Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27915 del 23/11/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 27915 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 10188-2014 proposto da:
DE FELICE SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato MATTEO
DEL VESCOVO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
EREDITA’ GIACENTE DI VITTORIO ICARDI;
– intimata avverso la sentenza n. 2401/2013 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 16/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

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Data pubblicazione: 23/11/2017

FATTI DI CAUSA E RAGIONE DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 528 c.c. del 3 settembre 2007 Salvatore
De Felice chiedeva al Tribunale di Asti la nomina di un curatore
per l’eredità giacente di Vittorio Icardi, stante la rinuncia
all’eredità da parte dei chiamati Giuliana Rainero, Ivan Icardi e

Fiorentino, Eraldo e Maria Icardi, nonché la premorienza e la
rinuncia degli altri germani Anna Maria e Renato Icardi.
Il Tribunale di Asti, con provvedimento del 28 novembre 2007,
nominava l’avvocato Roberta Odarda curatore di tale eredità.
Salvatore De Felice, pertanto, domandava all’eredità giacente
di Vittorio Icardi di adempiere all’obbligazione dal defunto
assunta con promessa di vendita del 30 maggio 1996, avente
ad oggetto l’immobile in Asti, corso Venezia 4. Tale richiesta
restava priva di risposta. Con atto di citazione notificato il 4
maggio 2009 Salvatore De Felice conveniva davanti al
Tribunale di Asti l’eredità giacente di Vittorio Icardi per
ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. dell’indicato
immobile. L’attore deduceva altresì di aver interamente versato
il prezzo pattuito per il bene promesso in vendita, pari a lire 90
milioni, come comprovato da ricognizione di debito del 1°
febbraio 1999. Si costituiva parte convenuta, disconoscendo,
tra l’altro, la conformità agli originali delle copie prodotte del
preliminare e della ricognizione di debito, nonché le
sottoscrizioni ivi apposte, ed eccependo l’inopponibilità del
contratto alla curatela.
Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 78/10, rigettava la
domanda attrice ed accoglieva la riconvenzionale proposta
dalla convenuta eredità giacente per il rilascio dell’immobile.
Salvatore De Felice, con atto del 21 marzo 2011, proponeva
appello. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n.
Ric. 2014 n. 10188 sez. 52 – ud. 21-09-2017
-2-

Manola Icardi, l’irreperibilità dei fratelli del de cuius Amilcare,

2401/13, rigettava l’impugnazione, ritenendo dirimente
l’inopponibilità alla curatela dell’eredità giacente del contratto
stipulato dal De Felice con il defunto Vittorio Icardi, non
applicandosi alla stessa curatela le norme relative all’efficacia
probatoria ed al disconoscimento delle scritture private.

base di due motivi. Parte intimata non ha svolto difese.
Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa
applicazione dell’articolo 112 c.p.c., poiché la Corte d’Appello
ha ritenuto non opponibile al curatore dell’eredità giacente in
questione la scrittura privata di promessa di compravendita del
30 maggio 1996 in assenza di una specifica eccezione di parte
sul punto.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 214 c.p.c., poiché la Corte di Torino
avrebbe dovuto ricomprendere fra i soggetti legittimati a
disconoscere le scritture private anche il curatore dell’eredità
giacente, in forza di interpretazione analogica della citata
disposizione di legge.
I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in
quanto connessi, e si rivelano del tutto infondati.
La denunciata ultrapetizione è smentita dalla stessa lettura
della sentenza impugnata, la quale espone che il curatore
dell’eredità giacente, nel costituirsi in primo grado davanti al
Tribunale di Asti, aveva eccepito l’inopponibilità alla curatela
del preliminare di vendita. D’altro canto, l’inopponibilità,
ovvero il difetto di efficacia probatoria, di una scrittura privata,
che si assuma sottoscritta dal de cuius, nei confronti del
curatore dell’eredità giacente del sottoscrittore, costituisce
questione oggetto di un’eccezione in senso lato, dunque
rilevabile d’ufficio in caso di inerzia del curatore ed anche in
Ric. 2014 n. 10188 sez. 52 – ud. 21-09-2017
-3-

Salvatore De Felice ha proposto ricorso per cassazione sulla

appello, ex art. 345 c.p.c., col solo limite del giudicato interno
eventualmente formatosi sul punto in conseguenza di una
pronuncia esplicita o implicita assunta nel precedente grado di
giudizio. Quanto al secondo motivo, in particolare, i giudici
d’appello, nel dare soluzione alla questione di diritto decisa,

Corte, secondo cui le disposizioni dell’art. 2702 c.c. e degli artt.
214 e 215 c.p.c., in tema di efficacia probatoria della
scrittura privata che sia stata riconosciuta o che debba
considerarsi come riconosciuta, si riferiscono al caso in cui il
documento sia prodotto nei confronti del sottoscrittore, ovvero
di un suo erede od avente causa, e non riguardano, pertanto,
la diversa ipotesi di produzione nei confronti del curatore
dell’eredità giacente del sottoscrittore, in quanto detto
curatore, non essendo nemmeno da considerarsi un
rappresentante dei chiamati all’eredità, non è certo
destinatario dell’onere di disconoscimento, onere che non può
estendersi per analogia, come propone il ricorrente, in capo a
chiunque possa trarre un vantaggio mediato o diretto dalla
caducazione della scrittura (Cass. Sez. 2, 27/01/2009, n.
1929; Cass. Sez. 2, 15/02/1988, n. 1601).
Consegue il rigetto del ricorso. Non occorre provvedere in
ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimata
curatela non ha svolto attività difensiva.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente
rigettata.
Ric. 2014 n. 10188 sez. 52 – ud. 21-09-2017

-4-

hanno fatto puntuale applicazione dell’interpretazione di questa

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il

titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21
settembre 2017.
Il Presidente
Dott. Lina Matera
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 23 NOV. 2017

versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a

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