Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27923 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. I, 07/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 07/12/2020), n.27923

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18701/2016 proposto da:

P.P., G.A., elettivamente domiciliati in Roma,

Circonvallazione Trionfale n. 1, presso lo studio dell’avvocato

Giangiacomo Claudio, che li rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., già Cash and Carry G.M. S.r.l., già

Eta S.r.l., in persona del curatore prof. avv. F.S.,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 44, presso lo

studio dell’avvocato Cassandro Tania Enza, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

C.M., Co.Pi., Gr.Ot., M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6213/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2020 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

RILEVATO

– che la Corte d’appello di Roma con sentenza del 9 novembre 2015, n. 6213, in parziale riforma della decisione del Tribunale della stessa città, ha condannato in solido gli ex amministratori e sindaci della fallita (OMISSIS) s.r.l. al risarcimento del danno, in misure diversificate;

– che, per quanto ancora in questa sede rileva, gli ex sindaci G. e P., in carica dal 4 luglio 1995 sino alla dichiarazione di fallimento del 27 novembre 1996, sono stati condannati in solido al risarcimento nella misura di Euro 1.032.079,95, oltre accessori, nella loro contumacia;

– che avverso la sentenza hanno proposto ricorso i due sindaci, sulla base di quattro motivi, mentre resiste con controricorso la procedura intimata;

– che le parti costituite hanno depositato le memorie.

Diritto

CONSIDERATO

– che i motivi vanno così riassunti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 137,138 e 140 c.p.c., perchè la notificazione dell’atto di citazione introduttivo è inesistente, essendo avvenuta, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso un indirizzo errato quanto al numero civico, posto che i ricorrenti risiedono in via (OMISSIS), e non (OMISSIS), dove invece la notificazione è stata eseguita;

2) nullità della notificazione dell’atto di appello, posto che essi non hanno affatto ricevuto neppure tale atto, in quanto inviato sempre al civico n. (OMISSIS), sebbene l’ufficiale giudiziario abbia attestato la consegna della doppia copia alla P., anche per il marito G.: ma ciò non è possibile, in quanto essi quel giorno non si trovavano nella loro abitazione, come risulta dedotto nel giudizio per querela di falso in via principale, da essi proposto con atto di citazione del 20 giugno 2016, pendente presso il Tribunale di Roma al n. r.g. 49009/16;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., art. 445 c.p.p., per avere la sentenza impugnata attribuito rilevanza alla sentenza penale di patteggiamento, che però non ha valenza probatoria, ma solo indiziaria, in particolare con riguardo al danno liquidato, che emerge solo dai capi di imputazione, ma non è mai stato oggetto dell’accertamento penale;

4) violazione degli artt. 1292,1299,1300,1301,1304 e 2407 c.c., artt. 112 e 345 c.p.c., perchè la corte del merito ha liquidato un danno superiore a quanto richiesto dalla procedura, che verso i sindaci aveva avanzato la domanda fino alla somma di lire un miliardo, senza domandare anche la rivalutazione e gli interessi, richiesti solo con l’atto di appello, onde la corte territoriale avrebbe dovuto limitare la condanna entro tale somma; inoltre, essa ha omesso di considerare la transazione del terzo sindaco Mi., condannando gli istanti all’intero importo del danno, senza ridurlo della quota transatta;

– che i primi due motivi pongono la questione della nullità della sentenza per vizio della notificazione dell’atto di appello, atto di notificazione su cui è stato introdotto giudizio per querela di falso;

– che appare dunque opportuno, anche al fine di avere ogni utile notizia dalle parti al riguardo di tale giudizio per querela di falso, rimettere la causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

 

 

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