Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27917 del 13/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27917 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

– improcedibilità

SENTENZA
sul ricorso proposto da
COMUNE DI VILLAPIANA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Viminale n. 43, presso l’avv. PASQUALE MOSCA, dal
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE

contro
L

FALLIMENTO DELLA ITALSERVIZI S.R.L., in persona del curatore p.t. dott.
Giorgio Motta, elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Pierluigi da Palestrina n. 19, presso l’avv. GIOVANNA DETTORI MASALA, unitamente all’avv.
ANDREA MINA del foro di Brescia, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di
procura speciale a margine del controricorso
CONTRORICORRENTE

e

iot3
NRG 2532-07 Com Villapiana-Fall Italservizi Sri e Multanuova Sri – Pag. I

Data pubblicazione: 13/12/2013

MULTANUOVA ITALIA S.R.L.
INTIMATA

avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 62/06, pubblicata il 18

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 ottobre
2013 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
uditi i difensori delle parti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Aurelio GOLIA, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – La Multanuova Italia S.r.l. e la Italservizi S.r.l. convennero in giudizio
il Comune di Villapiana, chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo
dovuto per il noleggio e l’uso di un misuratore di velocità da parte del Comando di
vigilanza urbana, ovvero al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento
del contratto d’appalto.
1.1. — Con sentenza del 4 febbraio 2003, il Tribunale di Brescia accolse la
domanda, condannando il Comune al pagamento in favore della ltalservizi della
somma di Euro 62.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza,
e della somma di Euro 16.591,18, oltre interessi legali dal 27 novembre 1997.
2. — Intervenuta nel frattempo la dichiarazione di fallimento della Italservizi,
l’impugnazione proposta dal Comune nei confronti del curatore e della Multanuova è stata dichiarata improcedibile dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza
del 18 gennaio 2006.
Premesso che nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti il termine per
la costituzione dell’attore decorre dalla prima notifica dell’atto di citazione, la Cor-

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gennaio 2006.

te ha rilevato che l’iscrizione a ruolo dell’appello aveva avuto luogo il 15 marzo
2004, e quindi oltre il decimo giorno dalla prima notificazione dell’atto d’impugnazione, effettuata il 3 marzo 2004, escludendo che l’intervenuta costituzione in

ma udienza, in quanto il richiamo alle forme ed ai termini del procedimento davanti al tribunale, contenuto nell’art. 347, primo comma, cod. proc. civ., si riferisce esclusivamente agli artt. 165 e 166, e non anche all’art. 171, secondo comma,
incompatibile con l’art. 348.
3. — Avverso la predetta sentenza il Comune propone ricorso per cassazione,
articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. 11 curatore del fallimento
resiste con controricorso, anch’esso illustrato con memoria. La Multanuova non ha
svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — Preliminarmente, si rileva che con memoria depositata il 13 aprile 2011
si è costituito in giudizio l’avv. Daniele Manca Bitti, il quale ha dichiarato che il
25 aprile 2009 è deceduto l’avv. Giovanna Dettori Masala, già difensore della curatela unitamente all’avv. Andrea Mina del foro di Brescia, sostituendosi alla stessa, in aggiunta all’altro difensore, in virtù di procura speciale rilasciata a margine
della medesima memoria.
Tale costituzione non può essere ritenuta valida, non trovando applicazione
nella specie la nuova formulazione dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., introdotta dall’art. 45, comma nono, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che consente
la nomina di un nuovo difensore anche mediante procura speciale apposta in calce
o a margine di un’apposita memoria; ai sensi dell’art. 58, primo comma, della predetta legge, le disposizioni della stessa che modificano il codice di procedura civi-

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giudizio di uno degli appellati consentisse all’appellante di costituirsi fini alla pri-

le si applicano infatti ai soli giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Nel presente giudizio, che ha avuto inizio in primo grado con atto di citazione notificato il 27 novembre 1997, trova invece applicazione il testo previgente

le soltanto in calce o a margine degli atti da esso tassativamente indicati, escludeva, per il giudizio di cassazione, che la stessa potesse essere conferita con atti diversi dal ricorso o dal controricorso, imponendo, ai fini della nomina di un nuovo
difensore, l’adozione dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, come
prescritto dal secondo comma (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. 111, 18 aprile
2013, n. 9462; Cass., Sez. V, 28 luglio 2010, n. 17604; 26 marzo 2010, n. 7241).
La nullità della costituzione dell’avv. Manca Bitti, alla quale consegue anche
l’invalidità dell’elezione di domicilio presso lo stesso (cfr. Cass., Sez. 1, 27 luglio
2005, n. 15718), non impone peraltro di procedere alla rinnovazione dell’avviso di
fissazione dell’udienza, notificato al nuovo difensore presso il predetto domicilio
anziché all’altro difensore presso quello eletto nel controricorso, avendo l’avv.
Mina dimostrato di essere a conoscenza della data fissata per la discussione, mediante la sottoscrizione della memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc.
ci v.
2. — Va poi disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dal
controricorrente, secondo cui i motivi d’impugnazione proposti dal Comune non
soddisfano i requisiti prescritti dagli artt. 366 e 366-bis cod. proc. civ., non essendo accompagnati dalla formulazione dei quesiti di diritto e dalla riproposizione
delle domande e delle conclusioni relative al merito del giudizio.
2.1. — Ai sensi dell’art. 27, secondo comma, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
l’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del medesimo decreto, si applica

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dell’art. 83, terzo comma, il quale, consentendo l’apposizione della procura specia-

soltanto ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina,
e non è quindi riferibile al ricorso in esame, il quale, avendo ad oggetto una sen-

prescritto dalla predetta disposizione.
2.2. — L’onere di riproporre le domande e le conclusioni relative al merito
viene invece ricollegato dalla difesa del curatore all’avvenuta conferma da parte
della Corte d’Appello della validità di argomentazioni contenute nella sentenza di
primo grado, la cui autonoma idoneità a sorreggere il rigetto delle richieste avanzate dal Comune escluderebbe l’interesse di quest’ultimo all’impugnazione della
sentenza di appello. Tale affermazione si pone tuttavia in contrasto con il tenore
della sentenza impugnata, la cui motivazione si esaurisce nel rilievo dell’improcedibilità del gravame, espressamente ritenuta idonea a precludere l’esame del merito della vertenza, in ordine al quale la Corte d’Appello si è pertanto astenuta correttamente da qualsiasi pronuncia. Il carattere pregiudiziale della questione posta a
fondamento della decisione rendeva infatti superfluo l’esame delle censure sollevate avverso la sentenza di primo grado, la cui mancata riproduzione in questa sede non consente di escludere l’interesse all’impugnazione, avuto riguardo alla specificità dei motivi di ricorso, pertinenti alla ratio decidendi della sentenza di appello, ed alla riproponibilità delle censure di merito nel giudizio di rinvio, in caso
di cassazione della pronuncia d’improcedibilità.
3. — Prioritario, rispetto all’esame del primo motivo d’impugnazione, è quello del secondo motivo, con cui il Comune denuncia la violazione degli artt. 165,
347 e 348 cod. proc. civ., affermando che nel caso di pluralità di convenuti il termine per la costituzione dell’attore decorre non già dalla prima, ma dall’ultima no-

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tenza pubblicata il 18 gennaio 2006, non è sottoposto all’osservanza del requisito

tificazione dell’atto di citazione: tale principio, volto a garantire che l’instaurazione del contraddittorio preceda la costituzione delle parti, trova applicazione anche
nel giudizio d’appello, ed avrebbe imposto nella specie di far decorrere il termine

mento, effettuata il 10 marzo 2004, con la conseguente esclusione dell’improcedibilità dell’appello.
3.1. — La questione è stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite di questa
Corte successivamente alla proposizione del ricorso in esame, ed è stata risolta
con la conferma del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui, nell’ipotesi in cui il giudizio venga promosso nei confronti di una
pluralità di convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione in giudizio dell’attore decorre dalla prima notificazione della citazione, non ostandovi il secondo
comma dell’art. 165 cod. proc. civ., il quale, nel prescrivere che l’originale dell’atto sia inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione, non prevede che tale adempimento debba aver luogo contestualmente all’iscrizione a ruolo.
A sostegno di tale interpretazione, sono stati evidenziati a) il disposto del secondo
comma dell’art. 165, che risulterebbe superfluo ove la costituzione dell’attore fosse consentita fino al decimo giorno successivo all’ultima notificazione, b) il carattere speciale delle disposizioni di cui all’art. 369 cod. proc. civ. ed all’art. 3, comma secondo, dell’abrogato d.lgs. 2003, n. 5, che per il giudizio di cassazione ed il
processo societario dettano regole diverse da quella generale di cui all’art. 165, facendo espressamente decorrere il termine per la costituzione in giudizio dall’ultima notificazione, c) l’esigenza di tutelare l’affidamento del convenuto, consentendogli di conoscere quanto prima possibile se l’attore si sia costituito o meno, al fine di predisporre le proprie strategie difensive, d) l’insussistenza di inconvenienti

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per l’iscrizione a ruolo dalla notifica dell’atto d’impugnazione al curatore del falli-

pratici, ben potendo la costituzione aver luogo mediante il deposito di una copia
della citazione, indipendentemente dal perfezionamento della notificazione, non
necessario ai fini dell’iscrizione a ruolo (cfr. Cass., Sez. Un., 18 maggio 2011, n.

Sez. III, 30 marzo 2010, n. 7628).
Non merita dunque censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto
decorrere il termine per l’iscrizione della causa a ruolo dalla prima notifica dell’atto d’impugnazione, effettuata nei confronti della Multanuova e dell’Italservizi il 3
marzo 2004, anzichè da quella successiva, eseguita nei confronti del curatore del
fallimento della seconda società il 10 marzo 2004, ed ha pertanto dichiarato tardiva la costituzione in giudizio dell’appellante, avvenuta il 15 marzo 2004; nessun
rilievo può assumere, in proposito, la circostanza che la prima notifica risultasse
inidonea ad instaurare validamente il contraddittorio nei confronti dell’Italservizi,
sprovvista di legittimazione processuale per effetto dell’intervenuta dichiarazione
di fallimento, dovendo ritenersi sufficiente, ai fini della decorrenza del termine in
questione, la valida notificazione dell’atto d’impugnazione all’altra appellata.
4. — Con il primo motivo, il Comune deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 165, 171, 347 e 348 cod. proc. civ., sostenendo che la genericità
del rinvio contenuto nell’art. 347 cit. non consente di escludere che esso richiami
anche l’art. 171, il quale prevede, al secondo comma, che la tempestiva costituzione del convenuto sana quella tardiva dell’attore, consentendogli di costituirsi fino
alla prima udienza: erroneamente, pertanto, la Corte d’Appello ha dichiarato improcedibile il gravame, nonostante l’intervenuta costituzione del curatore del fallimento, la quale avrebbe imposto di ordinare quanto meno la cancellazione della
causa dal ruolo, ai sensi del primo comma dell’art. 171.

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10864; Cass., Sez. I, 20 luglio 2012, n. 12724; 5 giugno 2007, n. 13163; Cass.,

4.1. — In proposito, è sufficiente richiamare l’orientamento consolidato della
giurisprudenza di legittimità, confermato anche dalla citata sentenza delle Sezioni
Unite, secondo cui, ai sensi dell’art. 348, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo

1990, n. 353), la mancata costituzione dell’appellante nel termine di cui all’art. 165
cod. proc. civ. determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, restando
esclusa sia la possibilità della riassunzione del processo entro l’anno dalla scadenza del termine per la costituzione dell’appellato, in caso di mancata costituzione di
entrambe le parti, sia la possibilità della costituzione dell’appellante fino alla prima udienza, in caso di costituzione dell’appellato, sia infine la possibilità della
prosecuzione del giudizio, in caso di ritardata costituzione di entrambe le parti. 11
richiamo alle «forme» ed ai «termini» del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell’art. 347, primo comma, cod. proc. civ. per quanto attiene alla costituzione dell’attore, deve intendersi infatti riferito esclusivamente al termine di cui all’art. 165 proc. civ., e non anche alla sanatoria prevista dall’art. 171, secondo
comma, risultando quest’ultima incompatibile con il tenore dell’art. 348, il quale
configura l’improcedibilità dell’appello come sanzione per l’inosservanza del termine per la costituzione dell’appellante, non suscettibile di essere posta nel nulla
da un comportamento successivo dell’appellante, destinatario della sanzione, o
dell’appellato o di entrambe le parti (cfr. Cass., Sez. Un., 18 maggio 2011, n.
10864, cit.; Cass., Sez. I, 15 marzo 2013, n. 6654; 14 dicembre 2007, n. 26257;
(‘ass., Sez. III, 21 gennaio 2010, n. 995; 18 luglio 2008, n. 19947).
5. — Alla stregua del predetto principio, che il Collegio condivide ed intende
ribadire anche in questa sede, il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal curato-

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sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall’art. 54 della legge 26 novembre

re del fallimento, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il Comune di Villapiana al pagamento in

no in complessivi Euro 5.200,00, ivi compresi Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile

favore del Fallimento della Italservizi S.r.l. delle spese processuali, che si liquida-

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