Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27921 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 07/12/2020), n.27921

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13462-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS), in persona del Ministro oro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

U.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CLAUDIO MASSIMO ORIOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Potenza, confermando la sentenza resa dal Tribunale della stessa città, ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, diretto a sentir dichiarare l’illegittimità del mancato computo del servizio pre ruolo reso da U.R., insegnante di sostegno, ai fini dell’accoglimento della domanda di mobilità per l’anno scolastico 2017/2018, valevole per il passaggio dal posto di sostegno al posto “comune”;

la Corte territoriale ha affermato che il differimento del termine dal settembre 2017 al settembre 2018, stabilito dal Ministero al fine di consentire alla docente la necessaria permanenza per almeno cinque anni sul posto di sostegno di ruolo (in adempimento dell’obbligo di legge di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 127, comma 2), ha causato nei confronti della stessa una discriminazione per violazione della normativa Europea in materia di parità di trattamento del lavoro a tempo determinato;

il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha chiesto la cassazione della sentenza affidando le sue ragioni ad un unico, articolato motivo;

U.R. ha opposto difese;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico articolato motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il Ministero ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 127; della Clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE”;

afferma che nel caso in esame vi sarebbero valide ragioni per affermare la legittimità dell’obbligo di permanenza su posto di sostegno per almeno cinque anni dall’immissione in ruolo, così come previsto dal D.Lgs. n. 297 del 1994;

la diversa disposizione riguardo ai docenti di sostegno rispetto a quelli impiegati su posti d’insegnamento “comuni” troverebbe fondamento sia nelle caratteristiche peculiari dell’insegnamento sia nelle caratteristiche dell’utenza cui lo stesso si rivolge;

con la previsione di un obbligo di permanenza di cinque anni sul ruolo di sostegno, il legislatore avrebbe inteso determinare un bilanciamento tra il diritto alla mobilità degli insegnanti e il diritto dei minori diversamente abili di poter avvalersi di un servizio di rilevanza costituzionale reso possibile dall’esistenza di un organico di insegnanti a tal uopo specializzati;

il ricorrente critica la sentenza gravata per avere, quest’ultima, ribaltato il criterio di bilanciamento prescelto dal legislatore;

la decisione si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro la quale, seppure prevede in linea generale la parificazione dei criteri di calcolo del periodo di anzianità di servizio tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, lascia comunque spazio alla individuazione, da parte del legislatore nazionale, di norme derogatorie che legittimano l’applicazione di criteri diversificati in tema di durata dell’anzianità, qualora fondati su ragioni “oggettive”;

la questione sollevata non trova precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte;

la decisione sul punto riveste rilievo nomofilattico;

non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la decisione in adunanza camerale la Corte rimette la causa alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione non sussistendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c. per la decisione in adunanza camerale.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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