Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27926 del 13/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/10/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 13/10/2021), n.27926

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15523-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTA AIAZZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI CURTO;

– ricorrente –

contro

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato IURI CHIRONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2230/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 14/11/2017 R.G.N. 988/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

 

Fatto

RILEVATO

che la Corte territoriale di Lecce, con sentenza depositata il 14.11.2017, respingeva l’appello interposto da Poste Italiane S.p.A., nei confronti di R.D., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede resa in data 28.3.2014, che, in parziale accoglimento del ricorso con il quale il lavoratore – dipendente della predetta società ed inquadrato nel livello D, Area operativa (quale Addetto Senior) del CCNL di categoria – aveva chiesto che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto all’inquadramento dal 2007 nel livello B o, in subordine, nel livello C, del CCNL vigente, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre agli accessori di legge ed alle spese di lite, aveva accertato “il diritto del R. all’inquadramento nel livello C del CCNL vigente a far data da febbraio 2008” e condannato “la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, con interessi e rivalutazione, ed alle spese del giudizio”;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane S.p.A. articolando un motivo contenente più censure;

che R.D. ha resistito con controricorso;

che sono state comunicate memorie nell’interesse del lavoratore;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di ricorso, si censura: in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2103 c.c., nonché agli artt. 21 e segg. del CCNL 2007. Difetto, illogicità travisamento e incongruità della motivazione e conseguente erronea valutazione dei fatti”, ed in particolare, si lamenta che i giudici di appello avrebbero fondato la decisione impugnata sulla erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto “e, basandosi unicamente sulla circostanza della automatica sussunzione delle attività svolte di fatto dal dipendente nell’ambito della figura professionale del coordinatore di cui al livello C, così come attuata già dal giudice di prime cure, non hanno in alcun modo motivato la propria decisione specialmente con riferimento all’entità e al livello di autonomia e di gestione di altre risorse umane, nonché di poteri di iniziativa, rimarcati dal dipendente medesimo”;

che il motivo – volto, nella sostanza, ad ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in questa sede – è inammissibile sotto diversi e concorrenti profili; al riguardo, e’, innanzitutto, da premettere che la Corte di Appello, attraverso un percorso motivazionale condivisibile sotto il profilo logico-giuridico, è pervenuta alla decisione oggetto del giudizio di legittimità dopo aver analiticamente vagliato le risultanze dell’istruttoria espletata in primo grado ed uniformandosi ai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte, alla stregua dei quali il procedimento logico-giuridico che determina il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si compone di tre fasi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17163/2016): l’accertamento in fatto dell’attività lavorativa svolta in concreto; l’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria; il raffronto dei risultati delle suddette fasi;

che, sulla scorta, quindi, degli elementi probatori emersi in prima istanza e della corretta interpretazione delle declaratorie contrattuali, il Collegio di merito, all’esito di tale disamina, ha motivatamente ritenuto delibato che le mansioni del R. fossero da ascrivere, dal febbraio 2008, nell’ambito di quelle rientranti nel livello C, area tecnico-amministrativa, poiché il medesimo “coordinava una squadra di autisti, controllandone l’attività, predisponendone i turni, concedendo ferie, riposi, permessi…, in autonomia ed anche con un certo grado di iniziativa: si pensi alla manutenzione degli autoveicoli ed alla gestione dei sinistri stradali ” (v., in particolare, le pagg. 5-7 della sentenza impugnata); che, fatte queste premesse, va, altresì, osservato che la società ricorrente non ha indicato con precisione sotto quale profilo le norme che si assumono incise sarebbero state violate, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con puntuali argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); inoltre, nel corso dello stesso motivo, si deduce la falsa applicazione degli artt. 21 e segg. del CCNL del 2007, che non è stato prodotto (e neppure indicato nell’elenco dei documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso per cassazione), né trascritto per intero, ma solo relativamente ad alcune parti delle declaratorie dei livelli C e D, in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014, cit.). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013);

che, per quanto precede, è infine superfluo soffermarsi sul fatto che la censura sollevata in ordine al “difetto, illogicità travisamento e incongruità della motivazione” sarebbe stata comunque inammissibile per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, in data 14.11.2017;

che, pertanto, in considerazione di quanto innanzi osservato, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.450,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

 

 

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