Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27920 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. II, 31/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 31/10/2018), n.27920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15081/2016 proposto da:

C.A., in proprio e quale liquidatore e legale

rappresentante della Soc. ASSISERVICES s.a.s. di C.A.

C. in liquidazione, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL CORSO

101, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MARIA MORMINO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. (già Ticino Assicurazioni

S.p.A.), elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 16/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza depositata in data 16/01/2016 la corte d’appello di Palermo, in riforma di ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. e successiva sentenza rese dal tribunale di Palermo, ha rideterminato in Euro 1.089.903,21 la somma a titolo di risarcimento del danno cui la Axa MPS Assicurazione Danni s.p.a. (di seguito Axa) era stata condannata a corrispondere alla Assiservices s.a.s. di C.A. e C., dalla quale detrarsi quella già corrisposta maggiorata di rivalutazione e interessi legali dalla data dell’esborso a quella della sentenza;, ha condannato l’Axa a corrispondere ad C.A. personalmente la somma di Euro 99.466,22 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale; ha rideterminato in Euro 180.000 la somma da corrispondersi dalla Axa ad C.A. personalmente a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi compensativi sulla stessa, devalutata al 21/9/1989 e rivalutata di anno in anno da tale data a quella della sentenza, con precisazione che dalla somma finale è a decurtarsi quella già corrisposta dall’Axa maggiorata della rivalutazione e degli interessi legali dalla data dell’esborso a quella della sentenza; con conferma delle residue statuizioni delle impugnate ordinanza e sentenza e con condanna dell’Axa alle spese; tanto in relazione all’illegittima revoca di mandato di agenzia, quale accertata, in via definitiva da sentenza di questa corte di cassazione;

avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione la Assiservices s.a.s. di C.A. e C. in liquidazione e C.A. in persona propria, articolando tre motivi; ha resistito la Axa MPS Assicurazioni Danni s.p.a. con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie, avendo la ricorrente altresì depositato una “memoria aggiunta” in data 2 luglio 2018.

Diritto

CONSIDERATO

che:

è inammissibile il primo motivo con cui la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,2045e 2056 c.c., nonchè “errata valutazione del merito della controversia” e “vizio di motivazione per disparità di trattamento e contraddittorietà manifesta”, dolendosi nella sostanza della circostanza che la corte di merito abbia riconosciuto sul danno gli interessi e la rivalutazione monetaria dal marzo 1995 e non dalla data dell’illecito, cioè dal 21 settembre 1989;

al di là, infatti, della non riconducibilità ai parametri di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, di alcune doglianze ricomprese nel motivo di ricorso (in particolare, non essendo ammessa alcuna doglianza circa l’errata valutazione del merito della controversia, ed essendo stato novellato il n. 5 dell’art. medesimo, con riduzione al minimo costituzionale dell'”omesso esame” del controllo sulla motivazione), per quanto attiene alla parte del motivo con cui si deduce violazione di norme di diritto sostanziale, il motivo stesso non si fa carico di indicare la statuizione della sentenza impugnata concretamente ritenuta lesiva; da altro punto di vista, comunque collegato all’inidonea formulazione del motivo, il mezzo stesso non si confronta con la ratio decidendi addotta dalla corte territoriale, la quale, pur affermando la natura di debito di valore della posta risarcitoria (p. 16 della sentenza), ha condiviso l’operazione del tribunale di rivalutazione della somma spettante alla Assiservices s.a.s. “dal 1995 e non dalla data dell’illecito, giacchè il danno era stato quantificato in termini monetari rapportati a quell’epoca” (p. 17); in altre parole, la sentenza si è fatta carico della problematica della rivalutazione, raccordando una somma già rivalutata dalla data della prima rivalutazione sino alla pronuncia; ma di ciò la censura inammissibilmente non ha tenuto conto;

è parimenti inammissibile il secondo motivo, con cui si deduce nullità ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su una domanda, identificando quest’ultima nell’ulteriore dovuto risarcimento (del) danno subito… dal 26 aprile 1995 (data del provvedimento assolutorio dell’ISVAP) in poi, danno non valutato dal c.t.u.”, essendo stato il danno stesso unicamente individuato col periodo tra l’illecita revoca in data 21 settembre 1989 e il 26 aprile 1995, data dell’archiviazione del procedimento disciplinare;

il motivo è innanzitutto privo di specificità, in quanto non indica) effettuando le dovute trascrizioni (se non richiamando, appunto genericamente, un non ben chiaro allegato 8 riferito alla documentazione di primo e secondo grado del giudizio), le precise espressioni con le quali il danno in questione sarebbe stato oggetto di domanda; in secondo luogo poi, fermo che va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri la pronuncia che su essa ha emesso il giudice del merito e che solo nel primo caso si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c., va affermato che, stante il carattere strutturalmente unitario del diritto al risarcimento del danno, inesattamente la parte ricorrente deduce quale omessa pronuncia una doglianza in ordine alla individuazione eventualmente erronea del contenuto di una domanda comunque esaminata; vizio quest’ultimo che può integrare una violazione di legge o un omesso esame di fatto decisivo, non dedotti nel caso di specie;

è infine inammissibile anche il terzo motivo, con cui si ripropongono le censure di cui al primo motivo, cui viene aggiunta anche quella di “omissione di elementi decisivi della controversia (art. 112 c.p.c.)”; si lamenta, quanto alla statuizione contenuta nella sentenza impugnata per cui dal quantum risarcitorio va detratta la somma ricevuta in forza dell’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., “maggiorata della rivalutazione e degli interessi legali”, che la rivalutazione “non è dovuta… perchè la società ha ricevuto… soltanto la sorte”; “analogo pagamento non percepito si riscontra nella liquidazione dei danni al signor C.”;

al riguardo, ribadito quanto sopra detto circa l’inammissibilità di parti della doglianza per non riconducibilità ai parametri di legge, rilievo questo che deve estendersi all’altra peculiare deduzione di “omissione di elementi decisivi della controversia”, può notarsi come il motivo non paia confrontarsi con la statuizione impugnata (p. 18 della sentenza) da cui si evince che la somma da decurtarsi corrisponde a “quella già corrisposta” “maggiorata di rivalutazione e interessi legali”; non trattasi quindi di restituzione di somme, ma di contabilizzazione a deconto di quanto già corrisposto, a fronte di somme rivalutate all’attualità; se sulle somme già a suo tempo corrisposte non fossero conteggiati rivalutazione e interessi, i quali invece sono conteggiati sul totale risarcitorio, si verificherebbe una duplicazione di liquidazione limitatamente agli accessori;

in definitiva il ricorso va rigettato, regolandosi le spese secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il,ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 10.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell’ art. 13 cit., comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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