Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2792 del 04/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 22/09/2010, dep. 04/02/2011), n.2792
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
V.A.;
– intimata –
avverso la decisione n. 32/20/08 della Commissione tributaria
regionale di Napoli, emessa l’11 marzo 2008, depositata il 17 marzo
2008, R.G. 1500/07;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2010 Generale
Dott. ABRITTI Pietro;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
rilevato che in data 3 giugno 2010 è stata depositata una relazione
che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei
fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:
Il relatore Cons. Giacinto Bisogni;
Letti gli atti depositati.
Fatto
OSSERVA
Quanto segue:
1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte della contribuente V.A., dell’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato il reddito IRPEF per il periodo di imposta 2000, in conseguenza della previa rettifica del reddito della s.a.s.
Interflora Fiori di D.G.B. di cui la V.è socia al 46%;
2. La CTP di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso mentre la CTR ha accolto l’appello della contribuente rilevando che l’accertamento nei confronti della società era stato annullato dalla stessa CTR della Campania;
3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione con i quali deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, rilevando la nullità della sentenza della CTR in quanto basata sulla mera constatazione della decisione nei confronti della s.a.s. e senza alcuna motivazione specifica sulla posizione soggettiva della nonchè sull’inammissibilità del ricorso dichiarata dalla CTP;
4. per consolidata giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. civ. SS. UU. n. 14815 del 4 giugno 2008), in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi;
siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio;
ritiene che pertanto sussistano i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio – per la dichiarazione di nullità del giudizio e la rimessione della causa davanti la C.T.P. di Napoli;
ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè deve dichiararsi la nullità del giudizio e disporsi la rimessione della causa davanti la C.T.P. di Napoli. Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità del giudizio e rimette la causa davanti la C.T.P. di Napoli. Spese dell’intero giudizio compensate.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011