Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2792 del 06/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2792 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 17095-2015 proposto da:
DELL’UNTO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FONTEIANA 85, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA
BALSAMO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO
RUSSO, BRUNO CARBONE;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA DIFESA 80425650589, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso ‘AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente contro

Data pubblicazione: 06/02/2018

SCUOLA

SOTTUFFICIALI

DELL’AM “M. ANELLI ” di

CASERTA;
– intimata avverso la sentenza n. 1584/2015 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

RILEVATO
che, con sentenza del 26 febbraio 2015, la Corte di appello di
Napoli, pronunciando sull’impugnazione proposta da Mario Dell’Unto
nei confronti del Ministero della Difesa e della Scuola Sottufficiali A.M.
M. Anelli’, pur accertato il ricorso abusivo alla contrattazione a termine,
respingeva ogni richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente escludendo
la configurabilità di un danno in re ipsa;

che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Dell’Unto
affidato ad un unico motivo cui resiste il Ministero della Difesa con
controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis

cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Ministero ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.
in cui si ribadisce che il danno derivante dalla illegittima reiterazione di
contratti a termine può essere risarcito solo se provato ed insiste per il
rigetto del ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
CONSIDERATO

Ric. 2015 n. 17095 sez. ML – ud. 06-12-2017
-2-

NAPOLI, depositata il 26/02/2015;

che con l’unico motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli
artt. 2, comma 2, 36, comma 2 e 5, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165,
della clausola 5 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla
Direttiva 1999/70/CE in relazione al mancato riconoscimento di un
risarcimento del danno, richiamandosi l’orientamento espresso da

sanzione “ex lege” a carico del datore di lavoro per l’illegittimo ricorso
al contratto di lavoro a tempo detetininato;

che il motivo è fondato alla luce del principio secondo cui << Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della 1. n. 183 del 2010 e, quindi, nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 della 1. n. 604 del 1966>> (ex multis, Cass. n. 16095 del
02/08/2016; Cass. SU n. 5072 del 15/03/2016 alle cui motivazioni si
rimanda);

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va
accolto, l’impugnata sentenza cassata nella parte relativa al rigetto della
domanda di risarcimento del danno con rinvio alla Corte di Appello di
Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente
giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Ric. 2015 n. 17095 sez. ML – ud. 06-12-2017
-3-

questa Corte con riferimento ad cd. “danno comunitario” quale

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla
Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese
del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017

residente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA