Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27925 del 23/11/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 27925 Anno 2017
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: LEO GIUSEPPINA

SENTENZA

sul ricorso 15809-2014 proposto da:
PAOLICELLI

SAVERIO

C.F.

PLCSVR61S29F052B,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58,
presso lo studio dell’avvocato SAVINA BOMBOI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO
COSSU, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016

contro

3829

S.A.T.A. SOCIETA’ AUTOMOBILISTICA TECNOLOGIE AVANZATE
S.P.A.

C.F.

01063750762,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 23/11/2017

in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

19, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA
DI BIASE, FRANCESCO AMENDOLITO, giusta delega in
atti;

avverso la sentenza n.

343/2013 della CORTE D’APPELLO

di POTENZA, depositata il 06/06/2013 R.G.N. 682/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

10/11/2016

dal Consigliere Dott.

GIUSEPPINA LEO;
udito l’Avvocato COSSU BRUNO;
udito l’Avvocato PATERNO’ FEDERICA per delega verbale
Avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso.

– controricorrente

R.G. n. 15809/14
Udienza del 10 novembre 2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Potenza, con sentenza depositata il 6/6/2013, accoglieva,

Tecnologie Avanzate S.p.A., nei confronti di Paolicelli Saverio, avverso la
sentenza del Tribunale di Melfi resa in data 1/10/2010 con la quale era stata
accolta la domanda di quest’ultimo ed era stato, pertanto accertato che il
medesimo aveva svolto mansioni di responsabile acquisti di Polo e che, dal mese
di ottobre 2002 al 5 settembre 2007, era stato demansionato poiché adibito,
dapprima, a mansioni di buyer e, successivamente, ad impiegato della logistica, in
violazione dell’art. 2103 c.c.; per l’effetto. la società era stata condannata ad
adibire il ricorrente alla mansione di responsabile di acquisti di Polo o ad altra
equivalente, oltre che alle spese del giudizio.
La sentenza della Corte territoriale riconosceva, invece, l’avvenuto
demansionamento sino al mese di aprile 2006.
Per la cassazione della sentenza il Paolicelli ha proposto ricorso articolando due
motivi, ulteriormente illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 del codice di rito.
La SATA S.p.A. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del CCNL per gli addetti
all’Industria Metalmeccanica Privata, con riferimento alle disposizioni di cui
all’art. 4 “Classificazione dei lavoratori – riguardanti le declaratorie della 7^
Categoria Impiegati. della 7^ Categoria Quadri . della 6^ Categoria, lamentando
che la Corte d’Appello non si sarebbe resa conto che il Profilo professionale dello

1

per quanto di ragione, il gravame interposto da SATA-Società Automobilistica

”Specialista di pianificazione aziendale” che si legge nel CCNL riguarda gli
impiegati di 7^ Categoria e non già i lavoratori che, come il ricorrente,
appartengono alla Categoria dei Quadri, per i quali ultimi la relativa declaratoria
prevede, invece, come requisiti essenziali, proprio quelli che la Corte d’Appello

2. Con il secondo motivo, allegando, sempre in riferimento all’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.e., la violazione dell’art. 2103 c.c., si deduce che la sentenza
oggetto del presente giudizio sarebbe errata anche laddove ha ritenuto di poter
escludere l’avvenuta dequalificazione del Paolicelli comparando esclusivamente
le mansioni svolte dallo stesso, nel nuovo incarico, con quelle previste dal CCNL.
Inoltre, a parere del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto effettuare la
comparazione, da un lato, tra le mansioni concretamente svolte dal ricorrente ed il
profilo professionale attribuitogli aziendalmente e, dall’altro, con la declaratoria
del CCNL relativa alla sua categoria di inquadramento, di 7° Livello Quadro, alla
luce della quale solamente avrebbe dovuto essere accertata l’equivalenza o meno
delle nuove mansioni.
3.

I motivi, da trattare congiuntamente. stante l’evidente connessione, non

possono essere accolti.
Premesso. infatti, che, nel sollevare la censura contenuta nel primo mezzo di
impugnazione, il ricorrente si limita a riportare la declaratoria contrattuale del 7°
livello di categoria del CCNL dei Metalmeccanici, nonché quella del 6° livello di
categoria. affermando che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che la
qualifica di “specialista di pianificazione aziendale” fosse compatibile con la
qualifica di quadro attribuita al ricorrente, è da osservare che i Giudici di secondo
grado hanno bene interpretato le declaratorie contrattuali e che, accertate le
mansioni concretamente svolte dal Paolicelli, le hanno correttamente sussunte

ha ritenuto irrilevanti.

nelle previsioni collettive, con congruo accertamento trifasico (cfr., tra le molte,
Cass. nn. 8589/2015. 20272/2010), in relazione al periodo in oggetto (v., in
particolare. pagg. 10-13 della sentenza impugnata).
Ed invero, dopo avere analiticamente valutato le prove circa l’attività svolta dal

settima categoria, alla quale appartengono, tra gli altri, “i lavoratori che, oltre alle
caratteristiche indicate nella declaratoria della sesta categoria ed alla notevole
esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano
preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi,
fondamentali dell’azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed
importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali; i
lavoratori che. sulla base delle sole direttive generali realizzano … studi di
progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi
aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i
relativi piani di lavoro, ricercando, ove necessario sistemi e metodologie
innovative…. – . Ed al riguardo, la stessa Corte ha sottolineato che dal certificato di
servizio risulta che il Paolicelli, dall’1/5/2006 al 19/9/2007, ha rivestito la
qualifica di aziendale professionale con funzioni di specialista coordinamento
progetti logistica, quindi di specialista di pianificazione aziendale; che, nella
declaratoria contrattuale, a tale qualifica non corrisponde automaticamente il
conferimento di compiti di coordinamento o con delega di spesa o con
discrezionalità decisionale, ma anche compiti di studio e di progettazione quali, ad
esempio, la traduzione dall’italiano all’inglese delle attività svolte dall’ente
logistica; che, in effetti, secondo quanto è rimasto delibato all’esito della espletata
istruttoria, “il ricorrente ha tradotto in inglese tutte le attività svolte dall’ente
logistica negli anni 2006/2007 – , perché la società datrice voleva introdurlo ai

dipendente. la Corte di merito ha analizzato la declaratoria contrattuale per la

nuovi compiti di seguito specificati. Per la qual cosa, a partire dall’1/5/2006, la
Corte distrettuale ha motivatamente reputato che non si potesse più configurare il
dedotto demansionamento.
Peli quanto, poi, più specificamente attiene al secondo motivo, il ricorrente

livello di inquadramento del ricorrente le mansioni allo stesso assegnate nel
periodo intercorrente tra il mese di maggio 2006 ed il mese di settembre 2007. A
tal fine, il Paolicelli postula, limitandosi a riportare in modo pedissequo la
declaratoria contrattuale del 7 0 livello di categoria del CCNL dei metalmeccanici

e quella del 6° livello di categoria, un errore dei giudici di merito nell’aver gli
stessi ritenuto che la qualifica di “specialista di pianificazione aziendale” fosse
compatibile con la qualifica di quadro attríbuita al ricorrente.
A fronte di ciò, la Corte di merito ha, invece, attraverso un percorso motivazionale
del tutto scevro da vizi logici, operato la corretta sussunzione della fattispecie
concreta nella normativa di cui sì tratta ed ha pronunziato il giudizio di congruità
tra le due suddette qualifiche, specificando che i compiti assegnati al ricorrente
non erano compiti esecutivi, ma attenevano ad un profilo di professionalità elevata
e qualificante e risultavano prodromici rispetto all’implementazione del
nuovissimo sistema del WCM, importato dal Giappone e, all’epoca dei fatti, del
tutto sconosciuto agli addetti dello stabilimento di Melfí.
Deve, dunque, pervenirsi alla conclusione, per i motivi innanzi esposti, che i
mezzi di impugnazione articolati non sono idonei a scalfire la decisione oggetto di
questo giudizio.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

4

afferma, ancora, che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere congrue al

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso
sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002.
P.Q.M.

giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi,
oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13. comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in orna, 10 novembre 2016

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del

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