo si era avuta un’ammissibile
mutamento della domanda originale di risarcimento del danno
da occupazione appropriativa o per pubblica utilità in
quella da occupazione usurpativa, la Corte di merito
riconosceva il danno da risarcire nel valore venale delle
aree occupate senza titolo che in primo grado si erano
ritenute edificabili erroneamente, mentre tali non erano, in
5

parti e ponendole nel resto a carico del Comune di Potenza.

quanto solo per vincolo preordinato all’esproprio esse erano
state destinate alla realizzazione di alloggi per i
terremotati del 1980, ai sensi della legge n. 219 del 1981.
Tale vincolo, anche se conformativo e idoneo a dar luogo ad
una destinazione edificabile dei terreni, non poteva

suoli occupati e per determinare il risarcimento dovuto,
rilevando solo a tal fine la loro destinazione urbanistica
anteriore all’occupazione e all’intervento ablatorio.
Il danno è stato quindi liquidato nel valore delle aree come
non edificabili, entro i limiti e modi già indicati,’ 41r la
cassazione di tale sentenza, Vito Coronati e Dora Perretta
proponevano ricorso in via principale di quattro motivi
notificato il 26 novembre 2009,

cui replicava,

con

controricorso e ricorso incidentale, notificati il 31
dicembre successivo e illustrati da memoria, il Comune di
Potenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell’art. 335 c.p.c., devono in via preliminare
riunirsi i due ricorsi proposti contro la stessa sentenza.
1.

Sul piano

logico è preliminare

l’eccezione di

inammissibilità dell’appello degli attuali ricorrenti, già
proposta dal Comune di Potenza in secondo grado in via
incidentale e ripetuta da questo con il primo motivo del suo
ricorso per cassazione.
6

assumere rilievo nel caso per qualificare edificabili i

Su tale eccezione nulla ha deciso la Corte d’ ppello, per
UA-

cui la
la stessa poteva ritenersi Itactamenti rigettata, con
statuizione che il Comune considera errata e da riformare.
L’eccezione denuncia una pretesa violazione del termine
breve di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. dal Comune di

atto notificato il 12 febbraio 1999, oltre i trenta giorni
dalla notificazione in forma esecutiva della sentenza al
sindaco della città in persona propria, avvenuta il 29
maggio 1998.
La sentenza era stata notificata personalmente al sindaco,
quale organo del Comune e non al difensore dell’ente locale
ai sensi dell’art. 170 c.p.c. e, ad avviso del Comune
ricorrente incidentale, tale notificazione avrebbe dato
luogo alla decorrenza del termine breve di trenta giorni per
impugnare, violato dalle controparti, che non avevano
proposto il gravame entro tale termine.
Il Comune di Potenza afferma che la giurisprudenza è stata
sempre orientata nell’affermare che la notificazione del
provvedimento da impugnare alla parte personalmente invece
che al difensore, è inidonea a far decorrere il termine
breve di cui all’art. 325 c.p.c. per l’impugnazione; si
chiede di modificare tale indirizzo ermeneutico e
qualificare la notificazione della sentenza alla parte
personalmente idonea a dar luogo alla decadenza dal gravame
7

Potenza, per avere l’ente locale proposto il suo appello con

per violazione del termine breve.
Aderendo all’indirizzo interpretativo costante di questa
Corte (cfr. in tal senso le recenti S.U. 13 giugno 2011 n. /

G,eb,
12898 e Cass. 11 febbraio 2013 n. 4384),Ulogico in ragione
della esigenza che la opportunità dell’impugnazione sia
valutata dal difensore tecnico, non può che confermarsi che
solo la notificazione della sentenza all’avvocato della
parte può far decorrere il termine breve per impugnare di
cui all’art. 325 c.p.c., rendendo conoscibile la sentenza al
solo soggetto abilitato a rilevare l’opportunità
d’impugnarla.
Pertanto l’appello era nella fattispecie ammissibile, non
rilevando la notifica della sentenza personalmente alla
parte ai fini della decorrenza del termine per appellare e
l’eccezione della sua tardività è da ritenere implicitamente
rigettata con statuizione corretta, che comporta il rigetto
del primo motivo di ricorso incidentale perché infondato,
consentendo di valutare nel merito gli altri motivi di esso
e il ricorso principale.
2.1. Il primo motivo del ricorso principale dei coniugi
Coronati deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. dalla Corte
potentina, per avere essi chiesto di liquidare “i danni
subiti dagli appellati entro i limiti di giustizia, con
applicazione dei criteri di cui all’art. 3, comma 65, della
legge 23 dicembre 1996 n. 662” e solo in seguito domandato
8

invece

il

risarcimento

del

danno

da

occupazione

appropriativa dei suoli ad opera dell’ente locale.
La Corte di merito, d’ufficio, ha affermato che l’originaria
domanda, fondata su una occupazione per causa di pubblica
utilità o appropriativa, era divenuta azione risarcitoria da

titolo a base delle richieste dei Coronati, senza dichiarare
preclusa la domanda nuova di costoro per mutatio libelli.
Il quesito conclusivo chiede di dichiarare illegittima la
decisione di merito che, di ufficio, ha trasformato la
domanda

originaria

risarcimento

di

da

occupazione

appropriativa in quella con identico petitum da occupazione
usurpativa, non rilevando la inammissibilità della richiesta
perché nuova.
1.2. Il secondo motivo del ricorso principale censura la
sentenza per violazione dell’art. 2909 c.c., per avere
deciso in contrasto con il giudicato della pronuncia non
definitiva del Tribunale di Potenza del 1991, che aveva
riconosciuto la natura edificabile dell’area occupata,
violandosi in tal modo anche l’art. 112 c.p.c.
Il tribunale aveva infatti qualificato il suolo con
“potenzialità edificatorie”, affermando che l’indennità di
espropriazione doveva liquidarsi ai sensi dell’art. 39 della
legge n. 2359 del 1865, nel valore venale dell’area; tale
statuizione non era stata impugnata dal Comune di Potenza e
9

occupazione usurpativa e così ha rilevato la modifica del

quindi la pronuncia di appello che ha qualificato, di
ufficio, “agricola” o inedificabile la medesima superficie e
liquidato il risarcimento del danno in base a tale natura,
ha violato il giudicato su tale punto decisivo ed è andata
oltre l’appello, in contrasto con l’art. 112 c.p.c.

c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. oltre che dell’art. 16 della
legge n. 865 del 1971, perché la Corte d’appello non ha
riconosciuto il danno prodotto al reliquato, con la
occupazione parziale delle aree dei coniugi ricorrenti in
rapporto alla natura edificabile dell’intera superficie e
alla riduzione di cubatura realizzabile sull’area rimasta ai
danneggiati da considerare anche essa occupata sul
presupposto che, anche a considerare acquisito lo stesso
reliquato al comune, di esso mai era stata chiesta dai
Coronati la restituzione.
In tal modo la decisione impugnata non ha motivato nel
merito sulla domanda dei danneggiati di risarcimento del
danno da occupazione illecita liquidabile ai sensi dell’art.
16 della legge n. 865 del 1971 e dell’art. 2043 c.c., in
1/12 del valore dell’area per ogni anno in cui la stessa era
stata illecitamente detenuta dal comune, oltre accessori.
1.4. Si deduce poi, con il quarto motivo di ricorso, la
omessa pronuncia sulla domanda di interessi anatocistici
proposta dal ricorrente principale, anche con il gravame
10

1.3. Si lamenta in terzo luogo violazione dell’art. 360 n 5

alla Corte d’appello, che doveva riconoscere tali accessori
almeno dalla data di notifica dell’appello.
2.1. Il controricorso del Comune di Potenza replica ai
motivi del ricorso principale e in via incidentale, dopo
avere ripetuto l’eccezione di inammissibilità dell’appello

infondata al n. 1 della presente sentenza, denuncia omessa
motivazione o mancata pronuncia sulla domanda di
restituzione di quanto pagato in eccesso dall’ente locale
con la somma di £ 114.094.400, versata con interessi dalla
domanda per ripetizione d’indebito in base a una qualifica
dal Tribunale delle aree come “edificabili”, corretta in
secondo grado, con il riconoscimento della loro destinazione
agricola.
Valutare i terreni occupati per costruire alloggi da
destinare ai terremotati della Basilicata del 1980 in
relazione alla edificabilità loro attribuita con il vincolo
per l’esproprio è stato per i ricorrenti errato.
L’ente locale chiede se vi sia stata omessa pronuncia sulla
sua domanda di restituzione delle somme versate in eccesso
rispetto a quanto riconosciuto dovuto in appello ovvero se
basti il riconoscimento in motivazione della “possibilità”
per l’ente locale di ripetere dette somme da esso versate ai
Coronati in più del dovuto, per ritenere riconosciuto il
diritto del Comune di Potenza al rimborso di quanto pagato
11

in questa sede, eccezione da questa Corte già ritenuta

in eccesso rispetto al valore delle aree.
2.2. Si lamenta ancora, dal comune ricorrente incidentale,
violazione degli artt. 194, comma 1, c.p.c. e 90, comma l,
disp. att. c.p.c., oltre che degli artt. 90 e 91 c.p.c., per
l’errore della Corte di merito di avere rigettato
l’eccezione di nullità delle operazioni del c.t.u., che non
aveva dato avviso al consulenti di parte e ai difensori del
comune delle operazioni da esso iniziate, per consentire la
partecipazione a queste di tali difensori del comune.
La Corte di appello ha ritenuto tardiva la deduzione delle
indicate nullità, da prospettarsi al più tardi nella prima
udienza successiva alla mancata convocazione dei difensori o
al massimo nella prima difesa dopo il deposito della
relazione dell’ausiliare, seguita alla irregolarità che si
denuncia a carico del c.t.u., mentre nel caso il difensore
aveva chiesto,

dopo le avvenute irregolarità della

consulenza, il rinvio di una udienza in attesa del deposito
della relazione dall’ausiliare,

senza denunciarne le

irregolarità e domandato se era illegittima la condanna
delle parti alle spese di consulenza da qualificare nulla,
per cui alcunché doveva corrispondersi all’ausiliare.
3.1. Il primo motivo del ricorso principale dei Coronati è
inammissibile e precluso, come del resto già rilevato dalla
sentenza di questa Corte 21 dicembre 2012 n. 3424, che s’è
già pronunciata sul medesimo ricorso per cassazione,
12

in

altra causa su ricorso di altro privato danneggiato da
occupazione di un’ area vicina a quella di cui al presente
giudizio dallo stesso Comune di Potenza, nel medesimo
procedimento espropriativo nel post-terremoto del 1980.
Il ricorso è inammissibile per difetto d’interesse dei

originale,

in quanto dalla nuova causa petendi dell’

occupazione usurpativa accertata dalla Corte di appello in
luogo di quella originaria da occupazione appropriativa,
nessun danno è derivato ai ricorrenti, avendo determinato in
concreto tale nuova qualificazione dell’azione effetti
sostanzialmente identici a quelli dell’altra domanda
risarcitoria (così Cass. 16 luglio 2010 n. 16750).
La più recente giurisprudenza di questa Corte è ormai
orientata nel senso che non comporti preclusione da domanda
nuova il mutamento della causa petendi dell’azione di
risarcimento del danno da occupazione per pubblica utilità
in quella di risarcimento da occupazione usurpativa ai sensi
dell’art. 2043 c.c. (così, cfr. Cass. 5 dicembre 2011 n.
25959 e la citata n. 16750 del 2010).
Il primo motivo di ricorso dei Coronati è quindi prima che
infondato e da rigettare, precluso perché nel merito vi è
stata la sostanziale accettazione del contraddittorio sulla
nuova domanda da parte del comune.
3.2. Il secondo motivo del ricorso principale è stato
13

ricorrenti a denunciare il mutamento della propria domanda

i.

ritenuto fondato dalla sentenza citata del 2012, che
richiama espressamente analoga soluzione adottata in altri
casi relativi a sentenze che avevano pronunciato sugli
antecedenti logici della decisione con efficacia di
giudicato su di essi, come accaduto nella fattispecie in

in primo grado non impugnata dalle parti (con Cass. 17
febbraio 2011 n. 3909, ricordata nella sentenza n. 3424 del
2012, cfr. pure Cass. 16 marzo 2012 n. 4821).
Anche se il tribunale si è pronunciato su una ripetizione di
indebito, la stessa domanda con il gravame dei Coronati era
stata trasformata in azione risarcitoria e in primo grado la
liquidazione della somma da restituire all’ente locale
sarebbe stata diversa, in caso di decisione difforme sul
punto pregiudiziale della natura, edificabile o agricola,
delle aree occupate.
Pertanto il secondo motivo di ricorso deve essere accolto,
dovendosi negare che la Corte d’appello potesse discostarsi
dalla qualificazione urbanistica agricola o inedificabile
dell’area occupata già riconosciuta in via definitiva dal
Tribunale la cui pronuncia sul punto non era stata censurata
da alcuna delle parti e costituiva giudicato.
Deve invece dichiararsi inammissibile il terzo motivo di
ricorso, dovendosi presumere che la liquidazione del
risarcimento nel merito abbia compreso tutti i danni subiti
14

ordine alla rilevata natura edificabile delle aree occupate

per l’occupazione e quindi anche la riduzione di valore del
reliquato se sussistente, nulla altrimenti spettando per
tale titolo ai danneggiati.
L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale
comporta la cassazione della sentenza in relazione al motivo

assorbe il quarto motivo del medesimo ricorso, relativo agli
accessori della liquidazione da rimettere al giudizio in
sede di rinvio.
3.4. Il primo motivo di ricorso incidentale si è già
rigettato perché infondato, mentre resta assorbito il
secondo motivo di tale ricorso, attinente alla liquidazione
del risarcimento che dovrà avvenire in sede di rinvio, nel
corso del quale non potrà non tenersi conto di quanto
versato dal Comune di Potenza in corrispettivo delle aree,
avendo lo stesso effettuato in favore delle controparti
versamenti che la sentenza impugnata ha ritenuto di misura
maggiore di quanto spettante ai danneggiati, con implicito
riconoscimento del diritto del comune a ripetere quanto
versato in eccedenza del dovuto ai danneggiati.
Deve poi dichiararsi assorbito dall’accoglimento parziale
del secondo motivo del ricorso principale, anche l’ultimo
motivo di ricorso incidentale, relativo alla pretesa
nullità delle operazioni del c.t.u. rilevanti ai fini della
quantificazione del dovuto, che dovrà operarsi in sede di
15

accolto, con necessità di riliquidare il danno, per cui

rinvio.
4. In conclusione, riuniti i ricorsi, va accolto il secondo
motivo del ricorso principale, dovendo dichiararsi
inammissibili il primo e il terzo motivo di tale
impugnazione, mentre va rigettato il primo motivo di ricorso

i ricorsi.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in
relazione al motivo accolto, con rimessione della causa alla
Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, perché
si pronunci sulla stessa, applicando i principi enunciati
in questa sede e decidendo anche sulle spese del presente
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo di
quello principale e dichiara inammissibile il primo e terzo
motivo di esso, rigetta il primo motivo dell’incidentale,
con assorbimento dei residui motivi dei due ricorsi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rimette la causa alla Corte d’appello di Potenza in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio di
cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio della l^ sezione
civile della Corte suprema di Cassazione il iir4 woUbre 2

3.

incidentale, con assorbimento degli altri motivi di entrambi

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