Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27922 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. II, 30/10/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 30/10/2019), n.27922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27510/roposto da:

P.F., n.q. di Commissario Giudiziale Liquidatore della

Società “CO.GE.IM s.r.l.” in Concordato Preventivo, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GUGLIELMO D’ANNA;

– ricorrente –

contro

IL MULINO s.r.l. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che la rappresenta

e difende;

UNIPOLSAI S.p.A. (già denominata FONDIARIA SAI S.p.A. società

incorporante di PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A., UNIPOL ASSICURAZIONI

S.p.A. e COMPAGNIA di ASSICURAZICNI di MILANO S.p.A.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CONSOLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

R.G., C.R., EDILPALI s.rl., in

liquidazione, persona del Liquidatore pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 455/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 16/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato GIOVANNI GIACOBBE e l’avvocato BIANCA MARIA PETTI

con delega orale dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, difensori dei

controricorrenti, che si sono riportati conclusioni in atti

depositate.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Messina, pronunciando nei giudizi riuniti introdotti da COGEIM s.r.l. nei confronti di Il Mulino s.r.l., Edilpali s.r.l. e R.G. (RG. 1637/84, atto di citazione in data 4 maggio 1984), e da Il Mulino srl nei confronti di COGEIM srl nonchè dei fideiussori L.G. e C.R. (RG 1728/1984, atto di citazione in data 15 maggio 1984) e con la chiamata in causa di Lloyd Internazionale s.p.a., con la sentenza n. 895 del 2008 dichiarò la risoluzione del contratto di appalto 22 gennaio 1983 e dell’atto integrativo 22 luglio 1983 per inadempimento esclusivo dell’appaltatrice COGEIM; accertò la mancanza di responsabilità in capo al progettista e direttore dei lavori ing. R. e alla subappaltrice Edlipali srl; dichiarò che la compagnia di assicurazioni non aveva obblighi in dipendenza dell’atto integrativo; dichiarò compensati i crediti reciproci tra la committente Il Mulino e l’appaltatrice COGEIM; riconobbe a favore de Il Mulino il danno da ritardo, nella misura equitativamente determinata di Euro 270.000,00, che pose a carico solidale di COGEIM e dei fideiussori; condannò COGEIM alla rifusione delle spese di lite.

2. La Corte d’appello, adita da COGEIM in concordato preventivo e da L.G. in proprio e quale legale rappresentante di COGEIM, con sentenza non definitiva resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 16 giugno 2014 e notificata il 9 settembre 2014, ha rigettato l’appello nei confronti di Milano Assicurazioni s.p.a. (già Lloyd Internazionale), di Edilpali srl, e di R.G.; ha dichiarato estinto il giudizio di primo grado nei confronti di C.R.; ha disposto la prosecuzione della causa per la quantificazione dell’esatto ammontare dei crediti reciproci tra committente e appaltatrice.

2.1. Rigettate le eccezioni preliminari formulate dagli appellanti COGEIM e L., la Corte territoriale ha rilevato che il giudizio di primo grado, interrotto per morte del difensore di COGEIM e di L., non era stato riassunto nei confronti di C.R., e pertanto ne ha dichiarato l’estinzione.

2.2. Nel merito, ricostruita la vicenda dei lavori appaltati anche sulla base della CTU, la Corte d’appello ha escluso come già il Tribunale – la responsabilità dell’ing. R. e della subappaltatrice società Edilpali per la sospensione dei lavori, ed ha confermato che la garanzia prestata da Lloyd Internazionale non poteva ritenersi estesa alle pattuizioni contenute nell’atto integrativo 22 luglio 1983, che aveva carattere novativo e non era stato portato a conoscenza della compagnia di assicurazione.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza l’avv. P.F. in qualità di commissario giudiziale liquidatore di COGEIM srl sulla base di dieci motivi. Resistono con unico controricorso Il Mulino srl in liquidazione e R.G. e con autonomo controricorso UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria Sai spa, incorporante di Compagnia di Assicurazioni di Milano spa). Non hanno svolto difese in questa sede Edilpali srl, C.R. e L.G.. Il ricorso, già fissato per la decisione nella camera di consiglio del 12 luglio 2018, è stato rinviato alla pubblica udienza. I controricorrenti Il Mulino srl e R.G. hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione della L. n. 246 del 1991, art. 3, nonchè degli artt. 18,19,20 e 31 c.p.c. e si ripropone l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per incompetenza funzionale del Tribunale di Messina, essendo competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, istituito con L. n. 246 del 1991, ed entrato in funzione nella pendenza del giudizio di primo grado. Il ricorrente assume che il giudizio introdotto dalla società Il Mulino appartenesse alla competenza di quest’ultimo Tribunale e che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, non soccorreva l’art. 33 c.p.c., in quanto nessuno degli altri soggetti convenuti in giudizio (oltre a CO.GE.IM.), e cioè i sigg. L. e C. risiedeva nel circondario del Tribunale di Messina.

1.2. La doglianza è inammissibile.

La Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di nullità per incompetenza del Tribunale di Messina sul rilievo che l’istituzione del Tribunale di Barcellona P.G. risultava ininfluente a fronte della disposta riunione, per cumulo oggettivo e soggettivo, della causa promossa da Il Mulino a quella in precedenza promossa da CO.GE.IM. e correttamente incardinata dinanzi al Tribunale di Messina.

La parte ricorrente non si confronta con la ratio decidendi appena richiamata – in particolare, non chiarisce la ragione in base alla quale l’effetto che deriva dall’applicazione dell’art. 33 c.p.c., non potrebbe continuare ad operare a seguito dell’istituzione di nuovo tribunale – e ciò comporta l’inammissibilità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo (ex multis, Cass. 24/09/2018, n. 22478; Cass. 31/08/2015, n. 17330; Cass. 11/01/2005, n. 359).

2. Con il secondo motivo è denunciata nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 169 c.p.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c. e si contesta l’omesso esame terzo motivo appello, con il quale era stata denunciata l’irritualità della ricostruzione dei fascicoli di parte e l’illegittima acquisizione di documenti.

3. Con il terzo motivo è denunciata nullità della sentenza come conseguenza della violazione degli artt. 169 e 115 c.p.c. e si contesta la mancata sospensione giudizio primo grado in attesa del rinvenimento dei fascicoli di parte.

3.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè pongono questioni relative alla ricostruzione dei fascicoli di parte, sono inammissibili.

La ricorrente non chiarisce la decisività delle asserite violazioni di legge, intesa come attitudine ad invalidare la sentenza d’appello, con la conseguenza che le questioni poste risultano astratte dal contesto decisionale.

4. Con il quarto motivo è denunciata nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 115 c.p.c., avuto riguardo al rigetto della domanda di responsabilità professionale proposta nei confronti dell’ing. R..

5. Con il quinto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione 1669 c.c. e si contesta l’esclusione della responsabilità a carico dell’ing. R., quale progettista dell’opera.

6. Con il sesto motivo è denunciata nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 115 c.p.c. e si contesta l’apparenza della motivazione con la quale è stata rigettata la domanda proposta da COGEIM nei confronti della subappaltatrice Edilpali srl.

7. I motivi sono in parte infondati e in parte inammissibili.

7.1. Non sussiste il vizio dedotto nel quarto e nel sesto motivo sub specie di carenza assoluta ovvero apparenza della motivazione. E’ vero, infatti, che la Corte d’appello ha argomentato, sia pure in modo assai sintetico, il rigetto delle domande proposte nei confronti del progettista e direttore dei lavori e della società subappaltatrice, e ciò, in assenza di una contromotivazione sul fatto che ne dimostri la radicale inadeguatezza, impedisce la configurazione della violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, rimanendo esclusa la rilevanza del deficit motivazionale sotto il profilo della sufficienza (ex multis, a partire da Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053).

7.2. Risulta inammissibile il quinto motivo di ricorso, perchè ancora una volta la ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia che le difficoltà tecniche emerse nel corso dei lavori erano imputabili alla situazione del terreno, che il progetto redatto dal R. era corredato da relazione geologica che descriveva dettagliatamente le condizioni del terreno, e che non erano emerse carenze del progetto R., nè sussisteva culpa in vigilando del predetto che svolgeva anche funzione di direttore dei lavori (pag. 12 della sentenza).

A fronte di tale argomentazione, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1669 c.c., senza spiegare come, nella situazione concreta, sarebbe stato possibile ritenere responsabile il progettista R. ai sensi della citata norma.

8. Con il settimo motivo è denunciata nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1230,1231 c.c. e si contesta il rigetto della domanda proposta da COGEIM nei confronti della compagnia di assicurazione.

8.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. La Corte d’appello ha ritenuto che l’accordo integrativo 22 luglio 1983 fosse novativo, con conseguente inopponibilità alla compagnia di assicurazione che non era stata edotta. Per impugnare adeguatamente la decisione sul punto, la ricorrente avrebbe dovuto riportare il testo contrattuale e quello dell’accordo integrativo, e quindi censurare l’interpretazione data dalla Corte d’appello, indicando quali canoni ermeneutici fossero stati violati.

9. Con l’ottavo motivo è denunciata nullità della sentenza e violazione degli artt. 91 e 293 c.p.c. e si contesta la statuizione di condanna degli appellanti COGEIM e L. al rimborso delle spese di lite del giudizio di appello in favore di Edilpali srl. La società subappaltatrice aveva depositato la comparsa di costituzione e di risposta in data 23 gennaio 2013, cinque giorni prima dell’udienza collegiale del 28 gennaio 2013, alla quale la causa era stata inviata dopo la precisazione delle conclusioni avvenuta in data 17 febbraio 2012, e pertanto non risultava costituita in giudizio.

9.1. Il motivo è fondato e va accolto.

L’art. 293 c.p.c., sia nel testo previgente sia in quello attuale, consente alla parte contumace di costituirsi in giudizio in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Nella specie, risulta confermato dall’esame degli atti indicati in ricorso e reso possibile dalla natura processuale del vizio denunciato, che Edilpali srl non era costituita all’udienza di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che il giudice d’appello non poteva procedere alla liquidazione delle spese in suo favore.

10. Con il nono motivo è denunciata nullità della sentenza e violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e si contesta la condanna degli appellanti COGEIM e L. al rimborso delle spese del giudizio di appello in favore di C.R., nei cui confronti gli appellanti non avevano svolto domande, mentre gli avevano notificato l’atto di appello a fini di litis denuntiatio, sicchè non sarebbe configurabile la soccombenza.

10.1. La doglianza è infondata.

L’individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, con il comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero dandovi inizio o resistendovi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi, e che debba qualificarsi tale in relazione all’esito finale della controversia (ex multis, Cass. 30/03/2010, n. 7625; Cass. 30/05/2000, n. 7182).

11. Con il decimo motivo è denunciata nullità della sentenza e violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c. e si contesta, subordinatamente all’erroneità della sentenza impugnata, la statuizione di condanna degli appellanti COGEIM e L. al rimborso delle spese in favore degli appellati R., Milano Assicurazioni spa, Edilpali srl.

11.1. Il motivo è rigettato con riferimento alla condanna alle spese in favore degli appellati R. e Milano Assicurazioni, mentre rimane assorbito nell’accoglimento dell’ottavo motivo con riferimento alla condanna alle spese in favore di Edilpali srl.

12. L’accoglimento dell’ottavo motivo comporta la cassazione in parte qua della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito di eliminazione della condanna alle spese in favore di Edilpali srl.

13. Al rigetto dei rimanenti motivi segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’ottavo motivo di ricorso, assorbito il decimo limitatamente alla posizione di Edilpali s.r.l., rigetta nel resto il ricorso e, decidendo nel merito in relazione al motivo accolto, elimina la statuizione di condanna alle spese in favore di Edilpali srl; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti Il Mulino s.r.l. in liquidazione e R.G., che liquida in complessivi Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, e UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a., che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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