Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27915 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27915

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE XXX

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14541-2019 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO ROSSI;

– ricorrente –

contro

BAR PASTICCERIA ROYAL DI R.G. E C. SAS, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA CELLI,

SUSANNA CARO;

– controricorrenti –

Contro

PASTICCERIA ALESSIO DI P.C. & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 764/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI

CHIARA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato il 28 ottobre 2011 Bar Pasticceria Royal di R.G. e C. s.a.s. proponeva appello avverso sentenza del 9 agosto 2010 con cui il Tribunale di Firenze, in accoglimento di domanda presentata ex art. 2901 c.c. da O.P., aveva dichiarato inefficace nei confronti di quest’ultimo un contratto di cessione d’azienda stipulato tra l’appellante e Pasticceria Alessio di P.C. & C. s.a.s.; l’ O. si costituiva resistendo.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 30 marzo 2018, accoglieva il gravame, rigettando quindi la domanda proposta dall’ O..

L’ O. ha presentato ricorso, da cui si è difesa con controricorso Bar Pasticceria Royal.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso si articola in cinque motivi.

Il primo motivo denuncia erronea negazione del credito dell’attuale ricorrente nei confronti di Pasticceria Alessio, nonchè violazione e/o falsa applicazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della legge cambiaria (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669), artt. 1, 8 e 100 per avere il giudice d’appello ritenuto che la scritta apposta sulle cambiali fonti del preteso credito dell’ O., invece di essere il timbro dell’asserita debitrice Pasticceria Alessio, “sembra più un’etichetta apposta sopra, inidonea come tale a dimostrare la titolarità del debito”. In questo modo la corte territoriale avrebbe violato le norme invocate in rubrica relative alla compilazione dei titoli cambiari: nelle cambiali sussiste la cosiddetta contemplatio domini, e indubbia nel caso in esame sarebbe, quindi, la riferibilità delle cambiali a Pasticceria Alessio.

Il secondo motivo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia erronea negazione dell’attualità del credito dell’ O., prospettando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 480 c.p.c.

Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, erroneo disconoscimento della scientia fraudis del soggetto terzo Bar Pasticceria Royal, e dunque nullità della sentenza per contraddittorietà e/o carenza motivazionale.

Il quarto motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, erronea interpretazione del patto di opzione di cui all’art. 10 del contratto d’affitto 29 aprile 2004, e dunque violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1331 c.c.

Il quinto motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, erronea negazione di pregiudizio per l’asserito creditore O., e pertanto nullità della sentenza per contraddittorietà e/o carenza motivazionale.

Il primo motivo, in effetti, si fonda su una estrapolazione artificiosa dalla motivazione complessiva della corte territoriale, che in realtà spiega perchè non ritiene esistente il credito dell’attuale ricorrente (pagine 3-5 della motivazione della sentenza impugnata). A ben guardare, si tratta di una censura direttamente fattuale.

Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che la Corte d’appello logicamente assorbe, in sostanza, questo motivo nel difetto di prova dell’esistenza del credito, già confutata nel primo motivo – si vedano comunque le pagine 4-5 della motivazione della sentenza impugnata -.

Anche questa censura appare quindi inammissibile.

Quel che poi è prospettato ora nel terzo motivo la corte territoriale osserva che viene assorbito da quanto sopra già visto (v. ancora pagina 5 della motivazione della sentenza impugnata); e il fatto che in seguito aggiunga pure una motivazione specifica (pagine 5ss.) per nulla incide, essendosi evidentemente dinanzi ad un’aggiunta ad abundantiam.

Il motivo pertanto non gode di alcun interesse che lo sorregga, non risultando accoglibile il primo motivo.

Anche il quarto motivo è in effetti fattuale, appuntando la sentenza impugnata per aver la corte territoriale ritenuto sussistente un contratto di cessione d’azienda tra le due pasticcerie.

Il quinto motivo è, ictu oculi, assorbito dal primo: il ricorrente non può subire pregiudizio perchè non è stata sufficientemente provata la sua qualità di creditore.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5800, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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