Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27921 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27921 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 23716-2007 proposto da:
ORTO CARLO (c.f. ROICRL25S24H703W), elettivamente
domiciliato

in ROMA,

VIA CIPRO 46,

presso

l’avvocato NOSCHESE VINCENZO, rappresentato e

Data pubblicazione: 13/12/2013

difeso da sè medesimo unitamente all’avvocato
FRASCA RAFFAELE, giusta procura a margine del
2013

ricorso;
– ricorrente –

1542
contro

COMELLA CORRADINO

(C.F.

CMLCRD50B14A512Y),

in

1

proprio e nella qualità di erede di FREDA VIRGINIA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 9, presso l’avvocato MASTROCOLA ANTONELLA,
rappresentato e difeso dagli avvocati MANCUSO
DOMENICO, ARNONE ANNA TERESA, giusta procura a

– controri corrente contro

RUBINO BIANCA, C.E.P.E.C. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –

avverso la sentenza n.

761/2006 della CORTE

D’APPELLO di SALERNO, depositata il 23/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/10/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA ACIERNO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

margine del controricorso;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Salerno,
dichiarava l’inammissibilità della domanda di revocazione
della sentenza resa dalla medesima Corte, n. 481 del 2004,
depositata il 16/6/2003. L’attore in revocazione Carlo

Orio aveva dedotto l’esistenza di fatti nuovi successivi
alla pronuncia revocanda consistenti nella scoperta della
mancata trasmissione al P.M., da parte del giudice di
primo grado di un diverso procedimento pendente tra alcune
delle parti del giudizio che aveva dato luogo alla
sentenza predetta, degli atti relativi alla sottrazione di
una quietanza liberatoria, contenente la rinuncia ad ogni
giudizio civile e penale contro quest’ultimo rilasciata da
Francesco Cornelia, ovvero da colui che aveva agito, in
qualità di creditore nei confronti del ricorrente. Attesa
la decisività del fatto nuovo veniva formulata la domanda
di revocazione ex art. 395 n.1,2,3,4,5,6,cod. proc. civ.
Nel corso del procedimento veniva rigettata un’istanza di
ricusazione formulata dall’attore nei confronti prima di
due e successivamente di un solo componente del Collegio
giudicante oltre che essere dichiarata inammissibile la
reiterazione dell’istanza medesima formulata nella
comparsa conclusionale.
A sostegno della declaratoria d’inammissibilità la Corte
d’Appello preliminarmente ha ribadito che l’istanza di
ricusazione formulata in comparsa conclusionale costituiva
3

una mera reiterazione della precedente e conseguentemente
doveva ritenersi inammissibile.
Nel merito la Corte ha rilevato la tardività della
proposta revocazione in ordine a tutti i motivi dedotti.
Con riferimento alle ipotesi di revocazione di cui ai n. 4

e 5 dell’art. 395 cod. proc. civ., trattandosi di motivi
assoggettati agli ordinari termini d’impugnazione, il
termine di trenta dalla notificazione della sentenza
(18/11/2003), risultava ampiamente decorso rispetto alla
notificazione della domanda di revocazione(13/9/2004). Con
riferimento ai motivi di cui ai n.1,2,3, 6 dell’art. 395
cod. proc. civ., il termine iniziava a decorrere dal
giorno della scoperta del dolo, della falsità o della
collusione o del recupero del documento o del passaggio in
giudicato la sentenza di accertamento del dolo del
giudice. Nella specie il fatto nuovo consistente nella
mancata trasmissione degli atti al P.M. per la asserita
sottrazione di un documento rilevante nel corso del
procedimento n. 2381 del 1997, era del tutto conoscibile
fin dalla lettura della sentenza che concludeva tale
procedimento nella quale veniva dato atto
dell’impossibilità di prendere in considerazione il
predetto documento, o, al massimo, entro il termine per
l’impugnazione della pronuncia in questione, relativa al
giudizio nel quale si era lamentata la sottrazione del
documento. Al riguardo, aggiungeva la Corte d’Appello la
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successiva proposizione della querela, doveva reputarsi
inidonea a spostare il dies a quo del decorso del termine
decadenziale per la proposizione della domanda di
revocazione.
Doveva inoltre escludersi il dolo del giudice per la

mancanza di una sentenza di accertamento passata in
giudicato.
La tardività peraltro secondo la Corte d’Appello derivava
anche dalla mancata indicazione specifica delle date in
cui si era avuta la conoscenza dei fatti che legittimavano
la revocazione straordinaria. Tale indicazione risultava
del tutto omessa nella specie, tanto piu’ che non era
indicato in base a quali circostanze l’attore fosse venuto
a conoscenza della circostanza posta a base della domanda
di revocazione.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso Carlo Orio,
affidandosi a due motivi. Ha resistito Comella che ha
altresì depositato memoria ex art.x 378 cod. proc. civ.
Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 52 cod. proc. civ. anche
sotto il profilo del vizio di motivazione per avere la
Corte d’Appello illegittimamente ritenuto tardiva
l’istanza di ricusazione formulata il 14/6/2006 e per aver
considerato

la

successiva

una

reiterazione

della

precedente non cogliendo che aveva un contenuto e un

5

destinatario diverso (Dr. Bartoli). Il motivo si chiude
con quesito di diritto.
Il motivo è manifestamente inammissibile in quanto
formulato in difetto radicale del requisito della
specificità non essendo possibile verificare né il

contenuto né il destinatario delle due istanze di
ricusazione, (non allegate né prodotte ai sensi dell’art.
369 cod. proc. civ.) al fine di valutare la fondatezza
delle censure di tardività e duplicazione contenute nella
sentenza impugnata. Peraltro deve aggiungersi che la parte
del ricorso qualificata dal ricorrente come quesito di
diritto (pag. 5 del ricorso parte tra virgolette) non
appare coerente con la censura formulata, per assoluta
genericità della formulazione. Infine, in ordine al
– meramente dedotto vizio di motivazione manca integralmente
la sintesi di fatto richiesta a pena d’inammissibilità
dall’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis
applicabile.( tra le più recenti, Cass.12248 del 2013;5858
del 2013).
Nel secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa
applicazione art. 395 1,2,3,6, e 326 cod. proc. civ.
nonché il vizio di motivazione in ordine all’erronea
valutazione di tardività della domanda di revocazione
formulata nella sentenza impugnata. Osserva al riguardo la
parte ricorrente che non avrebbe potuto conoscere nei
tempi indicati dalla sentenza la circostanza della mancata
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trasmissione degli atti al p.m. per la mancanza dell’atto
di transazione e quietanza del Cornelia, trattandosi di
passaggi endoprocedimentali non pubblici e di aver
provveduto a proporre ricorso per revocazione
tempestivamente dopo la scoperta del fatto avvenuta

soltanto con la notifica dell’atto di citazione avvenuto
in data 18/9/04 e 22/10/04 e 14/9/04.
Il motivo è manifestamente inammissibile, per le medesime
ragioni sopra indicate. Il difetto di specificità è
radicale in ordine agli atti dai quali, con la scoperta
del fatto nuovo, doveva decorrere il termine per la
revocazione. Il quesito di diritto (pag. 8 parte tra
virgolette) contiene una ricostruzione soggettiva e
cronologica dei fatti, del tutto inconferente rispetto al
parametro di cui all’art. 366 bis, cod. proc. civ. Come
per il primo motivo manca la sintesi del fatto richiesta
dall’art. 366 bis cod. proc. civ. ultima parte rispetto a
tale specifica censura.
All’inammissibilità

integrale

del

ricorso

consegue

l’applicazione del principio della soccombenza in ordine
alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente
al pagamento delle spese di lite del presente procedimento
in favore del contro ricorrente liquidate in E 10000 per
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compensi, oltre E 200 per esborsi ed oltre IVA ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18

ottobre 2013

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