Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27924 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7003/2007 proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DELLA CAFFARELLETTA 48, presso lo studio dell’avvocato

CARBONE Raffaele, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI S.P.A., C.C., D.T.U.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 755/2006 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA,

depositata il 06/10/2006 R.G.N. 3559/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata M.A. proponeva appello avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Fiumicino aveva condannato la Sara Assicurazioni Spa in solido con C. C. e D.T.U. a risarcirgli nella misura del 70% i danni subiti a seguito di un incidente stradale. In esito al giudizio, il Tribunale di Civitavecchia dichiarava che l’incidente si era verificato per colpa esclusiva di D.T.U. e condannava quest’ultimo in solido con il C. e la Sara Assicurazioni a pagare all’appellante la somma di Euro 9.381,44 oltre rivalutazione ed interessi con sentenza depositata in data 6 ottobre 2006.

Avverso la detta sentenza il M. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha proposto le seguenti doglianze:

1) violazione degli artt. 2043, 2056, 1226 c.c., nonchè omessa ed insufficiente motivazione per avere il Tribunale quantificato il danno sotto il profilo economico in misura insufficiente attribuendo un valore-punto incongruo.

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., e degli artt. 2059, 2043, 2056 c.c., per aver il Tribunale escluso la liquidazione del danno esistenziale;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2909 c.c., D.P.R. n. 45 del 1981, art. 13, nonchè omessa motivazione perchè, a fronte della doglianza in ordine all’omessa pronuncia del primo giudice “in ordine al comportamento posto in essere dalla convenuta società nella gestione del sinistro con il conseguente danno patrimoniale per il sig. M.A.” il Tribunale affermava che il danno era stato già riconosciuto trascurando che si trattava di una domanda che teneva conto dell’ulteriore illecito/illegittimo comportamento posto in essere dalla Spa Sara nella gestione -anche- del danno biologico.

Le doglianze sono inammissibili per un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, deve rilevarsi che nessuno dei quesiti di diritto volti ad accompagnare le ragioni di censura risulta formulato in maniera compiuta ed autosufficiente in modo che dalla sua risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione (cfr Sez.Un. 28054/08) nè tanto meno contiene l’indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato, di cui si chiede, in relazione al caso concreto, l’applicazione (cfr. Sez. Un. n. 3732/07) Giova aggiungere che la prima doglianza è altresì inammissibile in quanto contiene censure che sono esclusivamente di merito. Ed invero, l’apprezzamento dei fatti e delle loro conseguenze dannose, la determinazione della misura risarcitoria concernono il libero convincimento del giudice e la legge non conferisce, in alcun modo e sotto nessun aspetto, alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa e di rivalutare la fondatezza o meno del quantum così come è stato determinato dal giudice del merito.

Quanto alla successiva censura, la stessa è inammissibile anche perchè è priva di ogni correlazione con la ragione della decisione, fondata sulla novità della richiesta di liquidazione del danno esistenziale. E ciò, senza considerare che, secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite, non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel “danno esistenziale” si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 cod. civ. (Sez. Un. n. 26972/08).

Quanto all’ultima doglianza, l’ulteriore ragione di inammissibilità riposa sulla considerazione che la sentenza impugnata non contiene il minimo accenno ad una domanda, riguardante l’ulteriore illecito/illegittimo comportamento della Spa Sara nella gestione – anche – del danno biologico, come deduce il ricorrente. Ciò posto, poichè il ricorrente non ha affatto osservato il principio di autosufficienza dei ricorsi per cassazione e si è quindi ben guardato dal provvedere alla necessaria trascrizione del brano, in cui avrebbe correttamente e ritualmente riproposto la domanda con riferimento al c.d. danno biologico, deve concludersi per la novità e quindi per l’inammissibilità della domanda stessa. Ed è appena il caso di sottolineare che non ricorre l’ipotesi dell’omessa pronuncia, quando il giudice di appello non si pronunci su una domanda nuova inammissibilmente introdotta in appello (Cass. 20911/05).

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita, non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA