Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27920 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27920 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 16285-2008 proposto da:
CURATELA

DEL

FALLIMENTO

BE-ON

S.R.L.

IN
(4\

LIQUIDAZIONE,
GIOVANNI

in persona del Curatore dott.
FALCHI

PICCHINESI,

elettivamente

Data pubblicazione: 13/12/2013

domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso
l’avvocato MANFREDINI ORNELLA, che la rappresenta e
2013
1507

difende unitamente all’avvocato CORSINI RICCARDO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

1

BE-SAFE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 03302230960),
in

persona

del

Liquidatore

pro

tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 71, presso l’avvocato BELLUCCI MAURIZIO, che
la rappresenta e difende, giusta procura in calce

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1119/2007 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/10/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato BELLUCCI
MAURIZIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

al controricorso;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Oggetto della controversia è l’impugnazione proposta dal fallimento Be-On s.r.l. del lodo arbitrale pronunciato il 18 marzo 2003, che aveva accolto la domanda propo-

forza di clausola compromissoria contenuta nel contratto di
affitto di rami d’azienda stipulato tra le parti. La cessionaria Be-Safe s.r.l. avendo scoperto la mancanza degli
elementi del personale e del pacchetto clienti, considerati
nella fase delle trattative presupposti fondamentali per la
conclusione del contratto, non aveva pagato i canoni convenuti, e aveva promosso la procedura arbitrale prevista dal
contratto. A causa dell’intervenuto fallimento della società Be-On, l’arbitro di questa era stato nominato dagli organi della procedura. Il lodo, accogliendo la domanda proposta dalla Be-Safe s.r.1., aveva annullato il contratto
per errore essenziale e riconoscibile, ex artt. 1427 e 1420
c.c., e aveva condannato il fallimento al risarcimento dei
danni.
2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza 21 aprile 2007, ha respinto l’impugnazione, dichiarando generica,
in relazione alle ipotesi normative di errores in procedendo di cui ai numeri 7 e 9 dell’art. 829 primo co. c.p.c., e
pertanto inammissibile, la censura per inosservanza delle
forme del giudizio, con riferimento alla “mediocre condu3

sta nei suoi confronti dalla società Be-Safe s.r.1., in

zione dell’intero procedimento” che risulterebbe dalla
“semplice lettura degli atti processuali”; e inammissibile
la censura di omessa pronuncia sull’eccezione d’improponibilità della domanda alternativa di annullamento del contratto per dolo, perché tardivamente formulata da Be-Safe.
Per la cassazione della sentenza, non notificata,

ricorre il Fallimento Be-On s.r.l. per un unico motivo.
Be-Safe s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso, censurando l’impugnata sentenza per non
aver dichiarato d’ufficio improcedibile la domanda della
Be-Safe s.r.l. di condanna del fallimento al risarcimento
dei danni, in violazione degli artt. 52 e 92 1. fall., propone il quesito di diritto se ogni credito verso il fallimento non debba essere accertato nella sede concorsuale
propria, e cioè davanti al giudice delegato.
5. La questione, dichiarata inammissibile dalla corte
d’appello perché tardivamente proposta, è riproposta nel
presente giudizio di legittimità, con l’argomento che
l’improcedibilità della domanda dovrebbe essere dichiarata
d’ufficio dal giudice. Nel caso in esame, tuttavia, si
trattava di un giudizio d’impugnazione di lodo arbitrale,
che ha la struttura dei giudizi di nullità. La corte
d’appello, investita dell’impugnazione del lodo, non giudi4

Il co
dr. Al

el. est.
eccherini

3.

cava direttamente sulla domanda proposta davanti agli arbitri, e della quale oggi si prospetta l’improcedibilità,
bensì sulla domanda di nullità del lodo, per i motivi indicati nello stesso atto d’impugnazione.
6. Questa corte ha più volte chiarito il principio di

nel caso presente, che la rilevabilità d’ufficio della nullità dell’atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e trova applicazione soltanto quando la
nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea (nel caso dei giudizi d’impugnazione: della pretesa
della parte impugnante), non anche quando sia invece la
parte a chiedere la dichiarazione d’invalidità di un atto a
essa pregiudizievole, dovendo in tal caso la pronuncia del
giudice essere circoscritta alle ragioni d’illegittimità
denunciate dall’interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d’ufficio o – come nel caso in esame – tardivamente indicati (Cass. 4 novembre 2004 n. 21095; 27 giugno 2005 n. 13732, e succ. conf.).
7.

Nel caso di specie, il fallimento ricorrente,

nell’impugnare il lodo arbitrale che aveva accolto una domanda di condanna proposta contro la massa, aveva l’onere
di denunciarne, nello stesso atto d’impugnazione, la nullità sotto questo specifico motivo, mentre la corte d’appello

5

diritto più generale, del quale deve tenersi conto anche

non poteva dichiarare la nullità del lodo per un motivo
(accoglimento di una domanda improcedibile) diverso da
quelli posti a fondamento dell’impugnazione, e solo successivamente prospettato.
8.

In conclusione il ricorso è respinto. Le spese del

bente, e sono liquidate come in dispositivo.
P. q. m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi C 8.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre agli oneri di legge.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
giorno 16 ottobre 2013.

giudizio di legittimità sono a carico della parte soccom-

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