Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27924 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 07/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 07/12/2020), n.27924

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 454/2020 proposto da:

G.Z.A.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROMINA POSSIS;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA

UTG DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2119/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/05/2019 R.G.N. 2420/2018.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– 1. G.Z.A.S. in data 1 marzo 2017 propose opposizione avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale di Milano per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Tribunale, con ordinanza del 18 aprile 2018, rigettò il ricorso e, con citazione notificata in data 28 maggio 2018, il soccombente interpose gravame, respinto dalla Corte di Appello di Milano con sentenza pubblicata il 14 maggio 2019;

3. La Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado ritenendo che, “non si rileva, nel caso di specie, un timore fondato di persecuzione diretta e personale per i motivi di cui all’art. 1 della Convenzione di Ginevra, in quanto l’appellante ha lasciato il suo Paese unicamente per timore di essere arrestato dagli esponenti del partito opposto a quello sostenuto dal padre ed attualmente al potere”; in particolare, la Corte ha osservato come “non sussista un concreto pericolo a cui andrebbe incontro il G. in caso di rimpatrio, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dagli eventi narrati dal ricorrente (…) che non sussistono elementi oggettivi, concreti ed attuali che inducano a ritenere che nel Paese di provenienza sarebbe perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche nè che potrebbe subire atti di violenza fisica o psichica od essere destinatario di provvedimenti discriminatori od azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate”; la Corte ha altresì confermato il rigetto della domanda di protezione sussidiaria poichè nel caso di specie “non si rileva l’esistenza del danno grave previsto dalle ipotesi tassative di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, avuto riguardo alla peculiare situazione esistente nel paese di origine del richiedente ed alla specifica situazione dello stesso”, osservando altresì come le ragioni che hanno indotto il G. a fuggire dalla Costa d’Avorio “sono tali da non consentire di ritenere sussistente nei confronti dell’appellante una situazione persecutoria diretta e personale che lo ponga in una situazione di effettivo – o quantomeno verosimile – rischio di una grave danno alla persona. Inoltre, nel caso di specie, il conferimento della protezione sussidiaria non può essere giustificato neanche dalla situazione generale del Paese di provenienza” perchè “la situazione della Costa D’Avorio, nonostante sia stata critica nel recente passato, è ad oggi in via di normalizzazione (…) ciò considerato, non può, nel caso di specie, attualmente predicarsi la sussistenza di un’ipotesi di conflitto armato interno contrassegnato da una pervasività, da un’estensione territoriale e da un livello di violenza indiscriminato tali da porre a rischio l’incolumità personale del ricorrente”; infine, nel caso di specie, la Corte de qua ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie “posto che non si rinviene in capo al ricorrente quella particolare situazione di vulnerabilità richiesta dalla richiamata normativa. In particolare, l’appellante non ha allegato specifiche circostanze per le quali possa temere di subire dei pregiudizi in caso di ritorno al suo paese d’origine, limitandosi semplicemente a descrivere la situazione politica dell’epoca in cui ha lasciato la Costa D’Avorio ed i timori per generiche persecuzioni”, aggiungendo i giudici milanesi che il G. “non ha fornito in atti indici d’integrazione di particolare rilevanza, utili per l’accoglimento dell’istanza; infatti, l’appellante si è limitato ad allegare un contratto a tempo determinato e buste paga ad esso relative, con CUD 2018”, per cui “non può essere sufficiente la circostanza che il richiedente abbia intrapreso un percorso d’integrazione nel nostro paese”.

4. avverso tale pronuncia il G. propone ricorso per cassazione affidato a 2 motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di gravame, “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, il ricorrente denuncia violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, perchè i giudici di merito non hanno “assunto le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica attuale del paese di origine” del ricorrente; inoltre, si denuncia anche l’omesso “esame di un fatto decisivo per il giudizio o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo”, stante la mancata considerazione da parte della Corte territoriale adita “dei precisi riferimenti temporali rispetto al proprio vissuto ed alla motivazione che” hanno costretto il G. “ad abbandonare il proprio Paese” nonchè della coerenza del racconto del ricorrente colla “situazione presente nel paese di provenienza quale rappresentata nei più recenti rapporti internazionali”;

2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 6, o, comunque, ancora “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; si critica la Corte milanese per avere ritenuto “non sussistenti ragioni sufficienti per l’accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario, con particolare riferimento al grado di elevata integrazione raggiunta” in Italia;

3. i motivi sono entrambi inammissibilmente formulati;

essi, oltre ad invocare irritualmente il vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in una ipotesi di cd. “doppia conforme” in cui siffatta denuncia è preclusa (cfr. art. 348 ter c.p.c., u.c.; v., tra molte, Cass. n. 23021 del 2014), lamentano vizi motivazionali non più sindacabili nel vigore della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. nn. 8053 e 8054 del 2014), dei cui enunciati parte ricorrente non tiene alcun conto;

in realtà il G., anche laddove adombra la violazione di legge, nella sostanza pretenderebbe un nuovo giudizio di merito che non può essere richiesto alla Corte di legittimità, atteso che, in difetto di specifica ed adeguata indicazione dei fatti storici sui quali sarebbe caduta l’omissione valutativa della Corte di appello di Milano nonchè della loro decisività, il disaccordo articolato in punto di apprezzamento della condizione del richiedente protezione si declina in un alternativo apprezzamento del materiale istruttorio, insindacabile in questa sede, perchè trasfuso in una motivazione che ha dato conto dei criteri seguiti in termini giuridicamente corretti e logicamente plausibili;

3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla va liquidato per le spese in quanto il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis(cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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