Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27923 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5002/2007 proposto da:

A.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PROSPERO ALPINO 76, presso lo studio dell’avvocato DI TOSTO

Pietro, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

S. TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato GRASSI

Ludovico, che la rappresenta e difende giusta delega in aiti;

– controricorrente –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI, B.E., M.M.T.,

M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 27288/2005 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 27/12/2005 R.G.N. 15519/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato SEVERINO GRASSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata A.L. proponeva appello avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Roma condannava M.F. e la Levante Norditalia Spa, M.M.T. e la Milano Assicurazioni al risarcimento della metà dei danni da essa sofferti e compensava le spese di giustizia, ritenuta la corresponsabilità delle parti coinvolte in un incidente stradale. In esito al giudizio il Tribunale di Roma rigettava l’impugnazione con sentenza depositata in data 27 dicembre 2005. Avverso la detta sentenza la A. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resiste la Carige Assicurazioni. Il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unica doglianza, svolta dalla ricorrente, articolata per violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., si fonda sulla considerazione che il Tribunale avrebbe sbagliato per aver statuito la compensazione delle spese processuali tra la parte attrice, totalmente vittoriosa, e due parti convenute, totalmente soccombenti.

La censura è infondata. A riguardo, occorre premettere che in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. n. 14023/02, n. 10052/06, n. 13660/04, n. 5386/03, n. 1428/93, n. 12963/07, n. 17351/2010 tra le tante), intendendosi per tale, cioè totalmente vittoriosa, la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, giacchè solo la parte totalmente vittoriosa, neppure in parte, può e deve sopportare le spese di causa. In tutti gli altri casi, non si configura la violazione del precetto di cui all’art. 91 cod. proc. civ., in quanto la materia del governo delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, pertanto, esula dal sindacato di legittimità, salva la possibilità di censurarne la motivazione basata su ragioni illogiche o contraddittorie (profilo nella specie insussistente e neppure dedotto dal ricorrente). Ne deriva l’infondatezza della doglianza. Il ricorso deve essere quindi rigettato. Segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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