Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27918 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27918

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3238/2007 proposto da:

B.S., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato CARELLO

Cesare Romano, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BRESCHI PAOLO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.D., P.S.S., AURORA

ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 115/2006 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il

03/01/2006, R.G.N. 3382/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato CESARE ROMANO CARELLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.S. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Prato, P.S.S. e M.D., quale titolare della ditta F.IN. Metal di M.D. nonchè l’Aurora Assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito di un incidente stradale.

L’Aurora Assicurazioni contestava le pretese attrici e chiedeva il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.

Non si costituivano nè la F.IN. Metal, nè P.S. S. dei quali veniva dichiarata la contumacia.

Il Giudice di Pace di Prato dichiarava l’esclusiva responsabilità di B.S. per il sinistro in oggetto.

Lo S. proponeva appello contestando l’attribuzione esclusiva della responsabilità per il sinistro.

Si costituiva l’Aurora contestando il fondamento dell’appello e chiedendo la conferma dell’impugnata sentenza.

Il Tribunale di Prato rigettava l’appello e condannava B. S. al pagamento delle spese processuali in favore di Aurora Assicurazioni s.p.a..

Propone ricorso per cassazione B.S. con due motivi.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, B.S. denuncia: 1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3”; 2) “Omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sostiene parte ricorrente che sono censurabili entrambe le condotte dei soggetti coinvolti nel sinistro per cui è causa e che le stesse abbiano contribuito in pari misura alla causazione del sinistro, senza che l’infrazione commessa dall’uno possa comportare il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, sancita dall’art. 2054 c.c., comma 2. In particolare, secondo S., non risulta dagli atti la prova della regolare condotta di guida della controparte, nè che la stessa ha fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Emerge comunque, prosegue parte ricorrente, che il Giudice d’appello non ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali la condotta del P. non sarebbe colposa in relazione all’obbligo di tenere rigorosamente la destra ed al compimento della manovra di sorpasso in prossimità del semaforo. Il Giudice d’Appello, in particolare, non ha esaminato la condotta imprudente del P., limitandosi ad escludere senza giustificazione, la rilevanza causale di detta condotta.

Entrambi i motivi devono essere rigettati.

Il consolidato principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell’art. 2054 c.c., l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro (all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunchè per evitare il sinistro) non può essere inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sè del tutto idonea a cagionare l’evento, l’apporto causale colposo dell’altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto (Cass., 7 giugno 2011, n. 12408, in motivazione).

Con congrua, seppur sintetica, motivazione l’impugnata sentenza sostiene al riguardo che l’invasione dell’opposta carreggiata ben può essere considerata come causa esclusiva del verificarsi del sinistro e che nessuna rilevanza causale può essere attribuita alla circostanza che il P., all’interno della propria corsia di marcia, non tenesse la destra o superasse altra autovettura.

Si tratta di accertamento di fatto che, proprio in presenza di adeguata e convincente motivazione non può essere sindacato in sede di legittimità.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata non v’è luogo a disporre sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e non dispone sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

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