Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27922 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4793/2007 proposto da:

P.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GOZZADINI 30, presso lo studio dell’avvocato PROSPERINI Alberto, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FATA FONDO ASSICURATIVO AGRICOLTORI S.P.A. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato GELLI Paolo, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI S.P.A., A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 406/2006 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

10/01/2006 R.G.N. 28222/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato ENZO GIARDIELLO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata P.I. proponeva appello avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Roma condannava A.M. e la F.A.T.A. Assicurazioni in solido al risarcimento della metà dei danni sofferti dalla P., ritenuta la corresponsabilità dei conducenti coinvolti, in seguito ad un incidente stradale verificatosi il (OMISSIS). In esito al giudizio il Tribunale di Roma rigettava l’impugnazione con sentenza depositata in data 10 gennaio 2006.

Avverso la detta sentenza la P. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste la FATA Assicurazioni. Il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rilevata la tardività della notifica, alla ricorrente, del controricorso presentato dalla F.A.T.A.. A riguardo, è utile evidenziare che, in base al dettato dell’art. 370 c.p.c., la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, deposito che a sua volta secondo la previsione dell’art. 369 c.p.c., deve essere effettuato nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Ciò premesso, considerato che il ricorso è stato notificato, in data 15 gennaio 2007 – con conseguente scadenza ai fini del deposito venti giorni dopo – e che il controricorso è stato notificato alla P. il 30 marzo 2007 successivo, risulta con tutta evidenza la tardività cui si fatto cenno con la conseguenza che, in difetto di tempestiva notifica del controricorso, alla F.A.T.A. Assicurazioni era consentito soltanto partecipare alla discussione orale, attività che peraltro è stata svolta.

Passando all’esame dell’unica doglianza, svolta dalla ricorrente, articolata per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, deve osservarsi che la stessa si fonda sulla considerazione che il Tribunale avrebbe completamente omesso di portare la sua attenzione su alcune circostanze di fatto, indicate nell’atto di appello, che gli avrebbero consentito di rimuovere i contrasti a suo avviso presenti nelle deposizioni testimoniali, così da escludere il ritenuto concorso di colpe. In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato che il conducente della vettura di essa ricorrente aveva repentinamente frenato, il che non avrebbe fatto se l’altra vettura fosse stata effettivamente ferma come era stato riferito da uno dei testi, nè avrebbe considerato che l’auto dell’ A., all’atto della collisione, doveva essere oltre la mezzeria, e non più indietro, per l’ovvia presunzione che era lì finita a causa dell’urto ricevuto che le aveva causato uno spostamento all’indietro.

La censura è inammissibile. A riguardo, occorre premettere che per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità. Inoltre, l’oggetto del mancato esame, da parte del giudice deve essere costituito da elementi probatori, ovvero da precise circostanze di fatto emerse con certezza dalla compiuta istruttoria e non da mere illazioni dell’impugnante, fondate sulla sua particolare valutazione delle risultanze processuali, come è avvenuto nel caso di specie.

Ciò premesso, deriva l’inammissibilità della doglianza in esame in quanto, nella specie, la ricorrente pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, mira nella sostanza delle cose ad una nuova valutazione delle risultanze di fatto, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere l’attendibilità della ricostruzione dei fatti e la loro valutazione, così come compiute dal giudice del merito.

Ne consegue che il ricorso per cassazione in esame deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, le quali vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della tardiva proposizione del controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in Euro 900,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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