Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27923 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. II, 30/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 30/10/2019), n.27923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13342/2015 proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO

PAGANO;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato DARIO DE BLASIIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIANNINA GIUFFRIDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1941/2013 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto dei motivi primo,

secondo, terzo e quarto, per l’accoglimento del quinto motivo del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Messina, con ordinanza depositata il 27 febbraio 2015 e comunicata in pari data a mezzo PEC, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., l’appello proposto da B.G. avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 5413 del 10/10/2013, e nei confronti di P.A..

1.1. Il Tribunale aveva condannato il convenuto B. a restituire all’attore P. la somma di Euro 19.626,07, oltre rivalutazione ed interessi legali, ritenendo raggiunta la prova della dazione di danaro finalizzata a finanziare l’acquisto della casa coniugale del B. e della ex moglie, figlia del P..

2. La Corte d’appello ha ritenuto condivisibile l’apprezzamento delle prove fatto dal Tribunale e contestato dal B., e quindi ha dichiarato l’inammissibilità del gravame.

3. B.G. ricorre con un motivo per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello, e con quattro motivi per la cassazione della sentenza di primo grado. Resiste con controricorso P.A., che eccepisce la tardività del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività. Il ricorso risulta spedito per la notifica a mezzo posta in data 28 aprile 2015, e quindi entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., avvenuta il 27 febbraio 2015.

2. Con l’unico motivo del ricorso che ha ad oggetto l’ordinanza di inammissibilità dell’appello è denunciata violazione dell’art. 111 Cost., e si contesta la carenza assoluta di motivazione sulle istanze istruttorie formulate in appello, in particolare sulla produzione di documenti decisivi.

3. Il motivo è inammissibile.

3.1. La giurisprudenza di questa Corte, dopo gli inziali fisiologici contrasti interpretativi in tema di impugnabilità dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, si è stabilizzata nel senso indicato dalle Sezioni Unite 02/02/2016 n. 1914, che hanno enucleato il seguente principio di diritto: “avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice d’appello ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., è sempre ammissibile ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale che risultino compatibili con la logica (e la struttura) del giudizio sotteso all’ordinanza in questione, dovendo in particolare escludersi tale compatibilità in relazione alla denuncia di omessa pronuncia su di un motivo di appello, attesa la natura “complessiva” del giudizio prognostico, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza nonchè a tutti i motivi di ciascuna impugnazione, e potendo, in relazione al silenzio serbato in sentenza su di un motivo di censura, eventualmente porsi (nei termini e nei limiti in cui possa rilevare sul piano impugnatorio) soltanto un problema di motivazione”.

3.2. Alla luce della giurisprudenza richiamata, l’adesione del giudice d’appello alle conclusioni raggiunte da quello di primo grado non rientra nel genus dei vizi processuali per i quali l’ordinanza è impugnabile ex se, attenendo piuttosto a quel giudizio prognostico “complessivo” di inidoneità dei motivi di appello a determinare la riforma della sentenza di primo grado.

3.3. Quanto alla denunciata carenza assoluta di motivazione sulle istanze istruttorie formulate in appello, la censura risulta inammissibile sul piano strutturale. E’ vero, infatti, che i parametri costituzionali non sono oggetto di applicazione diretta da parte del giudice comune, mentre lo sono le norme processuali e sostanziali la cui applicazione può essere – essa sì – incompatibile con uno o più parametri costituzionali, e per questo essere denunciata come vizio di violazione di legge processuale o sostanziale, ovvero dare corpo all’eccezione di illegittimità costituzionale.

Il caso in esame è paradigmatico di quanto si sta dicendo, essendo evidente che il ricorrente si duole dell’applicazione dell’art. 348-ter c.p.c., assumendo che la previsione secondo cui l’ordinanza è “succintamente motivata” non consentirebbe di eludere l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 111 Cost..

L’assunto, in sè condivisibile, non è pertinente nel caso in esame, nel quale la Corte d’appello ha ritenuto irrilevanti le richieste istruttorie dell’appellante, definendo “generiche, fumose ed inammissibili” e comunque “inesistenti” le prospettazioni della nullità della testimonianza C., dalla quale era emersa la prova del mutuo.

La carenza assoluta di motivazione lamentata dal ricorrente, pure astrattamente sussumibile nella violazione di legge processuale e, quindi, proponibile anche avverso l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. (in generale, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053; con riferimento specifico all’ordinanza ex art. 348-ter, Cass. 11/12/2014, n. 26097 anche citata dal ricorrente; più di recente, Cass. 21/08/2018, n. 20861), non è in concreto ravvisabile nell’ordinanza in oggetto.

4. Con i motivi dal secondo al quinto è denunciata, con riferimento alla sentenza di primo grado, violazione degli artt. 1988 e 1353 c.c. (secondo motivo); violazione degli artt. 115,116 c.p.c., artt. 2721-2726 c.c. (terzo motivo); violazione degli artt. 1180 e 1183 c.c. (quarto motivo); violazione delle norme in materia di rivalutazione monetaria (quinto motivo).

5. I motivi dal secondo al quarto, che prospettano questioni connesse e perciò possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati ove non inammissibili.

5.1. Non sussiste la violazione degli artt. 1988 e 1353 c.c..

Il Tribunale ha ritenuto che la lettera del 20 gennaio 2004, nella quale il B. si dichiarava disposto a riconoscere all’ex suocero la somma di Euro 19.626,07, costituisse riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c., con conseguente presunzione dell’esistenza di un rapporto fondamentale e, quindi, inversione dell’onere della prova.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando – ai sensi dell’art. 1988 c.c. – un’astrazione meramente processuale della causa debendi, da cui deriva una semplice relevatio ab onere probandi. Grava pertanto sul promittente-dichiarante l’onere di dimostrare che il rapporto fondamentale non è mai sorto, che è invalido, che si è estinto, ovvero che esiste una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento (ex multis, Cass. 13/10/2016, n. 20689; Cass. 14/02/2012, n. 2104).

E’ chiaro, pertanto, che la condizione inserita nell’atto di riconoscimento – come avvenuto nel caso in esame, in cui il B. si è dichiarato disposto a riconoscere la somma di danaro “se entrambi i coniugi provvedano a vendere a terzi l’immobile” – risulta ininfluente e non impedisce il dispiegarsi dell’effetto tipico dell’atto di riconoscimento.

5.2. Sono inammissibili le doglianze che investono la valutazione della prova testimoniale, che del resto non è de relato, come sostiene il ricorrente, giacchè il Tribunale ha evidenziato che il teste C. ha dichiarato di aver visto ricevute di versamenti.

5.3. Il quarto motivo è infondato. L’atto ricognitivo del debito aveva sollevato il P. dall’onere probatorio, secondo il meccanismo delineato dall’art. 1988 c.c., di cui si è già detto.

6. Con il quinto motivo è denunciata violazione delle norme in materia di rivalutazione monetaria, e si contesta la statuizione di condanna al pagamento della somma mutuata aumentata della rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.

6.1. La doglianza è fondata e va accolta.

Il Tribunale ha riconosciuto la rivalutazione monetaria sulla somma mutuata senza alcuna motivazione, in contrasto evidente con il principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui nei debiti di valuta la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto in termini del maggior danno, ex art. 1224 c.c., comma 2, se provato dal creditore ovvero, in via presuntiva, in tutti i casi in cui durante la mora il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. Sez. U. 16/07/2008, n. 19499).

7. L’accoglimento del quinto motivo di ricorso comporta la cassazione in parte qua della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta i rimanenti, cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA