Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27916 del 21/12/2011

Cassazione civile sez. III, 21/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 21/12/2011), n.27916

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2623/2007 proposto da:

G.G., GR.GI., P.N.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADELE ZOAGLI MAMELI 9,

presso lo studio dell’avvocato BEVILACQUA Giancarlo, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRECO GIACINTO, con

studio in Lamezia Terme, Via Sebastiano Guzzi 3, giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

e contro

AVIS AUTONOLEGGIO SPA, GENERALI ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 732/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/05/2006; R.G.N. 672/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gr.Gi., G.G. e P.N. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Lametia Terme la Avis s.p.a. e la Assicurazioni Generali s.p.a. per sentirle condannare al risarcimento dei danni che asserivano di aver subito nel corso di un incidente stradale provocato, a loro dire, da una autovettura di proprietà della stessa Avis, noleggiata da un cittadino statunitense, C.D..

In seguito alla dichiarata incompetenza territoriale del Tribunale di Lametia Terme la causa veniva riassunta presso il Tribunale di Torino.

Quest’ultimo accoglieva la domanda attrice condannando l’Avis s.p.a.

e la Generali s.p.a. a pagare a G.G., Gr.Gi.

e P.N. il risarcimento dei danni.

Proponevano appello la Generali e l’Avis.

La Corte d’Appello di Torino, in parziale accoglimento dell’Appello, dichiarava G.G. e C.D. corresponsabili in misura del 50% ciascuno nella causazione del sinistro.

Condannava perciò le appellanti a pagare, a titolo di risarcimento del danno, a Gr.Gi. la somma di Euro 35.500,00, a G.G. la somma di Euro 2.008,00 ed a P.N. la somma di Euro 386,00. Condannava gli appellati a restituire alle appellanti il 50% delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado.

Propongono ricorso per cassazione Gr.Gi., G. G. e P.N. con sei motivi.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Con i sei motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 1) “Omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione logico-giuridica della sentenza avendo la Corte d’Appello ritenuto responsabile al 50% dell’incidente stradale anche il conducente dell’autovettura (OMISSIS)”; 2) “Omessa, contraddittoria o comunque insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 5”; 3) “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 3, in relazione sia agli artt. 2043, 2054, 2056, 2057, 1223, 1227 c.c. e sia agli artt. 102 e 105 C.d.S. (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393)”; 4) “Violazione o falsa applicazione degli artt. 333, 334 e 436 c.p.c.”; 5) “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 e 2056 c.c. – Mancato riconoscimento del danno patrimoniale alla sig.ra Gr.Gi. quale casalinga per diminuita capacità lavorativa”; 6) “Violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e comunque mancanza o insufficienza motivazione logico-giuridica in ordine alla compensazione delle spese dei due gradi di giudizio”.

Parte ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: 1) “Accerti la Corte se, nella valutazione e liquidazione di tutto il danno patrimoniale in favore della sig.ra Gr.Gi. il Giudice del Merito era tenuto a liquidare anche il danno patrimoniale derivante dalla stessa quale casalinga e quindi se siano state violate le norme del c.c. artt. 2043, 2054, 2056, 2057, 1223 e 1227. Accerti in ogni caso la Corte se, in ordine all’appello incidentale prodotto da Gr.Gi., il Giudice del Merito ha violato gli artt. 333, 334, 371 e 436 c.p.c.”; 2) “Accerti la Corte se il Giudice del merito ha violato o falsamente applicato l’art. 91 c.p.c.”.

Il ricorso è inammissibile.

Per effetto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., così come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, i ricorsi per cassazione proposti avverso decisioni pubblicate a decorrere dal due marzo 2006 devono contenere, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto che non può essere unico per l’intero ricorso ma, secondo la chiara lettera della norma, formulato separatamente rispetto a ciascuna censura (Cass., 23 luglio 2007, n. 16275).

Contemporaneamente deve ribadirsi, al riguardo, che il quesito di diritto deve compendiare:

a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice;

c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

Di conseguenza, è inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge o a enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17 luglio 2008, n. 19769).

Contemporaneamente, questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione:

ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Per tutte le ragioni che precedono, poichè i quesiti in parte mancano e in parte non presentano i requisiti richiesti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

In assenza di attività difensiva di parte intimata non v’è luogo a disporre sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e non dispone per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA