Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27920 del 07/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 07/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 07/12/2020), n.27920
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25366-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO
SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– ricorrente –
contro
M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE, 23, presso lo studio dell’avvocato LUCA GARRAMONE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA PAOLA GENTILI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 874/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 26/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA
ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
La Corte d’appello di Roma confermava, con diversa motivazione, la decisione del giudice di primo grado che aveva accertato l’insussistenza della pretesa creditoria dell’Inps nei confronti di M.D., derivante dal preteso obbligo del predetto di iscrizione alla Gestione separata quale ingegnere svolgente attività di lavoro subordinato;
la Corte riteneva rilevante, ai fini del computo della prescrizione, in conformità alla più recente giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. 27950/2018), il momento in cui i contributi dovevano essere corrisposti e, trattandosi di contributi per l’anno 2008, il giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi (16 giugno 2009), sicchè la lettera pervenuta alla ricorrente il 17 giugno 2014 risultava successiva, sia pure per un giorno, alla maturazione del termine di prescrizione quinquennale;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di unico motivo;
resiste M.D. con controricorso;
entrambe le parti hanno prodotto memorie;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c. della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 – art. 31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 e del D.P.C.M. 4 giugno 2019, per non essere stato considerato che il termine per il versamento dei contributi era stato prorogato al 1/7/2009, rilevando che lo slittamento del termine determina la tempestività dell’atto interruttivo;
considerato che analoghe questioni implicanti la rilevanza, in materia di contributi, del differimento del termine per effettuare il versamento, ai fini della maturazione della prescrizione contributiva (sia pure prospettata con riferimento allo slittamento del termine di pagamento dei contributi relativi all’anno 2010 con il D.P.C.M. pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15.5.2011), è stata ritenuta, da questa Corte, di valore nomofilattico e, di conseguenza, rimessa alla sezione ordinaria per la decisione alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c., (v. Cass., sez.VI, n. 7609 del 2020, 16582 del 2020);
che medesima statuizione va assunta in relazione alla presente causa, che va, pertanto, rimessa alla quarta sezione.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020