Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27927 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/12/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 07/12/2020), n.27927

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15966/2017 proposto da:

ISPETTORATO TERRITORIALE LAVORO LUCCA, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

DITTA FLLI P. S.N.C., P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2143/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/12/2016 R.G.N. 998/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

– che, con sentenza del 21 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Firenze e accoglieva l’opposizione proposta da P.P. e dalla F.lli P. s.n.c. nei confronti della Direzione provinciale del lavoro di Lucca avverso l’ordinanza-ingiunzione da questa emessa in relazione al pagamento della sanzione comminata ai sensi del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, conv. in L. n. 248 del 2006, per aver adibito ad attività lavorativa dipendente senza regolare assunzione il sig. P.G. nel periodo dal 5.5.2005 al 15.12.2008 disponendo per l’annullamento della predetta ordinanza in considerazione della ritenuta natura autonoma del rapporto;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata e, pertanto, disatteso l’interpretazione della norma sanzionatoria invocata prospettata dalla DPL procedente, giungendo ad affermare, in senso contrario, la rilevanza, ai fini dell’applicabilità della norma medesima, della natura subordinata del rapporto intrattenuto con il lavoratore interessato, di modo che la non rilevabilità del rapporto in essere dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria risulterebbe sanzionabile solo ove relativa ad un rapporto di lavoro subordinato, in conformità a quanto è poi stato esplicitato nella novella in tal senso introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 4, comma 3;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Ispettorato territoriale del lavoro di Lucca, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale tutti gli originari istanti pur intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, l’Ispettorato ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 7, conv. in L. n. 248 del 2006, lamenta l’incongruità logico-giuridica della lettura accolta dalla Corte territoriale circa l’ambito di applicabilità della norma sanzionatoria invocata, da identificarsi, a detta dell’Amministrazione ricorrente, in qualsiasi forma di impiego in attività lavorativa di soggetti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, a prescindere dalla natura, subordinata o meno, del rapporto in essere con l’interessato;

che il motivo si rivela infondato, dovendo ritenersi corretto l’iter ermeneutico seguito dalla Corte territoriale in quanto inteso a valorizzare l’argomento letterale per cui la formulazione testuale della norma in questione ed in particolare l’espressione recata dal comma 2 della stessa ove si legge “L’importo della sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore…”, espressione dalla quale risulta effettivamente desumibile la sancita rilevanza ab origine della qualificazione subordinata del rapporto ai fini dell’applicazione della sanzione de qua, poi meramente ribadita dalla novella di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 4, comma 3;

che il ricorso va, dunque, rigettato senza attribuzione delle spese, per non aver gli intimati svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

 

 

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