Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27925 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 07/12/2020), n.27925

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 48/2020 proposto da:

N.H., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLETTA MASUELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI TORINO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12,

ope legis;

– resistente con madato –

avverso la sentenza n. 761/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/05/2019 R.G.N. 1137/2018.

 

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 6 maggio 2019, la Corte d’Appello di Torino, confermava la decisione resa dal Tribunale di Torino e rigettava la domanda proposta da N.H. nei confronti del Ministero dell’Interno e la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale ai sensi dell’art. 1, lett. A, punto 2 della Convenzione di Ginevra 28/7/1951 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ed in via residuale il rilascio del permesso di soggiorno D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non sussistere i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale anche sussidiaria per essere la richiesta fondata su ragioni essenzialmente economiche, laddove la stessa deve correlarsi a specifiche fattispecie di violazione di diritti umani e comunque per non essere ravvisabile in relazione al rimpatrio il rischio di incorrere in un danno grave, neppure in relazione alle caratteristiche del territorio di provenienza il Bangladesh, la cui situazione, se pur problematica sotto il profilo anche del rispetto effettivo dei diritti umani, non può qualificarsi connotata da violenza indiscriminata conseguente all’essere interessato da un conflitto armato interno o internazionale secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè di dover escludere, alla stregua della disciplina applicabile, individuata in quella vigente all’atto della domanda, con esclusione quindi del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, ritenuto irretroattivo, il riconoscimento del diritto al rilascio, per via giudiziaria, del permesso di soggiorno D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, non ricorrendo un serio motivo di carattere umanitario, non individuabile nella sola condizione di conseguita maggiore integrazione nel nostro Paese ed in difetto di specifiche ragioni di vulnerabilità attuale o emergente come conseguenza del rimpatrio;

che per la cassazione di tale decisione ricorre N.H., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il Ministero dell’Interno si è limitato a rilasciare delega per la difesa nell’udienza di trattazione e la Commissione intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nella sua vecchia formulazione, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, parimenti nella sua vecchia formulazione e D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 9, conv. in L. n. 132 del 2018, in una con l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta l’incongruità logica e giuridica della valutazione in base alla quale la Corte territoriale è addivenuta al diniego del rilascio del solo permesso di soggiorno, ravvisabile in relazione alla condizione personale e familiare del ricorrente in Bangladesh ed alla situazione generale del Paese medesimo;

– che il motivo deve ritenersi infondato, condividendosi quanto rilevato dalla Corte territoriale in ordine all’onere gravante sul richiedente la protezione di allegazione e prova di specifiche condizioni di vulnerabilità, correttamente individuate nell’esposizione a forme di discriminazione o a trattamenti inumani o degradanti o nel versare l’interessato in condizioni di particolare fragilità, onere qui viceversa non assolto, essendosi il ricorrente limitato ad evidenziare il conseguimento in Italia di un livello di integrazione, in particolare sotto il profilo economico, individuato, sulla base di una mera presupposizione fondata sulla generica indicazione della situazione socio-economica del Paese di provenienza, come superiore a quello ivi conseguibile e altrettanto apoditticamente qualificato come suscettibile di ridurre il ricorrente stesso ad una condizione di vita non rispettosa del nucleo minimo dei diritti della persona che ne integrano la dignità;

che, pertanto, il ricorso va rigettato senza attribuzione delle spese per non aver il Ministero e la Commissione intimati svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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