Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27919 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4012/2007 proposto da:

C.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

presso la CANCELERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GRAMEGNA Mario giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI S.P.A., CA.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 61887/2005 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,

depositata il 29/11/2005, R.G.N. 2 8162/2 005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.U. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, Ca.Ma. per sentir dichiarare quest’ultimo unico responsabile del sinistro per cui è causa e per ottenere il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito del medesimo sinistro.

L’attore convenne anche la Sara Assicurazioni s.p.a., presso cui risultava assicurato lo stesso Ca., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in solido con quest’ultimo.

Il Ca. si costituiva alla prima udienza chiedendo il rigetto della domanda attrice e proponeva domanda riconvenzionale con la quale chiedeva a sua volta il risarcimento dei danni nei confronti del C..

Alla detta udienza era invece assente l’attore mentre non si costituiva la Sara.

Il Giudice dichiarava C.U. esclusivo responsabile del sinistro in oggetto e accoglieva la domanda del convenuto in riconvenzionale, Ca.Ma., nei confronti dello stesso C. condannando quest’ultimo al risarcimento dei danni in favore del primo.

Propone ricorso per cassazione C.U. con tre motivi.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Con il primo motivo del ricorso C.U. denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 181 c.p.c., comma 2; art. 290 c.p.c. e L. n. 990 del 1969, art. 22”.

Sostiene parte ricorrente che la mancata presenza dell’attore alla prima udienza di comparizione, lungi dal condurre alla declaratoria di contumacia dello stesso, ritualmente costituitosi, doveva dar luogo a conseguenze del tutto diverse, secondo l’art. 181 c.p.c., comma 2, che prevede la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo.

Il giudice ha invece portato avanti il giudizio procedendo alla disamina del merito, anzichè dichiararne l’estinzione secondo la lettera del predetto art. 181 c.p.c..

Dichiarata la contumacia si sarebbe dovuto provvedere alla notifica personale al C. della comparsa contenente la domanda riconvenzionale nonchè dell’interrogatorio formale deferitogli.

Tutto ciò non è invece avvenuto.

Infine parte ricorrente sostiene che è stato violato la L. n. 990 del 1969, art. 22.

Il motivo deve essere rigettato.

La mancata presenza dell’attore, regolarmente costituitosi, alla prima udienza di comparizione, è disciplinata dall’art. 181 c.p.c., comma 2, secondo il quale la richiesta di prosecuzione del giudizio può essere formulata dal convenuto a motivo dell’interesse che egli nutre alla pronuncia di rigetto nel merito della domanda ex adverso proposta, ovvero in ragione della proposizione, da parte dello stesso, di una domanda riconvenzionale. In tale ipotesi di prosecuzione del giudizio, peraltro, non può essere misconosciuta la possibilità che la domanda attrice sia accolta nel merito, nel caso in cui l’attore, mediante le allegazioni e le produzioni accluse nell’atto di citazione, abbia assolto all’onere probatorio su di lui incombente.

Nel caso in esame il convenuto ha svolto domanda riconvenzionale per cui il Giudice di pace doveva esaminare nel merito la questione mentre non doveva essere dichiarato contumace in quanto si era costituito ma non era comparso.

Nella sentenza inoltre non si parla dell’interrogatorio formale dell’attore ai fini della decisione.

Il convenuto in riconvenzionale ha chiesto il risarcimento del danno esclusivamente nei confronti del responsabile e quindi non gravava alcun onere di una preventiva richiesta alla compagnia assicuratrice.

Con il secondo motivo si denuncia “Per nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Secondo parte ricorrente il Giudice di merito, rigettando la domanda a causa della prospettazione univoca dei fatti fornita dal convenuto, ha trascurato di accertare l’eventuale responsabilità di quest’ultimo che, in base alla narrazione dell’attore, doveva considerarsi effettivo responsabile della causazione del sinistro.

Prosegue il ricorrente che il Giudice di Pace avrebbe dovuto provvedere con ordinanza sulla questione relativa alla omessa notificazione della comparsa contenente una domanda riconvenzionale all’attore o sulla notifica dell’interrogatorio formale deferito all’attore stesso e non effettuata.

Il motivo deve essere rigettato.

In tema di responsabilità da sinistro stradale l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità del sinistro ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità (Cass., 2 marzo 2004, n. 4186).

Sotto il profilo processuale la domanda riconvenzionale del convenuto non doveva essere notificata personalmente all’attore in quanto questi si era regolarmente costituito e quindi non poteva essere considerato contumace.

Con il terzo motivo si denuncia “Omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Si sostiene che nel decidere sull’istanza di risarcimento di C. U. il giudice di merito ne ha motivato il rigetto attribuendolo al fatto che la domanda non risulta provata. E lamenta che viene apoditticamente confutata anche l’ipotesi di un concorso di colpa tra i conducenti.

Lamenta altresì che la pronuncia impugnata non richiama il rapporto solidale tra il conducente del veicolo ed il suo assicuratore al punto da condannarlo personalmente, e non in solido od alternativamente all’assicuratore stesso, in favore di Ca.

M..

Secondo parte ricorrente la condanna esclusiva dell’attore si spiega con la carenza della raccomandata contenente la richiesta da parte del convenuto Ca.Ma. alla compagnia assicurativa dell’attore mai inviata e non allegata in atti.

Il motivo deve essere rigettato.

Il litisconsorzio tra assicuratore e responsabile del danno, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 23, sussiste nell’ipotesi di esercizio dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore ai sensi dell’art. 18 dell’anzidetta legge e non in quella in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente nei confronti del responsabile del danno. In tale ultimo caso, se il responsabile chiami in garanzia l’assicuratore, attesa l’autonomia sostanziale del rapporto confluito nel processo per effetto della chiamata, la domanda proposta dall’attore non si estende automaticamente al terzo ma tale estensione deve essere espressamente richiesta (Cass., 3 novembre 2008, n. 26421).

Nel caso in esame il Ca., in qualità di convenuto in giudizio, ha spiegato la propria domanda riconvenzionale direttamente ed esclusivamente nei confronti del responsabile del danno, non gravando, sullo stesso, alcun onere di preventiva richiesta alla compagnia assicuratrice.

Per tale motivo l’impugnata sentenza ha condannato il C. personalmente al risarcimento del danno, avendolo ritenuto responsabile dell’incidente.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata non v’è luogo a disporre delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e non dispone delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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