Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27919 del 07/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/12/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 07/12/2020), n.27919

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5432-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA

CIACCI, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 781/2018 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata

il 06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Inps aveva proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il tribunale di Ragusa, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva dichiarato che M.G. è portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3 dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Il Tribunale aveva ritenuto ammissibile il ricorso per ATPO per l’ipotesi di accertamento dello status di handicap anche se non espressamente indicata la prestazione richiesta, avendo, tale accertamento, carattere strumentale rispetto a molteplici prestazioni.

Avverso tale decisione proponeva ricorso l’Inps affidato a due motivi. M.G. rimaneva intimato.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

L’Inps depositava successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione

dell’art. 445 bis c.p. e dell’art. 100 c.p.c. e della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3. L’istituto ricorrente lamenta la erronea valutazione del tribunale con riguardo alla ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c. per l’ipotesi dello status di handicap. Sostiene, in sintesi, che trattandosi di accertamento medico non legato ad una specifica prestazione ma ad una serie di benefici, sarebbe da esso escluso l’accertamento del mero status in quanto carente l’interesse ad agire che, nel procedimento in questione, è correlato alla specifica prestazione richiesta posta alla base dell’accertamento medico-legale.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., del D.Lgs. n. 203 del 2005, art. 130 convertito in L. n. 248 del 2005, della L. n. 104 del 1992, art. 3 comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la parte in cui il tribunale, pur valutando che l’Inps non avrebbe potuto interloquire rispetto ai benefici ricollegabili allo status di Handicap, in quanto estranei al suo ambito di competenza, non ha ritenuto di integrare il contraddittorio con i soggetti interessati alla erogazione dei benefici.

Il tema posto nel caso di specie è quello della ammissibilità dello strumento processuale dell’ATPO di cui all’art. 445 bis c.p.c., anche per ipotesi in cui sia richiesto l’accertamento dello status di handicap per il quale non sia specificato il beneficio voluto dal ricorrente. L’accertamento dell’handicap rientra, per specifica menzione nel corpo della norma, nell’ambito di applicazione della stessa.

Questa Corte, con una prima decisione (Cass.n. 11919/2015) ha rilevato che “In tema di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione del decreto di omologa relativamente alla declaratoria di compensazione delle spese ove il ricorso, volto ad ottenere il mero accertamento di condizioni sanitarie, non abbia ad oggetto la richiesta di specifici benefici ma sia solo prodromico alla proposizione di eventuali future domande amministrative”.

Il principio posto aveva evidenziato la necessità che nella domanda di accertamento tecnico in questione fosse riportata la prestazione richiesta, così da rendere chiaro l’interesse concreto del soggetto rispetto all’accertamento richiesto, e ciò in ragione di un principio più generale che esclude nel nostro ordinamento domande di mero accertamento. A riguardo è stato più volte ribadito che “è inammissibile la domanda di accertamento dell’esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto” (Cass. n. 90 13/2016; Cass.n. 22/2019).

Con successiva pronuncia è stato rivisitato il tema dell’interesse ad agire in tale tipo di controversie con il rilievo che “l’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., che l’accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente – la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione “prima facie”, altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull’accertamento del requisito sanitario” (Cass. n. 2587/2020; Cass. n. 22342/2016).

Con tale specificazione la Corte ha inteso chiarire che lo strumento processuale in questione sia utilizzabile in presenza di una concreta utilità per il ricorrente.

Ciò che dunque occorre valutare, alla luce di tali principi, è se, l’accertamento dello status di handicap, espressamente indicato nell’art. 445 bis c.p.c. quale tipologia di controversia per la quale sia utilizzabile lo specifico strumento dell’accertamento tecnico preventivo, sia possibile pur se allo stesso status siano collegati più benefici astrattamente azionabili, e sia lo stesso assolutamente strumentale per ottenere provvidenze di differente natura, anche non nell’immediatezza dell’accertamento, e nei confronti di soggetti diversi dall’Inps.

Trattandosi di determinazione con valore nomofilattico, rimette la causa alla IV Sezione per ogni valutazione.

P.Q.M.

Rimette la causa alla sezione quarta per la pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2020

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