Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27926 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. II, 30/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14308-2015 proposto da:

GECOPRA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO COLUMBA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato DONATELLA GIARDINO giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ANIXTER ITALIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato ANNA CHIOZZA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO GAMBA in

virtù di procura in calce al controricorso;

– ricorrente incidentale –

e contro

AVAYA ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4301/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 965 del 27 gennaio 2011 rigettava l’opposizione proposta dalla Gecopra S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 4975 del 16 febbraio 2004 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della Anixter Italia S.r.l. della somma di Euro 62.173,64 quale corrispettivo della fornitura di materiali vari avvenuta nel corso degli anni 2002-2003, sulla base di 10 fatture allegate in sede monitoria.

Inoltre con la stessa sentenza era rigettata anche la domanda riconvenzionale dell’opponente con la quale era richiesta la restituzione della somma di Euro 23.002,80, quale differenza tra l’importo versato per la merce fornita per errore e la merce fornita in sostituzione, ed il pagamento della somma di Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito dell’errata indicazione e fornitura dei materiali.

Infine era disattesa anche la domanda riconvenzionale proposta dalla terza chiamata Avaya S.p.A. volta ad ottenere la somma dovutale da una delle due società in causa, come remunerazione delle attività di supporto tecnico effettuate.

Avverso tale sentenza proponeva appello principale la Anixter Italia S.r.l. dolendosi della compensazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado.

Proponeva appello incidentale la Gecopra S.r.l. con il quale si reiterava la richiesta di accoglimento delle domande riconvenzionali disattese in prime cure e proponeva appello incidentale anche la Avaya Italia S.p.a., che chiedeva la condanna della società opposta al rimborso delle spese di lite, atteso che era stata evocata in giudizio su istanza dell’appellante principale ma in assenza di prova circa il suo effettivo coinvolgimento nella vicenda.

La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 4301 del 1 dicembre 2014 ha accolto l’appello principale, con la condanna della Gecopra al rimborso delle spese del doppio grado, come liquidate in dispositivo, accoglieva l’appello incidentale della Avaya Italia, con la condanna dell’appellante principale al rimborso delle spese del doppio grado, e rigettava l’appello incidentale della Gecopra.

In primo luogo disattendeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale sollevata dalla società opponente sul presupposto dell’assenza di specificità dei motivi di appello, atteso anche che si trattava di impugnazione limitata al solo capo delle spese della sentenza di primo grado.

Nel merito reputava che il motivo fosse anche fondato, in quanto era effettivamente emerso che due delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio attenevano a forniture concernenti il progetto “Acquedotto di Napoli”, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale a giustificazione dell’intervenuta compensazione, sicchè non appariva corretta la soluzione del giudice di prime cure.

A tal fine i giudici di appello liquidavano le spese del doppio grado come precisato in motivazione.

Quanto all’appello incidentale della Gecopra, la decisione di seconde cure rilevava che, quanto all’erronea fornitura di materiali, la documentazione versata in atti dall’opponente non consentiva nè di stabilire con precisione quale fosse il credito vantato nè la effettiva riferibilità alle forniture di cui alle fatture oggetto di causa, avendo l’appellante incidentale mutato le proprie richieste finanche in sede di precisazione delle conclusioni.

Anzi, emergeva che la domanda di restituzione concerneva chiaramente fatture diverse da quelle azionate in via monitoria, senza che peraltro la parte avesse richiesto la pronuncia di risoluzione o di annullamento del contratto di fornitura.

Infine, era rimasta del tutto sfornita di prova la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il ristoro per il danno derivante dall’erronea fornitura dei materiali.

Quanto invece all’appello incidentale di Avaya, risultava che la stessa era stata chiamata in causa dalla società opposta senza che però emergesse alcuna sua corresponsabilità nelle vicende oggetto di causa, con la conseguenza che essendo anche la chiamata priva di valida giustificazione, la chiamante andava condannata al rimborso delle spese sostenute dalla terza chiamata.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Gecopra S.r.l. sulla base di quattro motivi.

La Anixter Italia ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo.

La Avaya Italia S.p.A. non ha svolto difese in questa fase.

2. Preliminarmente occorre rilevare che la Anixter Italia S.r.l. ha proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo, con il quale denunciava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., quanto all’accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Avaya Italia S.p.a., con la conseguente condanna dell’opposta al rimborso delle spese di lite in favore della terza chiamata.

Tuttavia, la stessa Anixter ha depositato atto di rinuncia al motivo di ricorso incidentale, notificato alla società rimasta intimata, dando atto del raggiungimento di un accordo bonario sulla questione investita dal motivo di ricorso incidentale.

Deve pertanto darsi atto dell’avvenuta rinuncia.

3. Il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si deduce che era stata immediatamente eccepita l’inammissibilità dell’appello principale, in ragione della carenza del requisito di specificità dei motivi di appello, atteso che, a fronte di una sentenza di prime cure estremamente dettagliata, l’appellante si era limitata a ribadire quanto già dedotto in prime cure, reiterando anche le richieste istruttorie.

Il motivo innanzi tutto si palesa inammissibile nella parte in cui lamenta anche l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Ed, infatti, va in primo luogo ritenuto che la censura denunci in realtà un error in procedendo, che va ricondotto al vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Tuttavia se l’erronea individuazione della norma all’interno della quale deve essere sussunta la doglianza appare suscettibile di superamento, ben potendo la Corte individuare, alla luce delle indicazioni provenienti dalla parte, la tipologia del vizio addebitato alla sentenza gravata, vale ricordare che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 17931/2013) il gravame è inammissibile allorchè, in relazione a quello che si configura come un error in procedendo, si sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente.

A ciò deve altresì aggiungersi che la censura appare formulata inammissibilmente sulla base della ormai abrogata previsione di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e ciò pur in presenza di impugnazione rivolta avverso provvedimento pubblicato in data successiva all’11 settembre 2012, allorquando è entrata in vigore la novella di cui alla L. n. 134 del 2012.

Quanto, invece alla denuncia di violazione dell’art. 342 c.p.c., il motivo pecca innanzi tutto di genericità ex art. 366, comma 1, n. 6, norma reputata applicabile anche nel caso in cui la cassazione sia giudice del fatto come nell’ipotesi in cui sia lamentato il vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. S.U. n. 8077/2012).

Va infatti rilevato che la ricorrente lamenta la genericità dei motivi di appello, non rilevata, nonostante la puntuale eccezione della stessa società da parte del giudice di appello, omettendo tuttavia di riportare sia il contenuto della sentenza di primo grado sia il contenuto dell’atto di appello, avuto riguardo peraltro alla circostanza, pur evidenziata nella sentenza gravata che l’appello principale investiva non tanto l’intero contenuto della sentenza del Tribunale (in relazione al quale la società opposta era risultata sostanzialmente vittoriosa), ma sul solo capo delle spese, quanto alla decisione di pervenire alla loro compensazione.

La doglianza appare in ogni caso infondata.

Occorre in primo luogo precisare che alla fattispecie risulta applicabile, ratione temporis l’art. 342 c.p.c., nella sua formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1 lett. 0a), conv. nella L. 7 agosto 2012, n. 134, destinate a trovare applicazione solo ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato ovvero di cui sia stata richiesta la notifica a far data dal 12 settembre 2012.

Al fine quindi di verificare la corretta applicazione della norma in esame, che nella formulazione in questa sede rilevante recita che “l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione, nonchè le indicazioni prescritte nell’art. 163 c.p.c.”, si ritiene tuttora attuale quanto affermato dalle SS.UU. nella sentenza n. 16 del 2000, nella cui parte motiva è dato leggere che “nel giudizio di appello – che non è un iudicium novum, ma è una revisio prioris instantiae – la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell’appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 15 aprile 1998 n. 3805; Cass. 1 settembre 1997 n. 8297; Cass. 23 luglio 1997 n. 6893; Cass. 21 febbraio 1997 n. 1599; Cass. 30 maggio 1995 n. 6066), con la conseguenza che se da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluta, dall’altro lato esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (Cass. 12 agosto 1997 n. 7524)”.

Tali considerazioni, alle quali si accompagna la precisazione che l’assenza di specificità dei motivi dell’atto di appello ne determina l’inammissibilità, sono sostanzialmente rimaste ferme nella successiva giurisprudenza di questa Corte la quale, anche in seguito, ha ribadito l’indispensabilità che l’atto di appello contenga sempre tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione senza la possibilità di rinviare l’esposizione delle stesse ad un momento successivo del giudizio o addirittura alla comparsa conclusionale, essendo l’atto di appello quello che fissa i limiti della controversia in sede di gravame ed esaurisce il diritto potestativo di impugnazione (Cass. 30 luglio 2001 n. 10401; Cass. S.U, 23 dicembre 2005 n. 28498, secondo cui l’atto d’appello non può limitarsi ad individuare le “statuizioni” concretamente impugnate, e così i capi di sentenza non ancora destinati a passare in giudicato ex art. 329 cpv. c.p.c., ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione e, quindi, non può non indicare le singole “questioni” sulle quali il giudice ad quem è chiamato a decidere, sostituendo o meno per ciascuna di esse soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure).

Quanto alla possibilità di avvalersi di una tecnica redazionale dell’atto di appello che si concreti nel richiamo alle difese svolte in primo grado, non mancano precedenti (cfr. Cass. 16 dicembre 2005 n. 27727) per i quali l’onere della specificazione dei motivi di appello previsto dall’art. 342 c.p.c., può ritenersi soddisfatto solo quando l’atto di appello esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non essendo, perciò, sufficiente, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado (conf. Cass. 23 gennaio 2009 n. 1707), con la puntualizzazione, del tutto condivisibile (così Cass. Sez. U, 25 novembre 2008 n. 28057) secondo cui l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

Appare al Collegio che alla luce dei principi ricavabili dai sopra richiamati precedenti della Corte, l’individuazione del carattere di specificità del motivo di appello debba essere ispirata ad un principio di simmetria, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultano le argomentazioni del giudice di primo grado, anche in rapporto agli argomenti spesi dalle parti nelle loro difese, altrettanto puntuali debbano profilarsi le argomentazioni logico giuridiche utilizzate dall’appellante per confutare l’impianto motivazionale del giudice di prime cure (in tal senso si veda da ultimo Cass. 27 gennaio 2014 n. 1651, la cui massima recita: La specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile laddove l’appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza).

La mera riproduzione del contenuto dei precedenti scritti difensivi potrebbe quindi apparire in grado di soddisfare il requisito di forma-sostanza posto dalla norma in esame, laddove ad esempio il giudice di primo grado si sia limitato a confutare in maniera apodittica o con argomentazioni di carattere meramente negatorio quelle già addotte in primo grado dall’appellante, ma non altrettanto laddove l’iter logico motivazionale della sentenza impugnata abbia addotto elementi di valutazione e di giudizio, sia in fatto che in diritto, in grado di confutare le tesi sostenute nei precedenti scritti difensivi, sì da imporre a carico di colui che impugna, l’onere di proporre a sua volta elementi in chiave critica in grado di permettere al giudice di appello di rivedere, ove siano ritenuti fondati, la decisione sottoposta al suo esame.

E’ evidente quindi che si tratta di una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell’atto di appello.

Ponendosi in tale prospettiva, va ricordato che l’appello principale toccava unicamente il capo relativo alle spese, e precisamente la decisione del giudice di primo grado di compensarle, laddove la medesima era stata adottata, in ragione della “peculiare natura delle vicenda, certamente involgente una responsabilità del distributore, e per quanto non chiaramente emerso, del produttore, nell’originaria individuazione di idonea fornitura”, facendo pertanto riferimento alla riferibilità delle fatture al cd. Progetto (OMISSIS), come ampiamente evidenziato dal tenore della motivazione del giudice di prime cure che si era ampiamente soffermato in ordine alla corretta esecuzione degli ordini disposti dall’opponente quanto al materiale necessario per la suddetta opera.

E’ evidente altresì che, essendosi la compensazione correlata alle valutazioni in merito alla correttezza dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti ed alla concreta verifica circa eventuali negligenze dell’opposta anche in relazione alle forniture a supporto della domanda monitoria, l’appello, per rivelarsi specifico non poteva che investire anche l’affermazione concernente la potenziale responsabilità della società fornitrice, imponendo quindi di dover chiaramente sollecitare una rivalutazione circa l’andamento dei rapporti di fornitura.

Ciò appare quindi palesato dalla lettura dell’atto di appello che, sulla premessa che le critiche mosse erano funzionali a segnalare il non condivisibile esercizio del potere di compensazione, ha messo in evidenza che delle dieci fatture solo una (in realtà due, come poi verificato dalla Corte distrettuale) erano effettivamente riferibili al detto progetto, sicchè era priva di valido supporto fattuale la giustificazione sulla scorta della quale era stata adottata la statuizione ex art. 92 c.p.c..

Tenuto conto della parte della sentenza oggetto di impugnazione (capo relativo alle spese), e della motivazione che sorreggeva la decisione di prime cure, proprio alla luce del richiamato principio di simmetria, non può che convenirsi con il giudice di appello circa il fatto che le argomentazioni sviluppate con l’atto di appello, e volte a confutare la correttezza delle motivazioni del Tribunale (riferibilità o meno delle fatture al Progetto (OMISSIS)) siano connotate da specificità ex art. 342 c.p.c., palesandosi in tal modo l’infondatezza del motivo in esame.

4. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’eccesso di potere, quanto al rigetto della domanda riconvenzionale proposta in prime cure dall’opponente.

Si rileva che già il Tribunale aveva riconosciuto che la ricorrente avesse diritto alla restituzione della somma di Euro 63.393,00 in conseguenza di erronee forniture da parte della società opposta, ma tale domanda è stata inopinatamente disattesa già dal Tribunale in quanto non era stata preceduta da una domanda di risoluzione o di annullamento del contratto. Trattasi di soluzione che è stata condivisa anche dalla Corte d’Appello e che si scontra con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che la domanda di risoluzione possa reputarsi proposta anche ab implicito, laddove la richiesta di restituzione si accompagni, come avvenuto nella fattispecie, a quella di accertamento dell’inesatto adempimento della controparte.

Per l’effetto è stata inopinatamente negata la corresponsione di una somma che era stata già accertata nella sua debenza da parte del Tribunale.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Risulta in primo luogo del tutto erroneo il riferimento alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., stante l’espresso rigetto da parte della Corte d’Appello dei motivi di appello incidentale con i quali si intendeva conseguire la riforma della sentenza di prime cure nella parte in cui era stata disattesa la domanda riconvenzionale.

La doglianza peraltro si rivela manifestamente infondata.

Deve, infatti, escludersi alla luce del tenore della sentenza di primo grado, che già aveva rigettato la domanda riconvenzionale della società opponente, che vi fosse stato un accertamento con efficacia di giudicato circa l’esistenza del credito risarcitorio o restitutorio di cui alle domande riconvenzionali.

La ricorrente però non si confronta con l’effettivo tenore della decisione gravata, la quale, pur avendo reiterato in motivazione l’argomento secondo cui la richiesta restitutoria non poteva trovare accoglimento in assenza della contestuale proposizione di una domanda di risoluzione ovvero di annullamento del contratto di fornitura, in realtà è pervenuta al rigetto della domanda riconvenzionale ritenendo che non vi fosse alcuna certezza circa l’esistenza del credito vantato in riconvenzionale sia per quanto attiene all’an che al quantum.

In tal senso, a pag. 14 della sentenza d’appello è dato leggere che quanto all’importo delle forniture rilevatesi erronee, la stessa contabilità offerta dalla società opponente non consentiva di chiarire quale fosse l’importo complessivo effettivamente dovuto, avendo la stessa società poi modificato l’ammontare delle proprie richieste in sede di precisazione delle conclusioni.

La decisione ha altresì evidenziato che, come peraltro, sottolineato anche dal Tribunale, la domanda di restituzione appariva ricollegata a fatture diverse da quelle poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi quindi ravvisare in tale giustificazione quella che aveva portato al rigetto della riconvenzionale, essendo il riferimento alla mancata proposizione di una domanda di risoluzione ovvero di annullamento meramente rafforzativo del convincimento già raggiunto.

L’affermazione circa il mancato raggiungimento della prova del danno e comunque della riferibilità dello stesso a vicende estranee al presente giudizio costituisce evidentemente un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito, e nemmeno oggetto di censura in ricorso, dovendosi pertanto pervenire al rigetto anche del motivo in esame.

5. Il terzo motivo di ricorso lamenta, quanto alla liquidazione delle spese di lite la violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui al D.M. n. 585 del 1994, del D.M.n. 127 del 2004 e del D.M. n. 55 del 2014.

Si sostiene che in realtà nelle more del giudizio di opposizione la ricorrente aveva corrisposto, a seguito del pignoramento presso terzi effettuato dalla controparte, in ragione della provvisoria esecutorietà accordata al decreto opposto, la somma di Euro 66.101,31, essendo quindi intervenuto un fatto estintivo della pretesa creditoria, con la conseguente cessazione della materia del contendere.

Inoltre, per la liquidazione delle spese del giudizio di appello occorreva avere riguardo non già all’ammontare della somma richiesta in via monitoria, che era stata come detto corrisposta in corso di causa, ma al solo valore delle spese di lite ancora reclamate dall’appellante principale, dovendosi quindi procedere alla liquidazione delle stesse sulla scorta di un più ridotto scaglione di valore.

Il motivo è infondato.

In primo luogo ne va denunciata l’assoluta genericità nella parte in cui lamenta una semplicemente eccessiva quantificazione delle spese di lite, omettendo invece di censurare la decisione per l’avvenuto superamento dei massimi tariffari, tenuto conto della discrezionalità di cui gode il giudice nel procedere alla quantificazione delle spese tra i minimi ed i massimi tariffari, senza che tale scelta sia sindacabile in sede di legittimità (così Cass. n. 2386/2017; Cass. n. 20289/2015), risultando del pari generica la doglianza quanto alla determinazione delle spese vive riconosciute in favore della società opposta per il giudizio di primo grado.

Appare poi evidentemente destituita di fondamento la tesi difensiva della ricorrente che vorrebbe trarre dal parziale pagamento delle somme oggetto della domanda monitoria, per effetto della provvisoria esecutorietà accordata al decreto stesso, la cessazione (parziale) della materia del contendere.

In tal senso va ricordato che (cfr. Cass. n. 18125/2017) in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c., fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all’esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicchè il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio, il che conferma la correttezza della decisione in punto di riscontrata soccombenza dell’opponente (in senso sostanzialmente conforme Cass. n. 2019/1993).

Tuttavia appare del tutto infondato il presupposto dal quale parte la tesi della ricorrente secondo cui il pagamento del credito azionato in via monitoria, ove avvenuto in ragione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto (come avvenuto peraltro nella fattispecie, atteso che in ricorso alla pag. 20 si riferisce del pagamento quale conseguenza dell’avvenuto pignoramento presso terzi da parte della società opposta) avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere.

In tal senso va rammentato che, sebbene ai diversi fini della valutazione dell’eventuale acquiescenza della parte, la Corte ha affermato che (cfr. Cass. S.U. n. 1616/1997) l’adempimento di un provvedimento esecutivo (nella fattispecie, un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo) non può essere interpretato come acquiescenza al medesimo, potendo esso essere motivato dalla volontà dell’obbligato di sottrarsi all’esecuzione forzata, senza, per questo, rinunciare alla proposizione di impugnazione o opposizione (conf. Cass. n. 15185/2001 secondo cui l’acquiescenza ad una sentenza di condanna con conseguenti effetti preclusivi della sua impugnazione, si verifica solo quando l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia ovvero atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto all’impugnazione, sicchè l’acquiescenza tacita non è ravvisabile quando il soccombente abbia provveduto all’integrale pagamento delle somme dovute in forza della sentenza esecutiva, ancorchè sia mancata un’espressa riserva d’impugnazione ovvero l’intimazione di un precetto di pagamento su iniziativa della parte vittoriosa, poichè l’avvenuto pagamento potrebbe pur sempre giustificarsi col mero proposito di evitare l’esecuzione forzata).

In tal caso, in mancanza della dimostrazione di un adempimento spontaneo da parte della società opponente, ed essendo peraltro confermato che il pagamento è avvenuto solo in conseguenza dell’esecuzione forzata intrapresa dalla creditrice, deve escludersi che sia intervenuta una cessazione della materia del contendere, essendo stata semplicemente assicurata l’anticipazione degli effetti del rigetto dell’opposizione (assecondando quindi la valutazione prognostica che è sottesa al meccanismo di anticipazione dell’esecuzione), trovando gli atti esecutivi la loro giustificazione poi nella successiva pronuncia di rigetto dell’opposizione, come peraltro appare confermato, per l’ipotesi di accoglimento parziale dell’opposizione, dalla specifica disciplina di cui all’art. 653 c.p.c., comma 2.

Ne consegue che correttamente la liquidazione delle spese di lite andava condotta sulla base dello scaglione applicabile in ragione della somma vantata in via monitoria, laddove in grado di appello occorreva altresì tenere conto dell’ammontare delle somme richieste in via riconvenzionale da parte dell’appellante incidentale, essendo risultata la stessa soccombente in relazione all’ammontare preteso per tali causali.

6. Il quarto motivo di ricorso lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio quanto alla mancata valutazione del fatto che all’esito del giudizio di primo grado era stato accertato il diritto della ricorrente ad ottenere la restituzione dell’importo di Euro 63.393,00.

Il motivo è inammissibile, alla luce di quanto esposto in occasione della disamina del primo motivo di ricorso, per essere stato formulato sulla scorta della previsione di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più applicabile alla fattispecie.

Nè è dato ipotizzare una conversione della censura alla luce della nuova previsione di cui al menzionato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che il fatto decisivo, costituito appunto dal supposto accertamento del credito vantato in via riconvenzionale, è stato in realtà esaminato e valutato dal giudice di appello, il quale ne ha ravvisato la sua estraneità rispetto alle ragioni di credito fatte valere in via monitoria nel presente giudizio.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla a provvedere quanto alla parte intimata che non ha svolto difese in questa sede.

5. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

L’intervenuta rinuncia al ricorso incidentale esclude l’applicabilità della norma in questione per la parte ricorrente incidentale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e preso atto della rinuncia al ricorso incidentale, condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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