Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27923 del 13/10/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/10/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 13/10/2021), n.27923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2032-2018 propos-zo da:

CERAMICA ALTHEA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA

N. 80, presso lo studio dell’avvocato LORENZO MARIA MALARA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO N.

12, presso lo studio dell’avvocato BARBARA FRATEIACCI, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARCO SAVIOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2921/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/07/2017 R.G.N. 3868/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. FRESA Mario, visto

il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con

modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato

conclusioni scritte.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2921 depositata il 6/7/2017 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale di Viterbo, ha dichiarato – nell’ambito di una procedura di opposizione a decreto ingiuntivo – l’illegittima disapplicazione del contratto integrativo interaziendale della società Ceramica Althea nei confronti di G.V., con conseguente condanna al pagamento della parte variabile del premio di partecipazione per i mesi di (OMISSIS) nonché di (OMISSIS).

2. La Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi istruttori, di fonte documentale, dimostravano che la società – anche dopo l’anno 2010 e, comunque, successivamente all’atto di disdetta di adesione all’associazione nazionale di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi – Confindustria – aveva continuato ad erogare ai lavoratori diverse voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie previste dal contratto integrativo interaziendale, sicché risultava illegittimo il rifiuto di pagare l’ulteriore voce; inoltre, il contratto integrativo interaziendale aveva termine annuale di efficacia (con clausola di rinnovo anno per anno, salvo disdetta), contratto a tempo determinato avverso il quale non era configurabile la libera recedibilità.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la società affidandosi a tre motivi di ricorso. Resiste il lavoratore con controricorso.

4. Il procedimento è regolato dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui “Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma dell’art. 374 c.p.c., art. 375 c.p.c., u.c. e art. 379 c.p.c., la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale”. Ne’ i difensori delle parti, né il Procuratore Generale hanno fatto richiesta di discussione orale.

5. Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la società denuncia violazione e falsa applicazione degi artt. 1322,1372,1373,1375 c.c. e art. 36 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che i contratti collettivi sono contratti di diritto comune e che la formale disdetta all’iscrizione a Confindustria comportava una legittima disapplicazione del contratto integrativo interaziendale del 17/11/2004 che la società non aveva mai sottoscritto; né la continua applicazione di alcune voci retributive (elementi fissi) previste dal suddetto contratto integrativo interaziendale legittimava il lavoratore ad avere aspettative sull’applicazione di tutte le clausole del contratto. L’erogazione della componente variabile del premio di partecipazione rappresentava esclusivamente un’adesione obbligata quale società iscritta a Confindustria, né può ritenersi che tale componente costituisse la retribuzione minima sufficiente garantita dalla Costituzione.

2. Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) avendo, la Corte distrettuale, trascurato di fornire la motivazione relativamente alla statuizione di accoglimento del motivo di appello del lavoratore in base alla quale la libera recedibilità dal contratto collettivo è configurabile solo se questo è a tempo indeterminato, non anche se è a tempo determinato.

3. Con il terzo motivo di ricorso la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1322,1363,1372,1373,1375,2070 c.c., artt. 2 e 36 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che, nel regime dei contratti di diritto comune (come ampiamente esposto nel primo motivo), era sufficiente – al fine della disapplicazione del contratto integrativo – la disdetta data a Confindustria il 19/11/2008, non essendo intervenuta alcuna adesione tacita o clausola d’uso né era rinvenibile nei contratti di assunzione alcun richiamo al contratto integrativo, con conseguente esplicita volontà di non voler più riconoscere la parte variabile del premio di produzione da (OMISSIS). La Corte territoriale, inoltre, ha erroneamente ritenuto di applicare l’art. 2070 c.c. considerando la parte variabile del premio di partecipazione un elemento minimo retributivo stabilito dalla contrattazione collettiva, trascurando che trattasi invece di un compenso aggiuntivo della retribuzione (che non rientra dunque nei minimi retributivi di cui all’art. 36 Cost.).

4. Il primo ed il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamente per stretta connessione, non sono fondati.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che i contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata (Cass. n. 10213 de 2000; Cass. n. 10375 del 2001; da ultimo, Cass. n. 24336 del 2013; Cass. n. 14944 del 2014; Cass. n. 18408 del 2015; Cass., Sezioni Unite, n. 2665 del 1997)

Ebbene, la Corte di merito ha affermato che la società, anche dopo l’anno 2010, “ha continuato ad erogare tante e significative voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie, previste proprio dal contratto integrativo interaziendale (come “ex ristrutturazione salariale”, “premio di produzione”, “premio di produttività e qualità”, “premio di partecipazione – parte fissa”, “buoni pasto”)”. Dalla costante e prolungata applicazione di tali istituti ha desunto che la ricorrente, pur avendo dato la disdetta dall’associazione sindacale dei datori di lavoro (Confindustria), implicitamente avesse mantenuto l’applicazione della contrattazione collettiva.

Tale decisione è rispettosa dei principi sopra richiamati e resiste alla censura della società ricorrente, tenuto pure conto che, come più volte affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 24336 del 2013, 10213 del 2000, 10375 del 2001) la valutazione che porta a ritenere sussistente l’implicito recepimento di un contratto collettivo attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto costituisce un accertamento di fatto spettante al giudice di merito, insindacabile in questa sede.

Nel caso in esame, la Corte di merito ha compiuto siffatta valutazione, pervenendo alla conclusione della adesione implicita, da parte della società Ceramica Althea, alla contrattazione collettiva.

Peraltro, la società ricorrente nemmeno indica ulteriori istituti contrattuali (del contratto integrativo interaziendale) dalla medesima non applicati (oltre al premio di partecipazione – parte variabile) al fine di escludere tale adesione, limitandosi ad affermare che per conseguire tale effetto fosse necessaria una costante e prolungata applicazione di “tutte” le clausole pattizie.

5. Il secondo motivo, che attiene alla seconda ratio decidendi, è assorbito.

6. In conclusione, il ricorso va respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 650,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2021

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