Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27920 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27920

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4179/2007 proposto da:

I.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato PALMERI

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIAZZA Giuseppe giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1986/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/12/2005 R.G.N. 2763/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.G. convenne in giudizio la Reale Mutua di Assicurazione, quale impresa designata dalla Consap, Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito di un sinistro a suo avviso cagionato da un’auto rimasta ignota.

La convenuta contestava le pretese attrici e sosteneva la carenza di prova circa lo svolgimento dei fatti come prospettati dall’ I..

Il Tribunale di Novara rilevava che la versione dei fatti esposta dall’attuale ricorrente, circa la presenza di un’auto pirata il cui comportamento avrebbe provocato l’uscita di strada dello stesso I., non trovava conferma nelle prove espletate nel corso dell’istruttoria.

Rilevava altresì il Tribunale che il conducente aveva omesso di allacciare le cinture di sicurezza, riportando lesioni personali esclusivamente riconducibili a tale omissione e quindi, ex art. 1227 c.c., alla condotta dello stesso richiedente.

Per le predette ragioni il Tribunale rigettava la domanda attrice.

Proponeva appello I.G. lamentando che il Tribunale avesse ritenuto inattendibile il teste escusso; che avesse erroneamente considerato i danni fisici da lui stesso riportati come riconducibili al mancato uso delle cinture di sicurezza; che la c.t.u. fosse stata riduttiva nel valutare le conseguenze lesive e i postumi fisici e psichici da lui subiti.

La Corte d’Appello di Torino respingeva l’appello proposto dall’ I. e lo condannava a rimborsare alla Reale s.p.a. le spese processuali del grado.

Propone ricorso per cassazione I.G. con un unico motivo.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Con l’unico motivo del ricorso I.G. denuncia “Per la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ossia per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia che determina nullità della sentenza”.

I giudici di appello, secondo parte ricorrente, hanno fondato il loro convincimento sul presupposto che l’appellante non avrebbe replicato, in chiave critica, su un punto focale della pronuncia del Tribunale di Novara (il quale, a sua volta, avrebbe respinto le domande attoree per mancanza di prove) facendo sì che tale punto decisivo delle sentenza di primo grado acquistasse efficacia di cosa giudicata.

Si sostiene in tal senso che la Corte d’Appello di Torino non solo ha dedotto la presunta inattendibilità del teste B., ma ha persino omesso di fornire adeguata motivazione.

In altri termini, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto spiegare perchè, a suo avviso, taluni elementi si pongono in contraddizione con la dinamica del sinistro rassegnata dall’attore e perchè tali elementi facciano venire meno l’attendibilità del teste B..

Il motivo è infondato.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 18 marzo 2011, n. 6288).

L’impugnata sentenza non presenta alcuna contraddizione e svolge una approfondita analisi delle tesi sostenute dall’ I. e delle dichiarazioni rese dal teste escusso rilevandone le contraddizioni relativamente alle modalità del sinistro.

Si tratta di considerazioni di fatto sviluppate in modo giuridicamente e logicamente corretto che in questa sede non è dato sindacare.

In tal senso, secondo la sentenza, manca la prova che la fuoriuscita di strada fu dovuta ad un’auto pirata.

Parte ricorrente invece, attraverso la critica della motivazione richiede sostanzialmente una diversa ricostruzione della fattispecie concreta.

In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

In assenza di attività difensiva di parte intimata non v’è luogo a disporre sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e non dispone sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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