Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27918 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27918 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 8867-2007 proposto da:
BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. (c.f. 00799960158), per
incorporazione del Sanpaolo IMI S.p.a. in Banca
Intesa S.p.a., in persona del legale rappresentante

Data pubblicazione: 13/12/2013

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIETRO GIANNONE 27, presso l’avvocato CAPUTO
2013
1483

SIMONETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato
PERRINI ARRIGO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

1

SIMEONE MARIA CONCETTA (C,r, SMNMCN52C565439SA} f
SIRIZZOTTI ALFONSO (C.F. SRZLNS49T071408E),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. QUIRINO
VISCONTI 20, presso l’avvocato MIRAGLIA FRANCESCO,
rappresentati e difesi dall’avvocato ZAMBARDI

– controricorrenti

avverso la sentenza n. 280/2006 del TRIBUNALE di
CASSINO, depositata il 20/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ACIERNO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ARRIGO PERRINI
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato OTELLO
ZAMBARDI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso con condanna

OTELLO, giusta procura in calce al controricorso;

alle spese.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cassino ha
accolto l’opposizione agliVesecutivi proposta da Maria
Concetta Simeone e Alfonso Sizzirotti nei confronti di

S.P.A. San Paolo Imi. Agli opponenti era stato notificato
precetto recante decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo originariamente emesso nei confronti di Musto
Ludovico, dante causa iure successionis degli opponenti.
A sostegno dell’opposizione, per quel che ancora
interessa, era stata dedotta l’irregolarità del precetto
perché il titolo esecutivo costituito dal predetto
provvedimento monitorio, era privo di uno o due pagine
con la conseguenza che non si comprendeva a carico di chi
sulla base di quale causale fosse stato ingiunto. Il
Tribunale riteneva fondato tale motivo di opposizione
affermando che il titolo esecutivo notificato agli
opponenti era inidoneo a far comprendere la natura della
pretesa creditoria ed il soggetto passivo della medesima
oltre che i documenti sulla base dei quali era stato
emesso. Esso, pertanto, era privo dei requisiti di
certezza e specificità che ne fondavano la validità.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per
cassazione ex art. 111 Cost. l’istituto bancario
affidandosi

a

due

motivi.

Hanno

resistito

con

controricorso i due opponenti.
3

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 cod. civ. per
non avere la sentenza impugnata riscontrato il mancato

assolvimento dell’onus probandi a carico degli opponenti
in ordine alle ragioni della denunciata irregolarità
formale delle due copie del decreto ingiuntivo ad essi
rispettivamente notificate, atteso che le predette copie
erano state formate dal Cancelliere con attestazione di
conformità all’originale. Di conseguenza da parte degli
opponenti si sarebbe dovuto procedere con querela di
falso per inficiare la corrispondenza della copia
notificata all’originale, tenuto conto della produzione
in giudizio da parte della banca notificante della copia,
completa, in suo possesso, sulla quale era stato omesso
qualsiasi esame da parte del giudice di merito.

Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto :

“Se

l’attestazione

con

la

quale

il

cancelliere

nell’esercizio delle sue funzioni, dà atto che la copia
dallo stesso formata, apponendovi la data e la firma è
conforme all’originale esistente presso la cancelleria,
costituisca atto pubblico la cui efficacia probatoria ai
sensi dell’art. 2700 cod. civ. possa essere posta nel
nulla solo con la proposizione della querela di falso e
4

se, in difetto, assolva al proprio onere probatorio il
debitore che proponendo opposizione a precetto si limiti
ad eccepire la regolarità formale della copia conforme
del titolo esecutivo, notificatagli ai sensi dell’art.

Il

motivo

deve

essere

dichiarato

477 cod. proc. civ.”

manifestamente

infondato. L’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 479
cod. proc. civ., deve essere preceduta, nelle
obbligazioni pecuniarie, dalla notificazione del titolo
esecutivo e del precetto. Ove si voglia escutere un
credito nei confronti degli eredi del debitore è
necessario, ai sensi dell’art. 477 cod. proc. civ., che
vengano loro notificati separatamente, prima il titolo
esecutivo, e, successivamente, a distanza temporale non
inferiore a 10 giorni, il precetto. La necessità del
termine si giustifica con la necessità per gli eredi di
assumere gli elementi conoscitivi necessari a verificare
l’esistenza, l’entità e la debenza del credito azionato,
al fine di avere una rappresentazione completa
dell’intimazione di pagamento posta a loro carico. Nei
loro confronti, di conseguenza, i requisiti di
determinatezza e specificità del titolo esecutivo devono
essere ritenuti ancora più rigorosi rispetto all’ipotesi
in cui destinatario del precetto sia l’obbligato diretto
e non i suoi eredi. Non essendo tenuti a conoscere
5

preventivamente l’esistenza del titolo, essi vengono
posti, con il termine dilatorio per la notifica del
precetto, stabilito nell’art. 477 cod. proc. civ., nella
condizione di verificare i presupposti della pretesa
/

priva

dei requisiti d’identificazione della causale del
credito, del destinatario passivo originario e
dell’indicazione dei documenti allegati (pag. 2 sentenza
impugnata) non poteva consentire il raggiungimento dello
scopo voluto dalla norma.
La prospettazione della censura sotto il profilo
dell’efficacia
esecutivo

probatoria

perché

privilegiata

notificato

in

del

copia

titolo
conforme

all’originale non coglie la ratio decidendi della
pronuncia impugnata. Il titolo esecutivo non viene
notificato agli eredi perché comprovante il credito
azionato ma perché elemento sostanzialmente e formalmente /

}elL\

ineliminabile della fattispecie a formazione progressiva
che conduce, mediante la successiva notifica del precetto
e l’eventuale pignoramento, all’espropriazione forzata.
Se il titolo esecutivo manca dei requisiti di
determinatezza

e

specificità

che

consentono

l’identificazione della pretesa, della giustificazione
causale e dei documenti che la fondano, risulta del tutto
inidoneo a svolgere la primaria funzione di porre gli
6

creditoria. La notificazione del titolo esecutive

eredi, ex art. 477 cod. proc. civ. a conoscenza della
esposizione debitoria del de cuius. L’incompletezza dei
requisiti sopra indicati non è emendabile mediante la
attestazione di conformità all’originale, né può

affermarsi che gli eredi dovessero proporre querela di
falso, o procurarsi aliunde il titolo esecutivo completo
delle pagine mancanti, in quanto non tenuti a conoscere
l’esistenza del rapporto causale dal quale è scaturita la
pretesa creditoria azionata. La conformità all’originale
attesta nella specie la natura di titolo giudiziale ex
art. 474 cod. proc. civ. ma non la determinatezza e la
completezza del contenuto, che ne costituiscono requisiti
essenziali.

Lo strumento giurisdizionale per i destinatari del titolo
esecutivo e del precetto, nella specie,

sono le

opposizioni esecutive, correttamente e tempestivamente
azionate, successivamente alla notifica del precetto. Al
riguardo la giurisprudenza di legittimità richiede che il
precetto contenga a pena di nullità, l’indicazione degli
elementi che permettano l’esatta identificazione del
titolo esecutivo, in quanto requisito formale
indispensabile
raggiungere

perché
lo

scopo.

il

precetto

(Cass.12230

stesso
del

2007).

possa
Il

principio, riferito al precetto, è tanto più cogente nei
confronti del titolo esecutivo, che nell’ipotesi prevista
7

dall’art. 477 cod. proc. civ., costituisce il primo atto
di rappresentazione formale dell’esistenza della pretesa
creditoria in capo agli eredi.
Nel secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione

e falsa applicazione degli artt. 477, 156, comma terzo e
617 primo comma cod. proc. civ. per non avere il
Tribunale considerato che il decreto ingiuntivo ottenuto
nei confronti di Ludovico Musto è stato regolarmente
notificato ai suoi successori a titolo universale in
copia autentica certificata dal cancelliere, con
originale a disposizione per consultazione presso la
cancelleria del Tribunale di Cassino. Pertanto ai sensi
dell’art. 156, terzo comma cod. proc. civ., si doveva
ritenere che con la notificazione della copia conforme si
fosse raggiunto lo scopo dell’atto, tanto è vero che gli
opponenti non avevano mai affermato di non essere stati
posti in grado di dare esecuzione ad esso. La denunciata
incompletezza era stata oggetto di una censura del tutto
generica.
Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto :

“Se la situazione in cui il debitore denunci sì la
irregolarità del titolo esecutivo notificato a mente
dell’art. 477 cod. proc. civ., ma non di non essere stato
posto in grado di eseguirlo, integri un’ipotesi ex art.
8

156, terzo comma, cod. proc. civ. e se di conseguenza
posa essere pronunciata la nullità dello stesso”.

Il motivo deve ritenersi inammissibile sia per la parte
riguardante il rilievo insussistente dell’attestazione di

conformità all’originale, in quanto meramente ripetitivo
del primo motivo, sia per il profilo relativo al
raggiungimento dello scopo dell’atto, non essendo chiaro
quale ulteriore adempimento dovesse essere posto a carico
dei ricorrenti oltre quello di proporre le opposizioni
esecutive idonee a paralizzare l’efficacia del precetto.
Al fine di esercitare tali specifici mezzi di tutela non
vi è alcuna prescrizione normativa che imponga di
dichiarare od allegare l’ineseguibilità dell’intimazione
di pagamento peraltro implicitamente contenuta nella
cesura d’incompletezza ed indeterminatezza del titolo.

Ne consegue il rigetto del ricorso e l’applicazione del
principio della soccombenza in ordine alle spese del
presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte,
rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente procedimento liquidate

9

in E 4000 per compensi, E 200 per esborsi oltre accessori
di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2013

(Dr. Corradc’> ,

a\ rne1e)

Il giudice est.

(Dr.ssa Maria A erno)

CORTESUPREMADICASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

Il Presidente

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