Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27926 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27926 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 20527-2010 proposto da:
DE

MARCO

ROBERTO

(c.f.

DMRRRT46R011677L),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI
142, presso l’avvocato MIGLIORINO MASSIMILIANO,

Data pubblicazione: 13/12/2013

rappresentato e difeso dall’avvocato AMATUCCI
ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;

2013
1619

ricorrente

contro

FALLIMENTO MANGIMIFICIO MERIDIONALE S.P.A. (c.f.
82000050656), in persona del Curatore dott.ssa

1

MARCELLA LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GIOSUE’ SORSI 4, presso l’avvocato SCAFARELLI
FEDERICA, rappresentato e difeso dall’avvocato
CRESCENZI ANNAMARIA, giusta procura in calce al
controricorso;
controricorrente

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO,
depositato il 23/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 31/10/2013 dal Consigliere
Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato AMATUCCI
ANTONIO che si riporta;
udito,

per

il

controricorrente,

l’Avvocato

CRESCENZI ANNA MARIA che si riporta (e deposita
NOTE D’UDIENZA dopo le conclusioni del P.G.);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

Svolgimento del processo
Il Mangimificio Meridionale spa veniva dichiarato fallito con
sentenza del Tribunale di Salerno n. 30/08 dopo essere stato

11/12/2000 (revocata in data 19/2/2001) e, in consecuzione, dopo
l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, dichiarata
aperta in data 13/6/2001 e poi omologata con sentenza n. 1717/03
del 13/5/2003.
A seguito della dichiarazione di fallimento dell’azienda, l’avv.to
De Marco , sulla premessa che ebbe a svolgere su incarico del
Mangimificio Meridionale tutta una serie di attività professionali,
su mandati conferiti prima dell’ammissione alla prima delle
procedure concorsuali minori e in occasione dello svolgimento di
queste ultime , presentò istanza di ammissione al passivo per i
compensi dovutigli per le dette attività provvedendo a redigere le
parcelle relative alle prestazioni rese, classificandole in due
blocchi: il primo riguardante le prestazioni svolte fino al momento
dell’ammissione del fallito alla prima delle due procedure
concorsuali minori, il secondo comprendente le prestazioni svolte

ammesso alla procedura di amministrazione controllata in data

durante la pendenza di entrambe le procedure concorsuali minori e
fino alla data del fallimento, richiedendo l’ammissione dei
corrispondenti crediti al passivo, per le prime in via privilegiata ex

L’ammissione al passivo ebbe luogo per € 118.581,25 al privilegio
e per € 72.741,11 al chirografo con l’esclusione della prededuzione
e di molta parte delle somme richieste in privilegio.
Contro tale decisione l’esponente propose rituale opposizione che
venne rigettata dal Tribunale con decreto depositato il 23.6.10 con
cui si riteneva:
1) che l’opposizione fosse da considerarsi generica per l’assenza di
specifiche motivazioni in ordine alle voci non ammesse;2) che
nell’affoliazione della documentazione prodotta mancava la
relazione del curatore da cui si potersi evincere che gli organi della
curatela avevano tratto vantaggio dall’opera professionale svolta
dall’esponente; 3) che la prededuzione ex art. 111 L.F. non
spettava; 4) che non erano fondate le lamentele prospettate in
ordine all’applicazione degli scaglioni tariffari e ad alcune
specifiche lamentate esclusioni di compensi.
Avverso detta decisione ricorre per cassazione di De Marco sulla base

L

art. 2751 Bis C.C. e per le seconde in prededuzione ex art.111 L.F..

di due motivi cui resiste con controricorso il fallimento.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ed il fallimento anche
note d’udienza.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente contesta il mancato
riconoscimento della prededuzione per le attività svolte nel corso
della procedura di amministrazione controllata e di quella di
concordato preventivo.
Sostiene che alla fattispecie va applicato l’ art. 111 1.f., come
modificato dal d.lgs n. 5 del 2006 secondo cui “sono considerati
crediti prededucibili quelli qualificati da una specifica diposizione
di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono soddisfatti
con preferenza ai sensi del primo comma”.
Deduce che le prestazioni da esso svolte nelle procedure di
amministrazione controllata e di concordato preventivo antecedenti
la dichiarazione di fallimento furono necessariamente svolte in
occasione ed in funzione di quelle procedure e, pertanto, il credito
ad esse afferenti doveva riconoscersi in prededuzione nella

Motivi della decisione

consecutiva procedura fallimentare.
Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha chiarito , interpretando l’art 111 1.f nella sua nuova

il necessario collegamento occasionale o funzionale con la
procedura concorsuale, ora menzionato dall’art. 111 legge fall., va
inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del
credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla
circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura
concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda
agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione
fallimentare. Invero, la prededuzione attua un meccanismo
satisfattorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della
massa sorte al suo interno, ma anche tutte quelle che interferiscono
con l’amministrazione fallimentare ed influiscono sugli interessi
dell’intero ceto creditorio. (Cass 3402/12).
Alla luce di tali principi in relazione alle procedure minori è stato
precisato che lo scopo del concordato preventivo e
dell’amministrazione controllata è non solo quello del recupero
aziendale, ma anche quello di soddisfare – per quanto possibile – i
4

versione ,che ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento,

creditori. Ne consegue che al credito dei professionisti, che abbiano
prestato la loro opera, anche prima dell’entrata in vigore del nuovo
art. 111 legge fall., per il risanamento dell’impresa ovvero per
prevenirne la dissoluzione, può essere riconosciuta la collocazione

pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità
risanatorie dell’impresa e siano state in concreto utili per i creditori,
per aver loro consentito una sia pur contenuta realizzazione dei
crediti.( Cass 8534/13).
Il dato che emerge dalla citata giurisprudenza è che, a prescindere dal
dato temporale, la condizione perché il credito conseguente
all’attività svolta da un professionista per conto dell’impresa possa
essere riconosciuto in prededuzione è che la detta attività sia stata
funzionale con la finalità di risanare l’impresa e sia stata utile per i
creditori.
La motivazione conclusiva fornita dal tribunale di Salerno per
escludere la prededuzione è stata che le attività di sui si chiedeva
l’ammissione:” a) non sono pertinenti a beni del fallimento e o
delle precedenti procedure concorsuali; b) non sono riconducibili
ad attività degli organi fallimentari (e/ o delle precedenti

g.

in prededuzione nella misura in cui le relative prestazioni si

procedure concorsuali, atteso che non sono state contratte dagli
organi fallimentari, durante la procedura e per le finalità della
medesima procedura; c) sono richiesti(e) da soggetto con il quale
il fallimento (e/o le precedenti procedure concorsuali) non ha

pretesa; d) sono richiesti(e) senza allegare idonea documentazione
attinente il risultato utile dell’attività compiuta (salvo nei casi in
cui vi è il provvedimento giurisprudenziale conseguito)”.
Tale motivazione comprende le condizioni di esclusione del privilegio
desumibili a contrario dalla dianzi citata giurisprudenza e ,cioè,
che le prestazioni effettuate non erano pertinenti a beni del
fallimento o delle precedenti procedure concorsuali e non vi era
documentazione idonea a dimostrare l’utilità delle stesse ( con
eccezione di quelle per le quali era stato conseguito un
provvedimento giurisdizionale).
Tale motivazione non risulta in alcun modo censurata dal ricorrente.
Nessuna concreta argomentazione specifica, al di là di deduzioni
giuridiche, si rinviene infatti nel ricorso in ordine alla
specificazione di quali siano state le attività svolte e quale sia stata
la loro utilità per la procedura.

b

rapporti giuridici; sono sforniti di un titolo giuridico originante la

Nel ricorso ( pg 10) si rinviene solo un elenco numerico delle
parcelle in relazione alle quali si chiede il pagamento in
prededuzione ma nulla viene riferito circa quale attività esse
abbiano comportato e quali conseguenze per le procedure.

contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato in
ordine alla quantificazione degli importi spettanti nonché in ordine
alla decorrenza del biennio in riferimento al quale era stato
riconosciuto il privilegio ex art 2751 bis n. 2 c.c.
Quanto a quest’ultima doglianza, la stessa è inammissibile oltre che
infondata.
Il Tribunale ha rigettato la censura sul punto ( v. foglio14) ribadendo
che il privilegio andava riconosciuto per il biennio antecedente la
cessazione della prestazione dell’incarico trattandosi di diritti che
maturano con le singole prestazioni.
Sul punto ha anche fornito adeguata motivazione ( v. pag 19 n. 565)
citando la sentenza di questa Corte n. 28876/05 ove è chiarito che
in riferimento ai compensi dovuti per le prestazioni professionali
rese dall’avvocato, il limite temporale stabilito dall’art. 2751 bis n. 2
cod. civ. – a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa e

crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro
prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di
prestazione – va interpretato nel senso che mentre per gli onorari
deve tenersi conto del momento in cui la prestazione professionale,

alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al biennio, per i
diritti, che maturano con il compimento delle singole prestazioni,
deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo in
questione. ( Cass 28876/05). •
Quanto alle censure relative agli importi spettanti, il Tribunale ha
proceduto ad un analitico esame dei conteggi dei compensi
contenuti nelle tabelle contenute nel fascicolo fallimentare
analizzando i singoli procedimenti ( v. pag 16-19 del decreto).
Le censure che il ricorrente muove a tale motivazione sono del tutto
generiche omettendo di censurare specificatamente le voci ritenute
non congrue.
Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi in ordine alle ulteriori
doglianze quali : la non corrispondenza tra le parcelle da esso
presentate e quelle dei conteggi della curatela ; il mancato
riconoscimento del blocco delle parcelle richiesto al privilegio ;la

unitariamente considerata, è stata portata a termine, ancorché

violazione del diritto di difesa in relazione al riconoscimento in
chirografo della somma di euro 72.741,11.
Le stesse sono infatti basate su apodittiche affermazioni non inserite

specificità ,anche di difficile comprensione.
Quanto infine alla determinazione dello scaglione tariffario cui
rapportare la liquidazione degli onorari ,applicato dal Tribunale in
modo indeterminato, la doglianza è inammissibile.
La stessa è stata proposta sotto il profilo dell’art 360 n. 5 cpc e cioè.
vizio di motivazione ( v cass a 3651/07), mentre invece il vizio
dedotto sarebbe una violazione di legge onde il motivo doveva
proporsi ai sensi dell’art 360 n. 3 cpc.
Il ricorso va in conclusione respinto.
Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese
processuali liquidate come da dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio liquidate in euro 5000,00 oltre euro 200,00 per esborsi
ed oltre accessori di legg

IN

in un adeguato contesto esplicativo e, come tali , oltre che prive di

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