Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27922 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. I, 07/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 07/12/2020), n.27922

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 5685/2019 proposto da:

K.I., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MASSIMO CORNACCHIONE, e ROCCO BARBATO, giusta procura

speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 3122/2018,

depositata in data 15.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21.10.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

K.I. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Venezia aveva respinto l’appello proposto con citazione avverso l’ordinanza emessa in data 14.6.207 dal Tribunale di Venezia in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero dell’Interno, per via telematica, ad indirizzo PEC estratto dall’elenco IPA;

1.2. ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis, comma 1, “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”; in base al successivo art. 11, “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica.”; il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-ter, conv. con modif. in L. 17 dicembre 2012, n. 221, siccome introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19 e modificato, nella versione applicabile ratione temporis, dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lett. a), conv. con modif. in L. 11 agosto 2014, n. 114, definisce quali sono l’pubblici elenchi “ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile”;

1.3. nella specie, la notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quelli risultante dal pubblico elenco di cui al citato art. 16-ter (in particolare: il registro IPA), al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 1 (cfr. Cass. nn. 5652/2019, 13224/2018);

1.4. è quindi ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata.

PQM

La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione al Ministero dell’Interno, da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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